Incarti n. 14.2015.119 14.2015.121
Lugano 13 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 27 aprile 2015 da
RE 1
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv.,)
giudicando sui reclami del 24 giugno 2015 presentati da entrambe le parti contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 21 marzo 2014 la CO 1 in qualità di “compratore” e la RE 1 in veste di “venditore” hanno sottoscritto un contratto (n. __________), con cui la prima ha commissionato alla seconda la progettazione esecutiva, l’assistenza al montaggio e la fornitura “chiavi in mano” di tre torri modello “__________” di acciaio destinate al sostegno di travi metalliche dell’__________ di __________ in __________. Il prezzo forfettario pattuito per la fornitura, esente dall’IVA, era di € 660'000.–. Le parti hanno definito delle condizioni di pagamento rateate in funzione dell’avanzamento della fornitura.
B. Il 21 maggio 2014 le medesime parti hanno sottoscritto un secondo contratto (n. __________) dello stesso tenore del primo se non per quanto riguarda il prezzo della fornitura (€ 650'000.–), e le condizioni di pagamento (che tuttavia vertono complessivamente su € 660'000.–).
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 737'284.80 oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015, menzionando quale titolo di credito: “Contratto numero __________ (credito nominale Fr. 134'326.05) – Contratto numero __________ del 21.05.2014 (credito nominale Fr. 602'958.75). I contratti sono stati stipulati in Euro. L’importo in franchi svizzeri è convertito al cambio medio dic. 2014 (1.2159). I crediti residui in Euro sono rispettivamente di Euro 110'474.60 (contr. __________) e Euro 495'895 (contr. __________)”.
D. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 aprile 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 maggio 2015, cui sono seguite la replica del 29 maggio 2015 dell’istante e la duplica del 12 giugno della CO 1, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 17 giugno 2015, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 568'151.75 (anziché fr. 737'284.80) oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– a carico dell’istante in ragione di un quarto e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere a controparte un’indennità di fr. 80.–.
F. Contro la sentenza appena citata sia la RE 1 che la CO 1 sono insorte a questa Camera ognuna con un reclamo del 24 giugno 2015, il primo (inc. n. 14.2015.119) inteso alla riforma della stessa nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 636'566.80 (anziché fr. 568'151.75), e il secondo (inc. n. 14.2015.121) tendente all’annullamento della decisione impugnata e alla reiezione dell’istanza. Il 25 giugno 2015 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo della CO 1. Nelle rispettive osservazioni del 14 e del 16 luglio 2015, ciascuna delle parti ha chiesto di respingere il reclamo dell’altra con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Ambo i reclami, seppur con conclusioni divergenti, sono diretti contro la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 24 giugno 2015 da parte della RE 1 e il 25 giugno dalla CO 1 contro la sentenza notificata a entrambe le parti il 18 giugno, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.3 Nel caso specifico, è pertanto inammissibile l’allegazione di fatto presentata dalla RE 1 per la prima volta col reclamo, con cui essa rende nota l’esistenza di un nuovo, terzo contratto, che non è oggetto della procedura in esame, rimproverando al Pretore aggiunto di aver considerato, nella sua decisione, degli accrediti che in realtà sarebbero stati effettuati in adempimento di quel terzo contratto e pertanto non deducibili dall’importo pattuito fra le parti nei primi due. Ne discende che, ai fini del presente giudizio, questa Camera non può tenere conto di tale allegazione, che comunque, come si vedrà (consid. 9.3), non è di rilievo in questa sede.
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha innanzitutto considerato che la documentazione prodotta, in particolare i due contratti sottoscritti dalle parti il 21 marzo, rispettivamente il 21 maggio 2014, costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per gli importi ivi pattuiti dalle stesse, per un totale di € 1'310'000 (€ 660'000.– + € 650'000.–). Da tale importo, egli ha tuttavia dedotto i pagamenti già effettuati dalla CO 1, di complessivi € 768'000.–, rigettando così l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 568'151.75 (anziché i fr. 737'284.80 posti in esecuzione), corrispondenti a € 542'000.– (ossia € 1'310'000.– ./. € 768'000.–), oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.
Sulla scorta dei documenti prodotti dall’istante, il primo giudice ha infatti concluso che quest’ultima – contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa – avesse correttamente adempiuto i propri obblighi contrattuali di consegna del materiale e della relativa documentazione. Il Pretore aggiunto ha d’altronde respinto la contestazione della convenuta relativa al preteso mancato potere di rappresentanza di chi – l’ing. __________ I__________ – ha firmato per conto suo i protocolli di consegna della merce, ritenendo verosimile che la RE 1, visto il comportamento adottato dalla convenuta e in particolare il fatto di avere sollevato l’eccezione per la prima volta con le osservazioni all’istanza, potesse in buona fede considerare le persone di riferimento sul cantiere, tra cui l’ing. I__________, come validi rappresentanti della convenuta.
I. Sul reclamo della CO 1
5. Nel suo reclamo, la CO 1 ribadisce che l’escutente non ha dimostrato di avere adempiuto le condizioni di pagamento stabilite dai contratti prodotti dalla RE 1, ovvero di avere consegnato la documentazione (manuali e certificati vari) richiesta. Essa eccepisce inoltre nuovamente il difetto di rappresentanza di chi ha firmato a suo nome i protocolli di “accettazione arrivo merce”, ritenendo che l’arch. I__________ non sia un suo rappresentante autorizzato (bensì un semplice collaboratore tecnico) poiché non è un suo organo né è mai stato munito di poteri che gli permettesse d’impegnarla.
6. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii).
6.1 Nella fattispecie, non è contestato ed è pacifico che i contratti n. __________ __________ (doc. B) e n. __________ __________ (doc. C) sottoscritti dalle parti rispettivamente il 21 marzo e il 21 maggio 2014 costituiscono di principio un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF a favore della RE 1 almeno per l’importo di fr. 737'284.80 posto in esecuzione, giacché il prezzo complessivo pattuito è di € 1'310'000.–. Il problema, semmai, è quello dell’esigibilità, le condizioni di pagamento stabilite in entrambi i contratti prevendendo per ognuno dei singoli acconti definiti dalle parti la presentazione da parte dell’istante di determinati documenti, segnatamente per la terza rata di € 66'000.– il manuale d’uso e installazione, la packing list, la fattura, i certificati d’origine e secondo le norme CE, il certificato di qualità e dei test effettuati, l’“ISO” e il “GOST”, per il quarto e il quinto acconto di ciascuno € 132'000.— la packing list e la fattura e per il saldo di € 198'000.– “il protocollo di accettazione arrivo merce in cantiere firmato dai rappresentanti autorizzati delle parti e la fattura di saldo” (doc. B e C, punto 2).
6.2 Afferma la CO 1, al riguardo, che l’istante non ha comprovato l’avvenuta ricezione da parte sua dei documenti prodotti con la replica né che gli stessi siano “quelli oggetto del contratto” (reclamo, pag. 6 in fondo).
a) Nella sentenza impugnata (consid. 4), il Pretore aggiunto ha menzionato in dettaglio i documenti da cui ha dedotto che l’istante aveva correttamente adempiuto le condizioni d’esigibilità dei diversi acconti stabilite dai contratti. Nel reclamo la CO 1 non si confronta minimamente con tali considerazioni e in particolare non specifica quali di quei documenti non sarebbero stati prodotti dall’istante. Al riguardo il reclamo è pertanto irricevibile (v. sopra consid. 2.2).
b) Dalla sentenza impugnata (consid. 4) si evince d’altra parte che la documentazione in questione è giunta a persone che il primo giudice ha considerato essere rappresentanti dell’escussa (ing. __________ I__________, __________ G__________, __________ Q__________ e __________ L__________). Egli ha precisato che la convenuta aveva “per atti concludenti provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza con le persone di riferimento sul cantiere, fra le quali l’ing. I__________”, il quale aveva comunicato con messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2014 i nominativi delle persone di contatto sul cantiere, che corrispondono a quelli figuranti sui documenti da cui dipendeva l’esigibilità dei diversi acconti. L’istante avrebbe potuto affidarsi all’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di quelle persone per il fatto che la convenuta non ha contestato le fatture e ha pagato diversi acconti, salvo eccepire solo con le osservazioni all’istanza il loro preteso mancato potere di rappresentanza (sentenza impugnata, consid. 5).
c) Anche su questa motivazione circostanziata e precisa, la reclamante sorvola, limitandosi a rilevare che “agli atti non vi è nulla di probante circa l’attribuzione da parte dell’escussa di poteri di rappresentanza all’arch. I__________”, il quale secondo i documenti citati dal Pretore aggiunto risulta essere un semplice collaboratore tecnico dell’escussa (reclamo, punto 3.5). Ancora una volta la motivazione risulta insufficiente a fronte delle esigenze giurisprudenziali già ricordate in precedenza (sopra consid. 2.2). D’altronde la CO 1 non ha spiegato perché l’apprezzamento del primo giudice in merito ai fatti relativi all’esistenza di un rapporto di rappresentanza tacito a favore delle persone che hanno ricevuto la documentazione pattuita sarebbe manifestamente inesatto nel senso dell’art. 320 lett. b CPC. Anche sotto questo profilo il reclamo si avvera inammissibile.
d) Ma anche volendo, per abbondanza, ammettere la ricevibilità della censura, la conclusione cui è giunto il Pretore aggiunto è fondata su accertamenti che non possono essere considerati manifestamente inesatti relativi a circostanze da cui l’istante poteva indubbiamente inferire, nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO, la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra la convenuta e le persone alle quali l’istante ha consegnato la documentazione prevista dai contratti. Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, infatti, anche nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione l’esistenza del potere di un terzo di rappresentare una parte non deve necessariamente essere attestata in documenti figuranti agli atti ove tale potere non sia contestato oppure, come nella fattispecie, possa dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO (cfr. DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti). Ciò vale anche per i protocolli di accettazione dell’arrivo della merce sul cantiere (doc. D ed E) giacché i contratti (doc. B e C punto 2) non prescrivevano la loro sottoscrizione da organi o procuratori delle società contraenti bensì solo da “rappresentanti autorizzati” a firmare tali attestazioni sul cantiere. Nel merito il reclamo si sarebbe così rivelato infondato.
II. Sul reclamo della RE 1
7. Nel suo reclamo, la RE 1 afferma innanzitutto che dal prezzo di € 650'000.– pattuito nel contratto del 21 maggio 2014 vanno tolti € 3'705.–, poiché relativi alla spesa di un trasporto aereo della merce che la stessa istante aveva preso a proprio carico. Afferma poi che la deduzione di € 768'000.– effettuata dal primo giudice dall’importo totale di € 1'310'000.– poggia su un accertamento manifestamente errato dei fatti. Essa gli rimprovera sostanzialmente di aver preso erroneamente in considerazione, nei suoi calcoli, anche pagamenti che in realtà nulla avrebbero a che vedere con i contratti sottoscritti dalle parti e oggetto della causa in rassegna, bensì relativi a un terzo contratto stipulato fra le stesse il 6 giugno 2014. La reclamante chiede pertanto che l’istanza da lei avviata sia integralmente accolta per fr. 636'566.80, oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.
8. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 si limita a osservare che il primo giudice, visto il carattere sommario della procedura, non era tenuto a “sviscerare” né tantomeno ad approfondire ogni singolo documento o giustificativo prodotto dall’istante, tanto meno ove si pensi che quest’ultimo non ha fornito alcuna spiegazione né evidenziato in dettaglio la portata probatoria dei documenti allegati all’istanza.
9. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
9.1 Come visto, dall’importo totale riconosciuto dall’escussa nei riconoscimenti di debito (€ 1'310'000.–) il Pretore aggiunto ha dedotto € 768'000.– basandosi sulle varie attestazioni di accrediti accluse all’istanza, giungendo a uno scoperto di € 541'200.–, pari a fr. 568'151.75, limitatamente al quale ha rigettato l’opposizione interposta dalla convenuta.
9.2 Sta però di fatto che l’importo di fr. 737'284.80 richiesto dalla RE 1, pari al saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti ai contratti del 21 marzo e del 21 maggio 2014 (doc. I), non è mai stato contestato dall’escussa, tanto meno in prima sede, così come la stessa non ha mai negato di aver versato le somme stabilite nelle condizioni pattuite. Il Pretore aggiunto non era quindi autorizzato a dedurre d’ufficio gli importi degli accrediti e rigettare l’opposizione per una somma inferiore a quella posta in esecuzione e confermata nell’istanza, siccome incombe all’escusso l’onere di addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili di infirmare il riconoscimento di debito (sopra consid. 9). Per questo motivo, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza per il credito posto in esecuzione, ossia per fr. 737'284.80.
9.3 Sennonché nel suo reclamo la RE 1 ha ridotto la propria pretesa da fr. 737'284.80 a fr. 636'566.80, in particolare per tenere conto del prezzo di un trasporto aereo di € 3'705.– che ha ammesso di essersi presa a carico. Stante il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla parte più di quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), la decisione impugnata va in definitiva riformata nel senso di accogliere l’istanza e di rigettare l’opposizione limitatamente all’importo indicato nel reclamo, pari a fr. 636'566.80. La censura relativa all’indeducibilità dei pagamenti effettuati a dire dell’istante in relazione a un terzo contratto diventa così senza interesse.
10. La tassa del presente giudizio relativa al reclamo della RE 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta della reclamante intesa all’attribuzione di ripetibili va invece respinta, perché la stessa non è patrocinata da un rappresentante professionale in giudizio (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Non entra d’altronde in considerazione l’allocazione di un’indennità d’inconvenienza (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non avendo formulata alcuna motivazione al riguardo. È del resto controversa la questione di sapere se la parte rappresentata da un organo o da un impiegato, fosse anche avvocato, quale il servizio giuridico di una banca, è legittimata a esigere un’adeguata indennità di quel genere (sentenza della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 5). Gli oneri processuali di prima sede vanno (ri)fissasti d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC, applicabile anche in seconda istanza in virtù, per analogia, dell’art. 218 cpv. 3 CPC) in funzione della soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre per le ripetibili valgono le considerazioni appena esposte per quelle di secondo grado.
11. La tassa del presente giudizio relativa al reclamo della CO 1, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), va posta a suo carico dovendo la stessa considerarsi soccombente dal momento che la Camera non è entrata nel merito (art. 106 cpv. 1 CPC). Ancora una volta, per contro, non si giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità d’inconvenienza in assenza di qualsiasi motivazione da parte sua (v. sopra consid. 10).
12. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 68'415.05 (pari a fr. 636'566.80 meno fr. 568'151.75) per il reclamo della RE 1 e di fr. 568'151.75 per quello della CO 1, raggiunge per entrambi i rimedi giuridici la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo della RE 1 (inc. 14.2015.119) è accolto e i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 636'566.80 oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.– sono poste a carico della parte istante in ragione di un sesto e per la rimanenza a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al reclamo della RE 1, dalla stessa già anticipate, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Il reclamo della CO 1 (inc. 14.2015.121) è irricevibile.
IV. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al reclamo della CO 1, dalla stessa già anticipate, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
V. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).