Incarto n. 14.2015.109
Lugano 22 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1751 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 aprile 2014 da
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 12 giugno 2015 presentato da RE 1 contro la decisione del 1° giugno 2015 con la quale il Pretore ha respinto l'opposizione da lui interposta e confermato il sequestro decretato il 3 aprile 2014;
sentenza impugnata da RE 1 con reclamo del 12 giugno 2015, al quale si è opposta CO 1 con osservazioni del 13 luglio 2015;
preso atto che con scritto del 20 ottobre 2015 il reclamante ha comunicato e documentato a questa Camera che le parti hanno concluso il 28 settembre 2015 un accordo transattivo mediante il quale è stata ritirata la procedura di sequestro;
ritenuto che il ritiro del sequestro rende privo di oggetto il reclamo e che quest’ultimo va stralciato dai ruoli;
considerato che nell’accordo transattivo le parti hanno stabilito di dividersi a metà la tassa di giustizia e di compensare le ripetibili;
ricordato che in caso di stralcio del reclamo divenuto privo di oggetto, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG per analogia).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).