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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.05.2014 14.2014.99

16. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·665 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di rimedio giuridico contro la decisione emessa in procedura sommaria. Indicazione dei rimedi giuridici. Irricevibilità del reclamo non motivato. Rinuncia eccezionale a ogni prelievo delle spese processuali

Volltext

Incarto n. 14.2014.99

Lugano 16 maggio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa SO.2014.28 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 27 febbraio 2014 da:

CO 1  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                  che, come giustamente indicato in calce alla sentenza impugnata (alla voce "rimedi giuridici"), contro la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC), limitatamente però al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2);

                                  che già per questo motivo il reclamo in esame è irricevibile;

                                  che ad ogni buon conto secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere scritto e “motivato”, ciò che impone al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata è a parer suo erronea (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che nel suo scritto del 7 maggio 2014 RE 1 si limita invece ad inoltrare reclamo senza addurre alcuna motivazione;

                                  che il reclamo si rivela così inammissibile anche per questo secondo motivo;

                                  che in queste condizioni non si pone la questione di una trasmissione del reclamo al primo giudice per esame quale azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna nel senso dell’art. 265a cpv. 4 LEF, siccome l’allegato, pur considerato come petizione, andrebbe nuovamente dichiarato inammissibile per l’assenza d’indicazione dei fatti rilevanti e dei mezzi di prova atti a dimostrare il presupposto del non ritorno a miglior fortuna (art. 221 CPC) come pure della documentazione giustificativa disponibile, carenza per altro già riscontrata in prima sede e giustamente sanzionata dal giudice;

                                  che a futura memoria il Giudice di pace è nondimeno invitato a completare l’indicazione dei rimedi giuridici relativi alle sentenze emesse in base all’art. 265a cpv. 1 LEF con una formulazione analoga a quella proposta dalla Camera nella sentenza inc. 14.2012.137 del 12 settembre 2012 (riassunta in RtiD 2013 I 849 n. 60a), consultabile all’indirizzo www.sentenze.ti.ch;

                                  che le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato, senza contare che la riscossione di spese rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico vista la situazione economica presumibilmente difficile dell’escussa;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'131.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–    ; –   .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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