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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2014 14.2014.9

14. März 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,175 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. manca un riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta, mancanza che - nella procedura sommaria di Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito firmato dall'escusso

Volltext

Incarto n. 14.2014.9

Lugano 14 marzo 2014 B/ww/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 gennaio 2014 da

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1   

contro la decisione emanata il 3 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. __________) promossa con istanza del 5 novembre 2013 da  

CO 1   

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la CO 1 ha escusso la RE 1 (già __________) per l’incasso di fr. 2'801.95 oltre interessi del 5% dall’11 aprile 2013, indicando quale titolo di credito: “Lavori di pittura presso la ditta debitrice a __________”.

che, interpostavi tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace;

che la procedente fonda la sua pretesa su due fatture, la no. 43 del 15 maggio 2012 per fr. 4'968.-- (doc. A) rispettivamente la no. 58 del 6 giugno 2012 per fr. 1'333.95 (doc. B) - inviate dall’istante a __________ - su due richiami di pagamento (doc. C e D), così come su un estratto conto della __________ del 1° gennaio 2013, da cui risultano tre accrediti del 18 luglio 2012 di fr. 1'000.--, dell’8 ottobre 2012 di fr. 1'000.-- e del 10 aprile 2013 di fr. 1'500.-- effettuati dalla convenuta a favore dell’istante (doc. H);

                                         che con osservazioni del 6 dicembre 2013 la convenuta ha rilevato che tra i documenti prodotti dall’istante non figura alcun riconoscimento di debito e che dal versamento di acconti non può essere tratta alcuna conclusione, atteso che tali versamenti sono avvenuti senza indicazione della causale e sono stati effettuati quasi un anno dopo l’emissione delle fatture prodotte;

                                         che con decisione del 3 gennaio 2014 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha accolto l’istanza, avendo ritenuto verosimile che l’istante aveva eseguito lavori per la convenuta, per i quali erano state emesse due fatture di fr. 4'968.-- e fr. 1'333.95, per  complessivamente fr. 6'301.95, di cui la convenuta aveva pagato tre acconti di fr. 1'000.-- il 18 luglio 2012, di fr. 1'000.-- l’8 ottobre 2012 e di fr. 1'500.-- il 10 aprile 2013, che addizionati all’importo posto in esecuzione di fr. 2'801.95, dava l’importo totale delle fatture ammontante a fr. 6'301.95, per cui non vi era indeterminazione dell’esatto valore dell’importo posto in esecuzione;

                                         che con reclamo del 17 gennaio 2014 RE 1 chiede la reiezione dell’istanza per mancanza di un valido riconoscimento di debito per l’importo fatto valere dall’istante;

                                         che con disposizione ordinatoria del 23 gennaio 2014 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

                                         che con osservazioni del 5 febbraio 2014 l’istante rileva che è insostenibile che la convenuta contesti l’esecuzione dei lavori, dopo avere versato tre acconti, ritenuto poi che la loro esecuzione può essere testimoniata da più persone;

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che le due testimonianze offerte dall’istante la prima volta con le sue osservazioni al reclamo non possono venire accolte, atteso che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in questa sede non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag 481);

                                         che se il riconoscimento di debito non è constatato mediante un atto pubblico, deve essere sottoscritto (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 ad art. 82);

                                         che nella fattispecie manca un riconoscimento di debito sottoscritto dalla convenuta, mancanza che - nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione - la verosimiglianza dell’effettiva esecuzione dei lavori da parte della convenuta non è sufficiente a colmare;

                                         che d’altro canto il versamento da parte dell’escussa di tre acconti a favore dell’istante, la cui deduzione dall’importo complessivo delle fatture dà l’importo posto in esecuzione, non permette ancora di ammettere l’esistenza di un riconoscimento di debito, ritenuto peraltro che questi versamenti non indicano alcuna causale né alcun riferimento alle fatture in questione e che non è compito della convenuta dimostrare che concernevano altre fatture, bensì dell’istante di disporre di un riconoscimento di debito firmato dalla convenuta;

                                         che in mancanza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’istanza va respinta con conseguente riforma del giudizio pretorile;

                                         che tassa di giustizia e indennità di seconda sede - in prima sede non è stata richiesta indennità alcuna - seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 3 gennaio 2014 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco (inc. n. __________) sono così riformati rispettivamente il dispositivo n. 3 è annullato:

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                          2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante,

                                          resta a carico di CO 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.-- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

- avv.    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'801.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF):

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).