Incarto n. 14.2014.74
Lugano 31 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.5313 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2013 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. D), RE 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 65'000.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale titolo di credito “diversi titoli di riconoscimento di debito, 11.07.2003, 08.04.2010 e accordo del 18.09.2012”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. All’udienza di discussione tenutasi il 31 marzo 2014, l’istante non si è presentato mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza.
C. Statuendo con decisione 31 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e la convocazione di una nuova udienza dinnanzi al Pretore. Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2014, CO 1 si è opposto al gravame.
E. Con scritto del 12 maggio 2014, RE 1 ha comunicato due “nuovi fatti” e precisato che con il reclamo egli intendeva ottenere la possibilità di “parlare con CO 1 davanti a testimoni legali”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 aprile 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nella fattispecie lo scritto inoltrato dal reclamante il 12 maggio 2014 (sopra consid. E), oltre ad essere tardivo siccome inoltrato ben oltre la scadenza del termine di reclamo, ad ogni modo è irricevibile poiché tende all’allegazione di fatti nuovi.
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta, in particolare i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 e dell’8 aprile 2010 (doc. A e B), costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli ha poi argomentato che le allegazioni del convenuto, proposte all’udienza di discussione, secondo cui quest’ultimo vanterebbe dei crediti nei confronti dell’istante, sono rimaste allo stadio di puro parlato e pertanto non sono atte ad infirmare il credito posto in esecuzione.
3. Nel reclamo RE 1 chiede l’annullamento della decisione del Pretore e la convocazione di una nuova udienza. Pur ammettendo che in base agli atti in possesso del primo giudice, la decisione di quest’ultimo è corretta, il reclamante riferisce di aver interposto opposizione al precetto esecutivo perché voleva avere un’udienza con l’avv. CO 1, che, come suo avvocato, sarebbe in possesso di ricevute per fr. 40'000.– “con i miei soldi consegnati a lui dal sig. __________ di __________”. Chiede perciò la fissazione di un “nuovo appuntamento in Pretura” in presenza dell’istante per chiarire la questione dei suoi versamenti. Da parte sua l’avv. CO 1 si è opposto al gravame, reputando nuove e comunque infondate tutte le allegazioni del reclamante e inutile una nuova udienza.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie il reclamante non contesta di avere sottoscritto i riconoscimenti di debito dell’11 luglio 2003 (doc. A) e dell’8 aprile 2010 (doc. B) né che in sé gli stessi costituiscano un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo richiesto con il precetto esecutivo.
6. In prima sede il reclamante si è nondimeno opposto al rigetto dell’opposizione, sostenendo di vantare a sua volta “dei crediti” nei confronti dell’istante non menzionati nell’istanza. In questa sede egli ha precisato che si tratterebbe di fr. 40'000.– suoi consegnati all’istante da tale __________ di __________. Nuova, l’allegazione è però irricevibile (sopra consid. 1.2).
6.1 All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
6.2 Il problema nel caso specifico è che RE 1 non ha documentato in alcun modo le sue affermazioni relative ai crediti che professa nei confronti del procedente, che sono da quest’ultimo contestate (risposta al reclamo, ad 4). Rimasta allo stadio di pure parlato e priva di ogni supporto probatorio, l’eccezione di compensazione non è verosimile e non può quindi essere accolta.
6.3 RE 1 postula, invero, l’annullamento della decisione del Pretore e la convocazione di una nuova udienza alfine di ottenere un incontro chiarificatore con il procedente in merito alle ricevute in suo possesso relative all’asserito versamento di fr. 40'000.–. Sennonché, come detto, non solo l’allegazione è inammissibile, ma anche ciò che pare essere un’offerta di prova – l’assunzione delle ricevute di pagamento – risulta comunque tardiva (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2), a prescindere dall’ammissibilità di un’ edizione di documenti in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 CPC). Egli non pretende infatti di aver già formulato una simile richiesta in occasione dell’udienza del 31 marzo 2014 né che il Pretore l’avrebbe indebitamente respinta. Non vi sono quindi validi motivi per annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al primo giudice. Il reclamo vede così la sua sorte segnata.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 65'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà all’’avv. CO 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).