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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2014 14.2014.73

8. September 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,574 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro confermato in un "patto parasociale". Eccezione di compensazione con un credito già opposto in compensazione con successo in una precedente procedura

Volltext

Incarto n. 14.2014.73

Lugano 8 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2014.334 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2014 da:

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 14 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 35'100.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito: “affitto fr. 2'700/mese, per i mesi di: ottobre ’12, novembre ’12, dicembre ’12, gennaio ’13, febbraio ’13, marzo ’13, aprile ’13, luglio ’13, agosto ’13, settembre ’13, ottobre ’13, novembre ’13, dicembre ’13”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014 (immediatamente dopo una precedente udienza relativa a una causa di rigetto che oppone le stesse parti, ma in cui CO 1 fa valere pretese salariali [inc. SO.2014.224 e 14.2014.72]), l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è parzialmente opposta, eccependo, come nell’altra causa, la compensazione con un suo credito di fr. 20'043.–.

                            C.  Statuendo con decisione del 3 aprile 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 aprile 2014 per ottenerne la riforma e il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 15'057.–. Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2014, CO 1 si è integralmente opposto al gravame.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 aprile 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 4 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del 1° gennaio 2012 sottoscritto dalle parti (doc. B) costituisce un valido riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione e ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa, considerando di parte la documentazione da essa prodotta e giudicandola non verificabile in sede di procedura sommaria.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di vantare un credito nei confronti di CO 1 di complessivi fr. 20'043.–, che essa pone in compensazione con le pretese dell’istante. Da parte sua CO 1 contesta nuovamente le contropretese avanzate dall’escussa.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  Nella fattispecie la reclamante, a ragione, non contesta di aver sottoscritto il contratto di locazione del 1° gennaio 2012 (doc. B) né che in sé lo stesso costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni maturate dall’ottobre del 2012 all’aprile del 2013 e dal luglio al dicembre del 2013.

                             6.  Come visto la reclamante, invece, ripropone in questa sede l’eccezione di compensazione, respinta dal Pretore, con un suo credito di complessivi fr. 20'043.– così composto:

                                  – fr. 1'523.26  per l’utilizzo ingiustificato da parte dell’istante della carta benzina intestata all’escussa durante la sua assenza per malattia dal settembre del 2013 al 6 febbraio 2014 (doc. 4 e 5);

                                  – fr. 8'030.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da un cliente dell’escussa (doc. 6);

                                  – fr. 5'028.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da __________ (doc. 5 e 7);

                                  – fr. 3'000.–    per non aver riversato sul conto societario quanto incassato da __________ (doc. 8);

                                  – fr. 2'462.40  per quanto corrisposto dall’escussa alla ditta __________ per i controlli __________ effettuati al posto dell’istante, che vi avrebbe dovuto provvedere in base alle mansioni affidategli (doc. 5 e 9).

                           6.1  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove egli eccepisca la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) gli spetta rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Stae­helin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

                           6.2  Nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione parallela (inc. SO.2014.224), la cui udienza di discussione si è tenuta il 1° aprile 2014 alle ore 12.00, ossia 15 minuti prima di quella riferita all’incarto qui in esame, RE 1 aveva già sollevato l’eccezione di compensazione con gli stessi crediti. L’ha poi riproposta in sede di reclamo a questa Camera contro la sentenza del 3 aprile 2014 del Pretore di Lugano nella causa parallela. E con sentenza di data odierna (incarto n. 14.2014.72) la Camera ha accolto l’eccezione di compensazione limitatamente alla pretesa di fr. 3'000.– vantata dall’escussa per quanto incassato da CO 1 per conto di lei da __________ e mai riversato sul conto dell’escussa. Siffatta pretesa dovendosi considerare estinta per compensazione prima che iniziasse la seconda udienza, il rifiuto del Pretore di tenere conto della compensazione successivamente eccepita nella procedura qui in rassegna va confermato, ancorché per un altro motivo.

                           6.3  Quanto alle rimanenti pretese opposte in compensazione, per economia processuale ci si può limitare a rinviare alle considerazioni espresse dalla Camera nella procedura parallela (inc. 14.2014.72), secondo cui l’apprezzamento del Pretore, che non  ha ritenuto tali pretese sufficientemente verosimili, non è manifestamente errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC).

                             7.  Da quanto precede discende la reiezione del gravame.

                                  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (giusta l’art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), di fr. 20'043.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  –   

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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