Incarto n. 14.2014.67
Lugano 8 agosto 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 19/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:
RE 1,
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2014 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 800.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento dell’affitto di dicembre”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 marzo 2014.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità di fr. 40.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 aprile 2014 contro la sentenza del 24 marzo 2014 e quindi notificata a RE 1 più tardi, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, la reclamante sostiene per la prima volta in questa sede di essere, con la madre, erede del titolare del credito posto in esecuzione, suo fratello __________. Nuova l’allegazione sarebbe inammissibile, come inammissibili sarebbero quei documenti acclusi al reclamo tendenti a dimostrare tale allegazione. La questione, come si vedrà, non è però rilevante.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che il contratto di locazione prodotto dalla procedente indica quale locatore __________, rappresentato da RE 1, mentre nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione è indicata quale creditrice RE 1. Non essendovi identità tra procedente e creditore indicato nel contratto invocato quale titolo di rigetto, il primo giudice ha respinto l’istanza.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al giudice di pace di avere comunque richiesto alla controparte di formulare osservazioni sull’istanza, pur avendo constatato “a priori” l’assenza di identità tra creditore e procedente e lamenta il fatto ch’egli non le abbia chiesto se il credito le era stato ceduto né preteso da lei la produzione di documenti giustificativi. L’avesse fatto – essa prosegue –, essa avrebbe potuto dimostrare il decesso del fratello e la propria qualità di erede unitamente alla madre. RE 1 si duole infine di una violazione del suo diritto di essere sentita, laddove il giudice di pace non ha portato a sua conoscenza le osservazioni all’istanza di rigetto presentate dall’escussa.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal primo giudice, il locatore indicato sul contratto di locazione del 23 ottobre 2012 (doc. B) è __________ e non la procedente RE 1, motivo per cui in assenza di identità tra escutente e creditore sul titolo di rigetto, la reiezione dell’istanza va confermata. In prima sede, infatti, l’escutente non ha dimostrato – e nemmeno allegato – di essere subentrata nella pretesa di __________ e tale prova è di norma inammissibile in sede di reclamo (sopra consid. 1.2).
5.2 La reclamante, invero, rimprovera al primo giudice di non averla interpellata d’ufficio al riguardo. Sennonché per l’art. 55 CPC la procedura civile è retta dal principio attitatorio, secondo cui il giudice di regola non agisce d’ufficio ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte.
5.3 Vero è, tuttavia, che l’art. 55 CPC è limitato dall’art. 56, secondo cui se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’occasione di rimediarvi ponendole pertinenti domande.
a) L’estensione del dovere d’interpello è oggetto nella dottrina di apprezzamenti in parte divergenti, ma è comunemente ammesso che il suo limite sta nell’obbligo d’imparzialità e di neutralità del giudice e che oltretutto non deve servire a compensare le negligenze processuali delle parti (ad es. Sutter-Somm/von Arx in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 15 e 16 ad art. 56 CPC; Oberhammer, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 e 8 ad art. 56 CPC; Haldy in: CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC). Il dovere d’interpello dipende ad ogni modo delle circostanze concrete della causa, in particolare dalla sua difficoltà, del livello di formazione delle parti e del fatto che siano o no rappresentate da un mandatario professionale (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013, consid. 3.2, SZZP/RSPC 2014, 145, con rinvii). Ancorché l’art. 56 CPC sia una norma generale, la sua applicazione nelle procedure sommarie non può quindi prescindere dalle caratteristiche di tali procedure. Anzitutto, ove le sue allegazioni siano insufficienti, in linea di massima il procedente non rischia di perdere definitivamente il proprio diritto – perlomeno nelle procedure di rigetto dell’opposizione – siccome alla peggio egli può sempre promuovere una nuova esecuzione. D’altronde l’effetto decelerante dell’interpello – che va esercitato rispettando il principio della parità di trattamento e il diritto di essere sentito della controparte – si contrappone all’imperativo di celerità vigente nelle procedure sommarie.
b) Nel caso specifico, non è però necessario verificare se il dovere d’interpello del giudice di pace si estendeva alla segnalazione all’istante dell’incompletezza della documentazione prodotta. In effetti, pur volendo dare una risposta affermativa al quesito (in questo senso si esprime Sven Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 180 CPC, pur senza parlare di obbligo), e di conseguenza ammettere i documenti prodotti con il reclamo (v. sentenza dell’Obergericht zurighese RU120053 del 20 settembre 2012, consid. 1.3), l’istanza andrebbe ugualmente respinta, perché RE 1 non può procedere da sola, ma soltanto congiuntamente con sua madre __________ (cfr. art. 602 cpv. 2 CC), anch’essa coerede di __________ (doc. G annesso al reclamo). E anche se il primo giudice avesse dovuto spingersi fino a segnalare all’istante anche tale necessità di azione congiunta, l’esito non sarebbe stato diverso perché il precetto esecutivo è stato emesso al nome della sola reclamante, sicché il presupposto dell’identità tra creditore ed escusso non sarebbe ad ogni modo stato adempiuto (v. sopra consid. 5). Il reclamo va pertanto respinto, ferma restando la facoltà per la reclamante di promuovere una nuova esecuzione congiuntamente con la madre.
5.4 In queste circostanze, la domanda di rinvio dell’incarto al primo giudice diventa senza oggetto. Non è neppure necessario statuire sulla pretesa violazione del diritto di essere sentito dell’istante, la mancata comunicazione delle osservazioni all’istanza di rigetto non potendo avere alcuna conseguenza concreta nella fattispecie. Indipendentemente dalle osservazioni dell’escussa (che oltretutto vertevano su censure di merito del tutto estranee al tema trattato nella presente decisione), la Camera era infatti tenuta ad esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5).
6. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili, non avendo la controparte presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).