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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.05.2014 14.2014.53

18. Mai 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,125 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione

Volltext

Incarto n. 14.2014.53

Lugano 18 maggio 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, vicepresidente

vicecancelliere:

Cassina

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa n. SO.2014.49 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 22 gennaio 2014 da

 CO 1  (rappresentato da:  RA 1   

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 12 marzo 2014 presentato dal convenuto contro la decisione

emessa il 6 marzo 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 43'347.95.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

                                  C.   Il 24 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha convocato le parti per martedì 18 febbraio 2014 per procedere al contraddittorio. Con scritto 13 febbraio 2014 RE 1 ha comunicato alla Pretura di non poter presenziare all’udienza del 18 febbraio 2014 per motivi di salute, chiedendo nel contempo che la stessa fosse rinviata.

                                  D.   Il 14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza prevista per il 18 febbraio 2014, fissando al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio il giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti.

                                  E.   Nel termine assegnatogli RE 1 non ha presentato osservazioni.

                                  F.   Statuendo con decisione del 6 marzo 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 38'500.- oltre interessi.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 12 marzo 2014,chiedendo di annullare la decisione del primo giudice e di fissare un nuovo contraddittorio affinché egli possa presentare la documentazione in suo possesso. Questo perché il primo giudice, richiesto di rinviare l’udienza, non ne ha fissata una nuova assegnandogli 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 marzo 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 6 marzo, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “opposizione”) è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   L’insorgente si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l¿rt. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta ad ottenere il rinvio dell’udienza prevista per il 18 febbraio 2014 e la fissazione di una nuova udienza.

                                   3.   Dal fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e dell'art. 253 CPC, il Pretore aggiunto dopo aver dapprima scelto la procedura orale, a seguito della richiesta del convenuto di rinviare per motivi di salute l’udienza già fissata, ha optato per una procedura scritta e ha quindi invitato RE 1 con ordinanza del 14 febbraio 2014 a presentare le proprie osservazioni. Nell’ordinanza il primo giudice ha espressamente avvertito l’escusso che nel caso non avessse presentato le proprie osservazioni scritte nel termine di 10 giorni, egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti.

                                   4.   Secondo l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto alla tenuta di un’udienza (CPC Comm., Trezzini, art. 253 p. 1125).

                                   5.   Nella fattispecie dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio del 13 febbraio 2014 di RE 1, con ordinanza 14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza prevista per il 18 febbraio 2014, fissando al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte. L’ordinanza, nella quale era chiaramente indicato che in caso di silenzio il giudice procederà nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti, è stata notificata all’escusso il 17 febbraio 2014 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Con la citata ordinanza il primo giudice ha trasferito alle parti la facoltà di decidere se doveva essere tenuta un’udienza o se la vertenza poteva essere evasa in base all’istanza e agli atti. A siffatta decisione RE 1 non ha reagito nel termine di 10 giorni assegnatogli, non avendo chiesto di trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto dell’opposizione, motivo per il quale il Pretore aggiunto, come preannunciato alle parti, ha in seguito deciso in base agli atti in suo possesso. Così agendo, il Pretore aggiunto ha applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, considerata la situazione finanziaria dell’escusso e tenuto altresì conto che egli non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese. Non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per le osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC).

per i questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese.

                                   3.   Notificazione a:

-     -      

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                              Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 38'500.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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