Incarto n. 14.2014.42
Lugano 25 giugno 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause 128 e 129/13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 24 dicembre 2013 da:
CO 1
contro
RE 1 RE 2
giudicando sul reclamo del 3 marzo 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ emessi il 14 gennaio 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 1'936.75 oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “allacciamento nuova condotta gas. Strada coattiva mappale __________ RFD con allacciamento mappale __________ RFD. La decisone dell’intervento sopraindicato è stata concordata all’unanimità con tutti i beneficiari della nuova condotta compresi i signori RE 1 e RE 2”.
B. Avendo RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanza 24 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace per fr. 1'000.– oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2013. Nel termine impartito, gli escussi si sono opposti all’istanza con osservazioni scritte del 22 gennaio 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 12 febbraio 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre le parti convenute non si sono presentate.
C. Statuendo con decisione 14 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e, limitatatamente a fr. 1'000.–, ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 3 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 e a RE 2 il 22 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione la transazione giudiziale intervenuta in occasione dell’udienza del 20 novembre 2013 tenuto dallo stesso giudice nella causa creditoria n. 27/28-2013, in cui i coniugi __________, firmando il relativo verbale, si sono impegnati a versare a CO 1 fr. 1000.– entro 30 giorni a saldo di ogni pretesa (doc. I).
3. Nel reclamo RE 1 e RE 2 sostengono, richiamando le osservazioni del 22 gennaio 2014 presentate in prima sede, che la transazione a cui le parti sono giunte all’udienza del 20 novembre 2013 è basata su un errore commesso in buona fede. Infatti, a detta loro, i comproprietari della particella coattiva sulla quale è stata posata la condotta del gas sono nove “mentre nel corso dell’udienza e anche a pagina 3 della stessa istanza, si continua a riferire di cinque comproprietari”.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto escutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1)
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie la transazione giudiziale del 20 novembre 2013 costituisce quindi in linea di massima dà titolo al rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza dell’importo convenuto dalle parti.
5.2 Per l’art. 241 cpv. 2 CPC la transazione ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può però essere impugnata mediante revisione se la parte che la impugna fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 80 LEF).
5.3 Nella fattispecie i reclamanti si limitano a sostenere l’inefficacia della transazione del 20 novembre 2013, che pretendono fondata su un errore commesso in buona fede, senza tuttavia documentare e neppure sostenere di aver presentato contro tale atto una domanda di revisione e di avere ottenuto dal giudice il conferimento dell’effetto sospensivo. Non vi è pertanto alcun motivo per negare alla transazione giudiziale del 20 novembre 2013 la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF per l’importo di fr. 1'000.–, dal che il reclamo risulta infondato e dunque da respingere.
6. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, CO 1 non avendo chiesto né motivato nulla in proposito.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.– (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico in solido di RE 1 e RE 2. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).