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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2014 14.2014.36

25. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,321 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2014.36

Lugano 25 febbraio 2014 B/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 29/30 gennaio 2014 da

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1

  contro  

CO 1

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Leventina con sentenza del 19 febbraio 2014

(SO.2014.21) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, ____, a far tempo dal 21 febbraio 2014

     alle ore 09.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 21 febbraio

2014 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo

stato saldato;

ritenuto

in fatto:

A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. ____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 330.-- oltre interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 19 febbraio 2014 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione del 19 febbraio 2014 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo  dal 21 febbraio 2014 alle ore 09.00.

                                  D.   Con reclamo 21 febbraio 2014 RE 1 asserisce di avere saldato nel frattempo il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 21 febbraio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina relativa al versamento di fr. 1'253.90 a saldo dell’esecuzione n. ____ promossa da CO 1 (doc. B) e chiede che sia concesso effetto sospensivo.

Considerando

in diritto:

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. La decisione impugnata essendo pervenuta al reclamante al più presto il 19 febbraio 2014, il reclamo, consegnato alla cancelleria di questo Tribunale il 21 febbraio 2014 è tempestivo e, da questo punto di vista ricevibile.

                                   2.   Con il reclamo di cui trattasi la reclamante si limita a chiedere effetto sospensivo. Stante la motivazione addotta, e meglio l’avvenuto pagamento del debito oggetto della procedura che ha portato al fallimento, è però da ritenere che con il proprio atto, denominato “reclamo” essa ha inteso in realtà chiedere anche l’annullamento della decisione di fallimento, ciò non da ultimo considerato che essa non è assistita da un legale. È quindi da entrare nel merito del gravame, mentre la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al gravame diventa priva d’oggetto con la presente decisione.

                                   3.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 febbraio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimento di Leventina relativa al versamento di fr. 1'253.90 saldo dell’esecuzione n. 346342 promossa dall’istante,  per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina al 21 febbraio 2014 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 21 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 34'518.62. Determinante è che nel corso del 2013 in due procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento e, oltre che nella procedura in esame, in un’ulteriore esecuzione è stata presentata in Pretura la domanda di fallimento. Inoltre nel periodo dal 17 aprile 2013 al 3 febbraio 2014 sono stati emessi 9 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 23'082.65 nell’ambito di procedure esecutive promosse per il mancato pagamento di tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

                                   4.   Per i motivi che precedono il reclamo va respinto.

                                         Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

                                         La tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal prelevare tasse e spese, verosimilmente di difficile incasso Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Il fallimento di RE 1, ______, pronunciato dal Pretore a far tempo da venerdì 21 febbraio 2014 alle ore 09.00 è confermato.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese.

                                   4.   Notificazione:

                                         -  

                                         - avv.  

                                         - Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.                           

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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