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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2015 14.2014.34

13. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,949 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Reclamo contro il rifiuto del gratuito patrocinio. Necessità di patrocinio

Volltext

Incarto n. 14.2014.34

Lugano 13 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa SO.2013.1356 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 dicembre 2013 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'753.80, indicando quale titolo di credito l’“attestato carenza beni no __________ di fr. 9'753.80 emesso l’11.10.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti, Bellinzona, Kontoauzug per 30.06.1985”.

                            B.  L’indomani, RE 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo per “non ritorno a miglior fortuna”. Il 7 ottobre 2013, l’escutente ha chiesto il rigetto dell’opposizione in via provvisoria. Nel termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza. Con decisione dell’11 novembre 2013, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha poi rigettato l’oppo­­sizione in via provvisoria, ponendo oneri processuali e ripetibili a carico del convenuto. Soltanto il 3 dicembre 2013 l’UEF di Bellinzona ha trasmesso il precetto esecutivo alla Pretura in virtù dell’art. 265a LEF, spiegando di essere stato all’oscuro, prima che glielo comunicasse l’escusso con scritto 28 novembre 2013, che nei suoi confronti era stato dichiarato il fallimento nel Canton Uri negli anni ottanta. Nel termine assegnato dal Pretore alle parti per determinarsi sullo scritto dell’UEF, con osservazioni scritte del 13 gennaio 2014, RE 1 ha chiesto che, previa concessione del gratuito patrocinio, l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna fosse confermata e che fosse accertato ch’egli non era tornato a miglior fortuna.

                            C.  Statuendo con decisione 5 febbraio 2014, il Pretore ha dichiarato irricevibile la richiesta di accertamento del mancato ritorno a miglior fortuna trasmessa dall’UEF e respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, prescindendo dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2014 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma del dispositivo della sentenza impugnata relativo alla domanda di gratuito patrocinio, nel senso del suo accoglimento, della designazione dell’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio e dell’ap­­provazione della sua nota d’onorario di complessivi fr. 1'745.60. Nel termine impartitole per svista per determinarsi sul reclamo, la controparte è rimasta silente. Il 25 febbraio 2014, il reclamante ha informato la Camera di aver promosso presso la Pretura di Bellinzona, il 24 febbraio 2014, un’azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna.

Considerando

in diritto:              1.  Contro la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014), così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC). Il reclamo in esame è pertanto ricevibile, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello essendo competente senza riguardo al valore litigioso e al tipo di rimedio giuridico nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 48 lett. e n. 1 LOG), compreso in materia di spese, come opportunamente esplicitato dal nuovo art. 48 lett. e n. 4a LOG, in vigore dal 14 novembre 2014 (BU 2014 pag. 486).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 6 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore si è ritenuto legittimato a non entrare in materia sull’istanza di accertamento del non ritorno a miglior fortuna perché l’escusso non si era opposto alla procedura di rigetto dell’opposizione e aveva lasciato la sentenza dell’11 novembre 2013 passare in giudicato. Viste “le particolarità della fattispecie”, il primo giudice ha rinunciato a riscuotere oneri processuali e ad assegnare ripetibili, ma ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio dell’escusso, “non avendo egli alcuna possibilità di esito favorevole”.

                             3.  Nel reclamo l’escusso sostiene invece che la sua richiesta di accertamento dell’assenza di ritorno a miglior fortuna denotava delle possibilità di esito favorevole. Egli sostiene infatti di non avere avuto alcun motivo di determinarsi sull’istanza di rigetto dell’op­­posizione né d’impugnare la decisione di rigetto, che non vertevano – né giuridicamente potevano vertere – sulla questione del ritorno a miglior fortuna, sicché egli aveva “tutto il diritto“ di ottenere un giudizio sulla stessa. Inoltre, egli allega, anche nel merito la sua istanza risultava fondata, giacché la quota a suo carico del fabbisogno mensile allargato suo e della moglie (pari alla somma del minimo di base LEF raddoppiato, dei supplementi giusta l’art. 93 LEF come premi dell’assicurazione malati di base, spese abitative ecc. e delle altre spese come imposte, tasse o premi dell’assicurazione malati complementare), di fr. 4'269.35, non è coperta dai propri redditi (rendite AVS e LPP), di complessivi fr. 2'540.– mensili. RE 1 chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio e dell’approvazione dei costi di patrocinio, di fr. 1'745.60, nonché delle ripetibili di secondo grado, quantificate in fr. 1'000.–.

                             4.  L’ammissione al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).

                           4.1  Che nella fattispecie l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta dall’escusso fosse provvista di probabilità di successo è verosimile, ove appena si consideri che il 16 aprile 2013 l’UEF di Bellinzona ha calcolato in soli fr. 293.– l’eccedenza mensile pignorabile a carico di RE 1 (fr. 2'833.– [AVS + LPP] ./. fr. 2'539.68 [sua quota del minimo esistenziale comune con la moglie]: doc. E accluso alle osservazioni 13 gennaio 2014). Ora, già solo le imposte (circa fr. 150.– mensili) e i premi della cassa malattia complementare della moglie (fr. 313.30 mensili), pur limitati alla quota del 66% del reclamante, superano tale eccedenza. E questi accertamenti denotano anche la situazione d’in­digenza in cui vive il reclamante, che potrebbe finanziare i costi del processo solo intaccando le risorse necessarie al suo sostentamento e a quello della moglie (DTF 135 I 223 consid. 5.1), ricordato che il minimo vitale ai sensi del diritto processuale civile è di norma superiore del 10–30 per cento al minimo esistenziale secondo il diritto dell’esecuzione per debiti e che va tenuto conto segnatamente dell’onere fiscale corrente (Messaggio del Consiglio federale concernente il CPC, FF 2006 6673, n. 5.8.4). Sul terzo presupposto di legge, invece, il reclamante non ha speso una parola.

                           4.2  Orbene, dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (Tappy in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).

                             a)  Nel caso specifico, la causa era oggettivamente di poca complessità: sarebbe bastato al reclamante produrre il provvedimento 16 aprile 2013 dell’UEF di Bellinzona, i conteggi d’imposte e di premi della cassa malattia complementare della moglie per rendere verosimili sia la sua opposizione per non ritorno a miglior fortuna che la sua indigenza (sopra consid. 4.1). La controparte, d’altronde, non era assistita da un avvocato. La designazione di un patrocinatore d’ufficio non risultava pertanto necessaria per tutelare i diritti dell’escusso.

                            b)  Dal profilo soggettivo, RE 1, del 1946 (68 anni), abita in Ticino almeno dal 1987 (doc. B) e risulta avere cognizione della materia esecutiva – ha tra l’altro interposto personalmente opposizione “per non ritorno a miglior fortuna” (doc. C) –, ove appena si pensi che dal 1990 contro di lui sono stati rilasciati ben 28 attestati di carenza di beni per oltre fr. 100'000.– e sono tuttora pendenti una quindicina di esecuzioni per più di 150'000.–. D’al­­tronde, prima del suo fallimento era professionalmente attivo con una ditta individuale di trasporto (doc. B). Questo tribunale non ha pertanto motivi per ritenere ch’egli non fosse in grado di difendersi da solo nella procedura di prima istanza. Ne consegue che la decisione del Pretore di rifiuto del gratuito patrocinio si rivela, nell’esito, corretta, donde la reiezione del reclamo.

                             5.  Non avendo il reclamante neppure evocato il requisito della necessità del patrocinio, che come visto non era manifestamente dato, il reclamo appariva d’acchito privo di probabilità di successo, ciò che giustifica la reiezione anche della domanda di gratuito patrocinio formulata per questa sede (art. 117 lett. b CPC).

                             6.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché la motivazione della sentenza impugnata era di natura a far ritenere al reclamante in buona fede di avere motivo di ricorrere. In siffatte circostanze, tanto vale rinunciare a riscuotere la tassa di giustizia, tanto più che, viste le condizioni economiche difficili in cui versa il reclamante, ciò rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’in­­casso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte (che non ha comunque veste di parte in materia di spese non poste a suo carico, cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.267/1996 del 6 agosto 1996, consid. 1a) non avendo dovuto affrontare spese né onere lavorativo particolari.

                             7.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'745.60 non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

                             3.  Non si riscuotono oneri processuali.

                             4.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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