Incarto n. 14.2014.26
Lugano 16 maggio 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.11 (rigetto definitivo dell’opposizione) del Pretore del Distretto di Riviera promossa con istanza 9 gennaio 2014 da
CO 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2014 presentato dal convenuto contro la decisione emessa il 24 gennaio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per fr. 5'600.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012, indicando quale titolo di credito la “decisione 22 [recte: 23] agosto 2012 – da luglio a dicembre 2012 fr. 3'800.–, da gennaio a settembre 2013 fr. 1'800.–”.
B. Avendo RE 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 gennaio 2014 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto di Riviera. All’udienza di discussione, svoltasi il 22 gennaio 2014, CO 1 ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Con decisione 24 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Riviera ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 150.– e ripetibili di fr. 280.– a favore dell’istante.
D. Il 31 gennaio, il convenuto è insorto a questa Camera contro la predetta decisione chiedendo che il precetto esecutivo emanato nei suoi confronti sia annullato o almeno che qualunque decisione in merito sia “bloccata” fino al giudizio del Pretore di Bellinzona in merito alla sua richiesta di diminuzione del contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2014, l’istante ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n.1 LOG).
1.1 Trattandosi di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 gennaio 2014 avverso la decisione notificata al convenuto il 27, il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella sentenza impugnata il Pretore del Distretto di Riviera ha constatato che la decisione “supercautelare” emessa il 23 agosto 2012 nella procedura di modifica della sentenza di divorzio avviata dall’escusso, che obbliga costui a versare a CO 1 e al figlio Nicolas un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 1'400.–, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, essendo la stessa immediatamente esecutiva e vincolante fino all’emanazione della decisione di modifica della sentenza di divorzio o della decisione cautelare.
3. Davanti a questa Camera il reclamante ribadisce che il precetto esecutivo emesso nei suoi confronti si fonda su una decisione ancora pendente presso la Pretura di Bellinzona e chiede che la decisione supercautelare sia “bloccata” fino alla decisione della Pretura sulla sua richiesta di diminuzione del contributo alimentare. Da parte sua, CO 1 si limita a sottolineare di non aver ricevuto l’importo di fr. 1'400.– stabilito nella decisione del 23 agosto 2012.
4. Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La procedura di rigetto è una procedura fondata su prove documentali (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
4.1 Nel caso specifico, il reclamante non spiega perché la decisione 23 agosto 2012 del Pretore di Bellinzona – inesattamente qualifica come “supercautelare”, ove si ponga mente al fatto che il giudice ha sentito anche la parte convenuta all’udienza tenutasi lo stesso giorno (cfr. art. 265 CPC) – non sia da considerare un valido titolo di rigetto definitivo della sua opposizione. Non si tratta ad ogni modo di una decisione “ancora pendente”, bensì di un provvedimento cautelare destinato a regolare la questione del mantenimento di moglie e figlio durante l’istruttoria della causa di modifica della sentenza di divorzio. La decisione cautelare era (con effetto dal 1° settembre 2012) ed è tuttora esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (secondo i termini del Pretore “entra in vigore già nelle more istruttorie”), poiché è passata in giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) – giacché è inappellabile, essendo il valore litigioso, di fr. 5'600.–, inferiore al limite di legge di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2, 319 lett. a e 325 cpv. 1 CPC) – e il reclamante non pretende di averla impugnata né di avere ottenuto che ne fosse sospesa l’esecutività (art. 325 cpv. 2 CPC) (cfr. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 80 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 32 ad §19). A scanso di equivoci, in effetti, si ricorda che a differenza dei provvedimenti supercautelari (DTF 137 III 419, consid. 1.3) le decisioni cautelari intermedie pronunciate in via provvisoria dopo l’audizione delle parti, come avvenuto nel caso specifico, non sono inoppugnabili (DTF 139 III 89 consid. 1.1.2).
4.2 D’altronde, come ha rilevato il primo giudice, la decisione del 23 agosto 2012 rimarrà esecutiva fino al momento in cui verrà emessa la decisione di modifica della sentenza di divorzio oppure un’altra decisione cautelare (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1206; cfr. pure DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013, consid. 4.1).
4.3 Per inciso va detto che una sospensione della decisione del 23 agosto 2012 non gioverebbe comunque al reclamante, perché in quel caso egli sarebbe tenuto a versare i contributi stabiliti nella sentenza di divorzio dell’11 aprile 2011, che risultano più elevati di quelli decretati dal Pretore il 23 agosto 2012.
5. Il reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – __________ PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).