Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2015 14.2014.257

13. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,539 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato nel quale l’indicazione dell’importo degli onorari dovuti fino a una determinata data è preceduta dall’abbreviazione "c.a." Potere di rappresentanza del genitore dell’escusso minorenne. Conflitto d’interessi

Volltext

Incarto n. 14.2014.257

Lugano 13 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2014.988 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 marzo 2014 da

RE 1 (patrocinato dagli avv. e, )  

contro  

CO 1 (patrocinata dall’avv.,)  

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2014 presentato dallo studio legale RE 1 contro la decisione emessa il 19 dicembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 15 maggio 2013 lo studio legale RE 1 ha concluso un contratto di mandato con L__________, agente a nome e per conto della figlia minorenne CO 1 (nata il 29 agosto 2011), volto alla tutela degli interessi di quest’ultima nella successione del padre fu __________, deceduto l’11 novembre 2011. Le parti hanno convenuto la tariffa oraria per la remunerazione dell’attività processuale ed extraprocessuale di ogni singolo membro dello studio legale “con effetto retroattivo già alla data di inizio esecuzione del mandato (24 novembre 2011)” e precisato che “l’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca. CHF 521'796.50, che sarà oggetto a sconto del 20% (…) a cui vanno aggiunti spese, esborsi ed IVA”. Per quanto qui d’interes­­se, la mandante si è inoltre impegnata a versare alla procedente un acconto di fr. 50'000.– corrispondente all’importo che sarebbe stato di lì a poco versato da __________, così come tre ulteriori acconti di fr. 100'000.– ciascuno entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre 2013, premessa la sussistenza di fondi disponibili sufficienti, ad avvenuta intestazione a CO 1 della metà degli averi sul conto __________ presso la Banque __________. Il 5 settembre 2013, RE 1 ha comunicato a L__________ la revoca del mandato e il 10 settembre 2013 le ha trasmesso una “pro­posta di fatturazione”, che elenca in dettaglio le sue prestazioni dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013 e stabilisce l’o­norario totale in fr. 658'598.–, cui è seguita la fattura del 17 settembre 2013, che tenuto conto di spese per fr. 50'597.95, dell’I­VA, e dedotti lo sconto del 20% e acconti per fr. 258'000.– (due di fr. 54'000.– ognuno nel 2012 e i primi due pattuiti il 15 maggio 2013), ammonta a fr. 365'640.95.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. B), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 365'640.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “Contratto di mandato RE 1 del 15.05.2013/fat­tura RE 1 del 17.09.2013”.

                            C.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 210'865.50 (anziché fr. 365'640.95) oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2013. All’udienza di discussione tenutasi il 5 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Negli allegati di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.

                            D.  Statuendo con decisione 19 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore della parte convenuta.

                            E.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 dicembre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 22 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’impor­­to degli onorari al 2 maggio 2013, indicato nel contratto di mandato del 15 maggio 2013, non è sufficientemente determinato, essendo la cifra di fr. 521'796.50 preceduta dall’abbreviazione “ca.”. Non vi sono infatti agli atti documenti che permettano di stabilire con certezza cosa intendessero le parti e che grado di approssimazione sottintendessero. Dalla successiva “proposta di fatturazione” del 10 settembre 2013, che contempla anche le singole prestazioni già prese in considerazione nel contratto di mandato, il primo giudice ha dedotto che la cifra menzionata in quel contratto appare più una nota informativa sull’ammontare delle prestazioni fino al 2 maggio 2013, da definire nel dettaglio successivamente, che un riconoscimento di debito precisamente determinato, non capendosi la necessità di emettere la “proposta di fatturazione” se la somma degli onorari era già stata fissata nel contratto di mandato.

                                  Per abbondanza, il primo giudice reputa inoltre verosimile che alcune delle varie prestazioni effettuate dall’istante non abbiano alcuna pertinenza con la successione e non siano state compiute nell’interesse di CO 1 ma della madre. A titolo di esempio il Pretore menziona le prestazioni di fine maggio e inizio giugno 2012 fornite in relazione alla questione della fine del rapporto d’impiego presso la __________, che non possono all’evi­­denza riguardare una bambina dell’età della convenuta. Per questo motivo il primo giudice ritiene che anche se il contratto di mandato, nella sua formulazione, avesse costituito un valido riconoscimento di debito, esso sarebbe comunque risultato “poco solido” a causa del potenziale conflitto di interessi tra CO 1 e la madre, che lo ha sottoscritto in sua rappresentanza.

3.Nel reclamo RE 1 evidenzia che la madre della convenuta è stata costantemente informata, sin dall’inizio del mandato, in merito all’evoluzione delle prestazioni fornite e che già con comunicazione e-mail del 3 maggio 2013 le era stato trasmesso un resoconto dettagliato delle sue prestazioni fino al 2 maggio 2013, aggiornato secondo le modifiche discusse e concordate tra le parti, che riportava un saldo di fr. 521'796.50, importo da lei poi riconosciuto incondizionatamente nel contratto di mandato sottoscritto pochi giorni dopo. Conformemente agli impegni assunti – prosegue la reclamante – la convenuta ha pure versato i due primi acconti di fr. 50'000.– e fr. 100'000.– “a conferma dell’assenza di qualsivoglia obiezione e della piena validità del riconoscimento di debito”. A mente della reclamante, la successiva consegna alla mandante di un elenco aggiornato delle prestazioni fornite fino alla conclusione del mandato non rimette in questione il pregresso riconoscimento di debito, trattandosi solo dell’adempimento dell’obbligo di trasmettere alla mandante a intervalli prefissati il sunto dettagliato delle prestazioni effettuate, come previsto dal contratto di mandato. La reclamante, d’altron­­de, rimprovera al Pretore di avere omesso di considerare che la convenuta si è ad ogni modo impegnata a versare tre acconti di fr. 100'000.– ognuno a scadenze chiaramente determinate, riconoscendosi così debitrice, senza riserve, di almeno fr. 200'000.– (tenuto conto del versamento del primo acconto).

     In merito alla motivazione subordinata contenuta nella decisione impugnata, la ricorrente, pur ammettendo che del disbrigo di alcune pratiche amministrative ne ha beneficiato anche la madre dell’escussa, sostiene che le sue prestazioni sono comunque state svolte nell’interesse della minore, nella misura in cui tali moderate attività, di dispendio orario limitato (tra cui una puntuale e contenuta consulenza concernente la fine del rapporto di lavoro), hanno permesso alla madre di occuparsi della figlia e di garantire alla stessa agio e tranquillità. L__________ – puntualizza la reclamante – era del resto abilitata a rappresentare la figlia e l’Autorità regionale di protezione (ARP), tenuta costantemente al corrente nel dettaglio di quanto esperito dall’istante, non ha mai avuto nulla da eccepire. In queste circostanze, RE 1 chiede che l’opposizione sia rigettata in via provvisoria per fr. 210'865.50, pari agli onorari di fr. 417'437.20 dovuti al 2 maggio 2013 (fr. 521'796.50 scontati del 20%) oltre a un indennizzo per le spese di fr. 16'697.50 (forfait del 4% calcolato sugli onorari maturati di fr. 417'437.20) e all’IVA (8%), dedotti gli acconti ricevuti (di complessivi fr. 258'000.–).

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

                           5.1  Nella fattispecie è controversa la questione di sapere se il contratto di mandato sottoscritto dalle parti il 15 maggio 2013 costituisce un valido riconoscimento di debito laddove prevede che “l’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca. CHF 521'796.50 che sarà oggetto a sconto del 20% (…) a cui vanno aggiunti spese, esborsi ed IVA”.

                             a)  Come correttamente ritenuto dal primo giudice e ribadito dall’e­­scus­sa nelle sue osservazioni, interpretato letteralmente il contratto di mandato (doc. H) non verte inequivocabilmente su una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, bensì su un importo approssimativo (quantunque non arrotondato) di fr. 521'796.50, come risulta oggettivamente dall’ap­­posizione, dinanzi all’indicazione cifrata, dell’avverbio “circa” (abbreviato in “ca.”).

                            b)  Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4)

                                  Incombeva così alla reclamante di dimostrare che l’aggiunta dell’avverbio “circa”, come essa afferma, è il frutto di una svista trascritta nella versione finale del contratto di mandato ma che firmandolo l’e­scussa ha comunque inteso riconoscere incondizionatamente di doverle fr. 521'796.50. Sennonché ciò non risulta dallo stesso contratto di mandato, in cui, anzi, l’uso del modo futuro in merito alla concessione dello sconto eccezionale del 20% e il riferimento a una fattura intermedia da emettere il 15 dicembre 2013 lasciano pensare che non era ancora stato raggiunto un accordo definitivo sulla quantificazione degli onorari.

                             c)  Di nessun ausilio per la reclamante si rivela poi l’email trasmessa all’escussa pochi giorni prima (doc. G), alla quale erano allegati la bozza del contratto di mandato e due documenti di una pagina del 2 maggio 2013, denominati “proposta di fatturazione”, il cui secondo (che riporta l’annotazione manuale “nuova brouillon”) indica il noto importo di fr. 521'796.50 quale totale degli onorari da fatturare. Infatti, questo documento rappresenta una semplice “proposta”, che non può ritenersi accettata dall’e­scussa per il semplice fatto di avere sottoscritto il mandato, dal momento che in quest’ultimo la cifra proposta è preceduta dall’avverbio “circa”, che come già detto lascia pensare che la questione degli onorari sarebbe ancora dovuta essere definita, verosimilmente con la fattura intermedia da emettere il 15 dicembre 2013. Non è dunque insostenibile l’opinione del Pretore, secondo cui la menzione del­l’importo di fr. 521'796.50 ha valore solo informativo, tanto più che successivamente, il 10 settembre 2013, l’istante ha trasmesso all’escussa un’ulteriore “proposta di fatturazione” (doc. D), che aggiorna quella precedente al 5 settembre.

                            d)  Ciò posto, non si disconosce che l’interpretazione proposta dalla reclamante sia sostenibile e possa anche essere ritenuta più convincente di quella a cui è giunto il Pretore, ma sta di fatto che non essendo, appunto, univoca, essa non può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                           5.2  La reclamante va invece seguita laddove sostiene che l’impegno assunto dall’escussa di versare acconti costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 200'000.–. Nel contratto di mandato, infatti, CO 1 si è impegnata a versare alla procedente, oltre ai primi due acconti di fr. 50'000.– e di fr. 100'000.– poi effettivamente corrisposti (sopra ad A), due ulteriori acconti di fr. 100'000.– ciascuno (non essendo contestato, in questo caso, che l’indicazione “CHF 100'00” relativa all’ultimo acconto sia il frutto di un errore di stesura) pagabili il 30 settembre e il 30 novembre 2013 (doc. H, pag. 2, nono capoverso). E contrariamente a quanto allegato dall’escussa (osservazioni ad 16), la revoca del mandato, che di principio non ha effetto retroattivo, non ha posto fine a tale chiaro impegno, che di conseguenza legittima il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 200'000.– oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013 su fr. 100'000.– e dal 1° dicembre 2013 sugli ulteriori fr. 100'000.–.

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           6.1  CO 1 eccepisce che il contratto di mandato non può costituire riconoscimento di debito perché la madre non la poteva validamente rappresentare visto il conflitto di interessi in cui si trovava, determinato dal fatto che tra le prestazioni effettuate dalla procedente ve ne sono anche alcune fatte nell’esclusivo interesse della madre e che hanno comportato un dispendio orario non trascurabile.

                           6.2  In verità L__________ ha validamente sottoscritto il contratto di mandato in nome e per conto della figlia quale sua rappresentante legale (art. 298 cpv. 1 e 304 CC). E non essendo coniugata con il defunto padre dell’escussa, L__________ non è, a differenza della figlia, erede legale di lui e neppure sua erede testamentaria, in assenza di un atto di ultima volontà di __________. Così stando le cose, nell’incaricare uno studio legale della tutela degli interessi della figlia nella successione del padre, non si può intravvedere l’esistenza di un conflitto d’interessi tra L__________ e CO 1, a maggior ragione ove si pensi che l’ARP, tenuta informata del mandato, non ha ritenuto necessario nominare un curatore a CO 1.

                           6.3  Tutt’al più potrebbe porsi la questione di un eccesso del potere di rappresentanza, nella misura in cui determinate prestazioni dell’istante non sarebbero state fornite nell’interesse (o nel solo interesse) della minore, ma la specifica pattuizione potrebbe essere ritenuta invalida solo ove l’escussa avesse reso verosimile che l’i­stan­te conoscesse o dovesse conoscere tale eccesso (cfr. art. 38-39 CO). Orbene, in questa sede l’escussa si è limitata a contestare che il disbrigo delle pratiche amministrative svolte a favore della madre abbia prodotto benefici anche per lei e abbia comunque avuto un’estensione irrisoria (osservazioni, ad 18). Ciò non basta, però, a rendere verosimile che la firma della madre sul mandato non vincola la figlia per alcune prestazioni, a fortiori perché non sono identificate, sicché beneficiario ed entità risultano indeterminati. Non va dimenticato che le esigenze di motivazione poste per il reclamo (sopra consid. 1.2) valgono per analogia per la risposta (v. per la procedura d’appello la sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.4, e le citazioni; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pag. 482 n. 1124; lo stesso vale nella procedura di reclamo: v. Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu­enberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art. 322/323 CPC; Reich in: Brunner/Gas­ser/ Schwander (curatori), Schwei­zerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 2 ad art. 322 CPC). Ricordare genericamente il caso della “__________” non è sufficiente.

                                  Quanto alla consulenza fornita alla madre in occasione del proprio licenziamento, unico esempio citato nella sentenza, essa ha effettivamente comportato, come allegato dalla reclamante, un dispendio orario trascurabile (di 4.25 ore, v. doc. D) rispetto alla totalità delle ore prestate dalla procedente (pari a 1'167.40). Del resto il rigetto dell’opposizione in concreto non viene concesso solo per le prestazioni svolte sino al 2 maggio 2013, ma anche per quelle che l’istante si era impegnata con il mandato a continuare a fornire dopo tale data, siccome gli acconti sono stati pattuiti fino all’emissione della fattura intermedia prevista per il 15 dicembre 2013 (doc. H). La censura si rivela così inconsistente.

                           6.4  In definitiva, l’escussa non ha reso verosimile la propria liberazione dall’obbligo di versare ancora due acconti di fr. 100'000.– ognuno. Rimane comunque impregiudicata la facoltà per CO 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, di farsi rimborsare da L__________ quanto da lei eventualmente corrisposto alla procedente per prestazioni a favore della madre, ciò che quest’ultima non dovrebbe faticare a riconoscere, giacché ha fornito lei al nuovo patrocinatore i documenti (7-9) prodotti in prima sede a sostegno della tesi secondo cui parte del mandato è stata eseguita nel proprio interesse.

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 210'865.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 200'000.– più interessi del 5% su fr. 100'000.– dal 1° ottobre 2013 e sugli ulteriori fr. 100'000.– dal 1° dicembre 2013.

                                         2.  Le spese e la tassa di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dall’istan­­te, sono poste a suo carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per fr. 330.–, tenuta a rifondere all’istante fr. 3'100.– per ripetibili ridotte.

                             2.   Le spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 30.– e a carico di CO 1 per fr. 520.–, tenuta a rifonderà a RE 1 fr. 4'000.– per ripetibili ridotte.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2014.257 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2015 14.2014.257 — Swissrulings