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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2015 14.2014.254

20. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,147 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Fallimento. Mancata prova di uno dei motivi di annullamento del fallimento. Solvibilità non resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2014.254

Lugano 20 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 30 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'499.40 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 3 dicembre 2014 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 15 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 16 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 29 dicembre, il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Nel caso in esame, la reclamante si limita ad asserire che si è trovata in un momento passeggero di illiquidità, dovuto alla sua incapacità lavorativa. La stessa asserisce altresì di aver saldato 3 procedure, mentre per le restanti essa ha interposto opposizione, per cui, secondo lei, i relativi debiti non possono ancora dirsi accertati (reclamo, pag. 4 ad 7). Peraltro, essa afferma di aver effettuato due versamenti di fr. 3'000.– e di fr. 10'000.– a seguito della decisione di fallimento, e di aver intavolato delle trattative con i propri creditori al fine di concordare dei piani di rientro dilazionati (reclamo, pag. 5 ad 8). La debitrice, quindi, ritiene in conclusione di aver sufficientemente reso verosimile la propria solvibilità (reclamo, pag. 5 ad 8 [recte: 10]).

                           2.2  La reclamante trascura, tuttavia, che l’impugnazione della decisione di fallimento va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF per quanto riguarda non solo la verosimiglianza della propria solvibilità, ma anche la prova (per mezzo di documenti) dell’esistenza di uno dei motivi legali di annullamento del fallimento. Orbene, la debitrice non fa valere nessuno dei sopracitati motivi di annullamento del fallimento, non ha prodotto alcun documento atto a comprovare l’ipotetica estinzione del debito che ha portato alla dichiarazione di fallimento e nemmeno ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della creditrice, la quale non risulta aver ritirato la domanda di fallimento. Del resto la Camera a questo proposito ha accertato d’uf­ficio, sebbene a rigore di diritto non se ne potrebbe tenere conto, che nemmeno al 19 gennaio 2015 – ben 30 giorni dopo la dichiarazione di fallimento – la reclamante aveva (ancora) provveduto ad estinguere il debito nei confronti di CO 1. Già per questo motivo, quindi, il reclamo va respinto, non avendo l’insorgente ossequiato uno dei (due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                           2.3  Per abbondanza, va comunque sia sottolineato che anche la solvibilità della reclamante risulta dubbia. Benché dall’estratto al 19 gennaio la sua situazione esecutiva sia leggermente cambiata rispetto a quella esistente a metà dicembre (doc. H) – poiché si constata infatti il pagamento di una procedura come pure il versamento di acconti a parziale estinzione di altre esecuzioni pendenti – risulta nondimeno che nei suoi confronti sussistono ben 34 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 41'662.30, oltre a 24 attestati di carenza beni per un totale di fr. 40'656.90 (che risalgono tutti ad ottobre 2014). Per di più il 24 ottobre 2014 alla debitrice è stata notificata un’ulteriore comminatoria di fallimento. Che poi l’esistenza di 18 procedure – 11 delle quali promosse nel 2014 – allo stadio di opposizione totale non consenta, come sostenuto dalla reclamante, di ritenere i relativi crediti certi sarà vero, ma è altrettanto vero che il loro numero elevato indizia il carattere probabilmente sistematico delle opposizioni, sintomatico di mancanza di liquidità. La debitrice non ha quindi reso in alcun modo verosimile neppure la sua solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. In conclusione, anche per questa ragione, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

                             3.  La tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è confermato.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –  ; –  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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