Incarto n. 14.2014.243
Lugano 9 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.2634 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2014 da
RE 1 (patrocinato dall’avv.,)
contro
CO 1, (patrocinato dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 1989 il Comune di CO 1, rappresentato dalla direzione dei lavori composta degli arch. __________ B__________ e __________ M__________, ha concluso con la ditta di costruzione __________ SA un contratto d’appalto per varie opere da capomastro da eseguire presso la casa anziani di __________ “per l’approssimativo presumibile importo di fr. 3'162'719.80”. Più di tre anni dopo, il 16 giugno 1993, in nome della committenza l’arch. B__________ ha comunicato alla __________ SA la delibera a suo favore del lavoro di sostituzione delle vasche da doccia nella casa anziani, invitandola a presentare giornalmente i bollettini a regia per la firma di controllo e a far pervenire la fattura alla direzione dei lavori per verifica e invio alla committenza. Con scritto sottoscritto il 25 agosto 1993, l’arch. B__________ ha invitato il CO 1 a effettuare il pagamento della fattura di fr. 8'721.75 emessa il 3 agosto 1993 dalla ditta per tali lavori. Il 12 giugno 1998 __________ ha ceduto a RE 1 tutte le pretese della __________ SA nei confronti del Comune di CO 1. Il 25 maggio 1994 la Pretura del Distretto di Lugano ha omologato il concordato per abbandono dell’attivo intervenuto tra la __________ SA e i suoi creditori. La società è stata radiata dal registro di commercio il 15 luglio 2003.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. H), RE 1 ha escusso il Comune di CO 1 per l’incasso di fr. 8'721.75 più interessi del 6% dal 4 agosto 1993, indicando quale titolo di credito la “fattura n. 47/93 del 03.08.1993 emessa dalla ditta __________ SA per lavoro di sostituzione vasche docce nella casa anziani __________”. In precedenza, RE 1 aveva già escusso il Comune di CO 1 per il medesimo titolo di credito con precetti esecutivi del 3 agosto 1998 (n. __________), 4 agosto 2008 (n. __________) e 18 aprile 2013 (n. __________).
C. Avendo il Comune di CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 giugno 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25 novembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza.
D. Statuendo con decisione 28 novembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2015, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e protestato tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 3 dicembre 2014, il termine di 10 giorni è scaduto sabato 13 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 dicembre 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del termine, il reclamo è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido riconoscimento di debito il contratto d’appalto del 15 settembre 1989, unitamente alla delibera dei lavori di sostituzione delle vasche da doccia del 16 giugno 1993 e alla fattura di fr. 8'721.75 relativa a tali lavori (v. sopra ad A). Egli ha d’altronde respinto la contestazione dell’escusso riferita alla mancata identità tra la __________ SA, menzionata nella convenzione di cessione su cui l’istante fonda la propria pretesa, e la __________ SA, figurante sui documenti prodotti quale titolo di rigetto, ritenendo, dopo verifica d’ufficio a registro di commercio, che entrambe siano riferite alla stessa società, il secondo nome corrispondendo alla forma abbreviata del primo. Per quanto attiene invece all’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, rilevato che il credito posto in esecuzione riguarda lavori d’artigiani per cui è previsto un termine di prescrizione di cinque anni nel senso dell’art. 128 cifra 3 CO, il giudice di prime cure è giunto alla conclusione che la pretesa sia prescritta e di conseguenza ha respinto l’istanza.
3. Nel reclamo RE 1 fa valere che al termine di prescrizione quinquennale, interrotto con la notifica del precetto esecutivo del 3 agosto 1998, è seguito un nuovo termine di 10 anni in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CO, per il fatto che il credito a lui ceduto è stato riconosciuto mediante il rilascio di un titolo, come accertato dal Pretore. Tale termine sarebbe poi stato nuovamente interrotto con una domanda d’esecuzione del 16 luglio 2008, donde l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di __________ rimprovera al primo giudice di non avere trattato esaustivamente le eccezioni e le obiezioni sollevate in prima sede, in particolare quelle rivolte alla validità della cessione all’istante dei crediti della __________ SA, ribadendo che essa concerne soltanto le opere da capomastro previste dal contratto d’appalto del 15 settembre 1989 e non i lavori di sostituzione delle vasche docce, e che la titolarità del cedente – __________ – non è stata dimostrata. Il Comune, d’altronde, ripropone l’eccezione di prescrizione, contestando di aver riconosciuto il credito vantato dall’istante, perché a suo dire l’arch. B__________ non poteva rappresentarlo in merito agli aspetti finanziari del rapporto d’appalto con la ditta assuntrice.
5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Un contratto di appalto firmato dal committente può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede pattuita.
6.1 Nel caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3 novembre 2014, consid. 7.2/a; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).
6.2 Nel caso specifico, a dimostrazione della propria titolarità del credito posto in esecuzione l’istante ha prodotto la convenzione di cessione conclusa con __________ il 12 giugno 1998, con cui la banca gli ha ceduto tutti i crediti della __________ SA nei confronti del Comune di CO 1, che la ditta le aveva a suo tempo ceduto con cessione generale del 13 aprile 1979 e con cessione speciale del 5 aprile 1990 di “tutti i diritti e tutte le pretese risultanti dal contratto di appalto stipulato con il Comune di CO 1 a dipendenza della costruzione della casa per anziani” (doc. G accluso all’istanza). Il problema è che le due cessioni a favore della banca, indicate come allegate alla convenzione di cessione conclusa con l’istante (doc. G, ad 8), non sono state prodotte con l’istanza. Ne consegue che il reclamante non ha provato con documenti che la banca gli abbia validamente ceduto il credito posto in esecuzione. Già per questa ragione, la sentenza impugnata merita conferma, ancorché per un altro motivo. D’altronde, a prescindere dal rigore formale che comunque permea la procedura di rigetto, l’assenza agli atti delle cessioni a favore della banca non consente di verificare se il credito oggetto della fattura 3 agosto 1993 rientrava (ancora) nella cessione generale del 1979 (pare invece escluso che sia contemplato dalla cessione speciale del 1990, v. sotto consid. 6.3/a).
6.3 Per abbondanza, va inoltre rilevato che né il contratto di appalto del 15 settembre 1989 per opere da capomastro (doc. B) né lo scritto 25 agosto 1993 con cui l’arch. B__________ ha invitato il Comune di CO 1 a pagare la fattura di fr. 8'721.75 relativa alla sostituzione delle vasche doccia (doc. E) costituiscono un valido riconoscimento di debito per il credito posto in esecuzione.
a) Nel primo caso, oltre al fatto che il contratto del 1989 verosimilmente non concerne i lavori di sostituzione delle vasche doccia, che sono stati oggetto di una delibera successiva (quasi quattro anni dopo) e separata (v. conferme del 16 giugno 1993, doc. C), esso ad ogni modo non verte su una mercede determinata o determinabile in base agli atti, ma su “l’approssimativo presumibile importo di fr. 3'162'719.80” (doc. B, pag. 1 in fondo).
b) Quanto allo scritto del 25 agosto 1993, esso non è sottoscritto da un rappresentante del Comune di CO 1 ma presumibilmente da un membro della direzione lavori, l’arch. __________ B__________ (cfr. doc. C e E). Ora, in linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82, con riferimenti). Nella fattispecie, non vi è agli atti alcuna procura a favore dell’arch. B__________.
D’altronde, il potere di rappresentanza dell’architetto a cui è stata affidata la direzione dei lavori in linea di massima non comprende la facoltà di riconoscere, a nome del committente, le fatture allestite e inviategli dall’impresa di costruzione, a meno di esservi stato autorizzato con una procura espressa (DTF 118 II 315 consid. 2a; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 20 ad art. 363 CO). Nel caso contrario, all’architetto compete solo la ricezione della fattura e l’esame della conformità della stessa sulla base delle proprie conoscenze nel campo (Gauch/Tercier, in: Das Architektenrecht, 3a ed. 1995, n. 861; Stierli in: Die Architektenvollmacht, 1988, pag. 99 e seg.). Ebbene, nel caso concreto non si può dedurre né dalla conferma di delibera (doc. C) né dall’invito al Comune di pagare la fattura della ditta appaltatrice (doc. E) una procura espressa a favore della direzione lavori per le questioni finanziarie. Anzi, la sua competenza si limitava al “controllo e l’invio [della fattura] alla Committenza” (doc. C), motivo per cui l’arch. B__________ si è limitato a invitare il Comune a effettuare il pagamento della fattura della __________ SA (doc. E). Il reclamo va pertanto respinto anche per questo (secondo) motivo.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'721.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà al Comune di CO 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).