Incarto n. 14.2014.240
Lugano 30 dicembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.3952 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, il 17 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'379.50 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 26 novembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 11 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 12 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 non prima del 12 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, è ciò che ha fatto la reclamante nella fattispecie, giacché ha provato di avere versato all’UEF di Mendrisio fr. 1'635.– il 4 dicembre 2014, ottenendo già l’indomani l’estinzione dell’esecuzione che ha portato al fallimento, pronunciato successivamente il 12 dicembre. La tassa di giustizia di primo grado, di fr. 80.–, è stata prelevata dalla Camera per conto della procedente con l’incasso dell’anticipo della propria tassa. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato.
3. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come le spese dell’UEF di Mendrisio sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui ritardo a pagare il debito ha obbligato la procedente a richiedere il fallimento (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).