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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2014 14.2014.235

16. Dezember 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·827 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Preteso pagamento del credito posto in esecuzione non comprovato

Volltext

Incarto n. 14.2014.235

Lugano 16 dicembre 2014/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.3998 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 settembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 19 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'370.05 oltre agli interessi e alle spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 12 novembre 2014 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a partire dal 27 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2014 per ottenere, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già il 27 giugno 2012. Con decreto del 5 dicembre 2014, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più presto il 27 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, il reclamante sostiene appunto di avere pagato l’importo posto in esecuzione prima del fallimento, ovvero già il 27 giugno 2012, e produce quale prova del versamento una ricevuta di __________, che accerta il bonifico sul conto della cassa pensione procedente di fr. 2'784.70 il 27 giugno 2012 (doc. G). Il problema è che questo documento non indica alcuna causale e pare invero concernere il saldo scoperto del conto del reclamante presso la CO 1 al 31 marzo 2012 – pari a fr. 2'714.70 (doc. E), a cui si sono poi verosimilmente aggiunti fr. 70.– per le spese di due diffide (cfr. doc. F) – e non quello successivo al 4 gennaio 2013 (doc. D), pari a fr. 2'720.55, poi saliti a fr. 2'790.55 (doc. F). Ad ogni modo, il reclamante non ha dimostrato in modo inequivocabile, come gli incombeva a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, di avere pagato integralmente il credito di fr. 4'370.05 più accessori posto in esecuzione. Il reclamo va pertanto respinto.

                             3.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                             4.  La tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo da giovedì 27 novembre 2014 alle ore 10.00 è confermato.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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