Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2014 14.2014.218

16. Dezember 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,664 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di rinvio dell’udienza non trattata dal Pretore per svista. Assenza dell’escusso all’udienza. Esame d’ufficio del titolo di rigetto

Volltext

Incarto n. 14.2014.218

Lugano 16 dicembre 2014/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa SO.2014.1309 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 marzo 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 3 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 maggio 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 72'290.30 più interessi e spese, indicando quale titolo di credito le spese e ripetibili derivanti da diverse decisioni giudiziarie.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 marzo 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. L’indomani, il Pretore ha citato le parti a comparire a un’udienza fissata per il 24 giugno 2014, poi rinviata una prima volta al 10 luglio a richiesta del patrocinatore della parte istante e una seconda al 25 settembre su istanza del convenuto. Il 16 settembre 2014, l’avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di aver assunto il patrocinio del convenuto e ha sollecitato la posticipazione dell’udienza “di qualche giorno”. L’indomani, il Pretore ha ancora una volta differito l’udienza al 20 ottobre. Il giorno successivo, l’avv. PA 1 ha informato il Pretore che sarebbe stato assente all’estero dal 16 al 24 ottobre compresi e ha chiesto di anticipare o di posticipare l’udienza, proponendo comunque di presentare entro il 20 ottobre un memoriale di osservazioni all’istan­­za in sostituzione del dibattimento. All’udienza del 20 ottobre sono comparsi solo i rappresentanti dell’istante, che hanno confermato la domanda.

                            C.  Statuendo con decisione dello stesso 20 ottobre, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore dell’i­­stante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 3 novembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 22 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore non ha alluso all’ultima richiesta di rinvio dell’udienza presentata dal patrocinatore del convenuto il 18 settembre, che ha apparentemente ignorato per svista, come si evince da un’annotazione a mano apposta sulla stessa richiesta (“aggraffata x errore all’ordinanza di rinvio 17.9.2014 poiché ritenuta x errore un doppio della richiesta di rinvio del 16.9.2014”). A mente del reclamante, il fatto che il Pretore abbia dimenticato di statuire sulla sua richiesta di rinvio, che si ritiene “assolutamente in diritto di ottenere”, costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito e giustifica l’annulla­­mento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Da parte sua l’istante mette in dubbio l’esi­­stenza della richiesta di rinvio del 18 settembre e ad ogni modo contesta che il diritto del convenuto di essere sentito sia stato violato, siccome egli avrebbe mancato al suo dovere di diligenza minimo omettendo di accertarsi se la sua richiesta era stata accolta. L’istante sostiene inoltre che la stessa sarebbe comunque dovuta essere respinta, poiché era sprovvista di qualsivoglia giustificativo.

                             3.  Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Ove, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la prima soluzione citando le parti a un’­u­­dienza, la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi d’ufficio oppure su richiesta tempestiva (art. 135 CPC). Nella fattispecie, la richiesta di anticipazione o di posticipazione dell’u­­dienza fissata per il 20 ottobre 2014, effettivamente inoltrata il 18 settembre (contrariamente a quanto asserisce l’istante), è senz’altro tempestiva. Spettava quindi al Pretore statuire sulla stessa, ciò che, come visto per svista, ha omesso di fare. Il problema è però di sapere se RE 1 o il suo patrocinatore non avrebbero dovuto sollecitare una decisione al riguardo o nel dubbio comparire all’udienza del 20 ottobre.

                             4.  Come visto, il giudice “può” rinviare l’udienza per sufficienti motivi (art. 135 CPC). Non sussiste quindi alcun diritto al rinvio. Ove una parte non riceva dal tribunale una risposta alla sua istanza di rinvio, deve desumere dal silenzio il mantenimento dell’udienza. E se omette di comparire alla data prevista, la parte contumace deve lasciarsi opporre le conseguenze previste dalla legge in caso di morosità (sentenza del Tribunale federale 5A_121/2014 del 13 maggio 2014, consid. 3.3, e i numerosi rinvii alla dottrina), ovvero il fatto che il giudice possa statuire senza indugio in base agli atti e alle allegazioni della parte comparsa (art. 234 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC), come esplicitamente ricordato nella citazione originaria del 26 marzo 2014. Nel caso di specie, il reclamante o il suo patrocinatore avrebbero del resto avuto tutto il tempo necessario (dal 18 settembre alla data di partenza dell’avv. PA 1 il 16 ottobre) per verificare le intenzioni del Pretore in merito alla loro ultima domanda di rinvio – non potendo nemmeno escludere che la stessa si fosse smarrita – o perlomeno per presentare prima dell’udienza il memoriale di osservazioni all’i­­stanza di rigetto preannunciato in quella domanda. Essendo il reclamante stato regolarmente citato, e quindi posto nella situazione di esprimersi sull’istanza di rigetto, la censura di lesione del suo diritto di essere sentito si rivela infondata.

                             5.  Nel merito, il reclamante non adduce alcun motivo di opposizione. Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice del rigetto è tenuto ad esaminare d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nel caso specifico, tutti gli importi indicati nel conteggio prodotto quale doc. B risultano essere stati stabiliti in decisioni esecutive (doc. C, dispositivi I.6, I.9 e II nonché doc. D-H), che rappresentano validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). La loro somma ascende però a fr. 72'040.30 (come indicato nel doc. B) e non all’importo di fr. 72'290.30 posto in esecuzione. Per la differenza di fr. 250.– indicata sul precetto come “spese e ripetibili” non è stata addotta alcuna giustificazione neppure nell’istanza. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto nel senso di limitare il rigetto dell’opposi­zione a fr. 72'040.30 oltre agli interessi calcolati secondo gli importi e le scadenze indicate nell’istanza (pag. 8, conclusione n. 2).

                             6.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza quasi totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 72'290.30, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 72'040.30 più interessi del 5% su fr. 700.– dal 19 novembre 2002, su fr. 1'200.– dal 25 gennaio 2003, su fr. 466.65 dal 10 settembre 2006, su fr. 550.– dal 10 ottobre 2006, su fr. 8'265.– dal 18 marzo 2011 e su fr. 60'858.65 dal 21 giugno 2012.

                                  Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2014.218 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2014 14.2014.218 — Swissrulings