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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2014 14.2014.206

5. November 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,249 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti prima della decisione di prima istanza. Spese processuali a carico della debitrice

Volltext

Incarto n. 14.2014.206

Lugano 5 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1021 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 settembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza dell'11 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 per sospensione dei pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF), facendo valere nei confronti della società convenuta un credito di fr. 163'055.13 per il mancato pagamento di contributi paritetici.

                            B.  All'udienza di discussione del 17 ottobre 2014 l'istante si è riconfermata nella sua domanda, mentre la convenuta non è comparsa.

                            C.  Statuendo con decisione 20 ottobre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 21 ottobre 2014 alle ore 09.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico della massa fallimentare.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2014 per ottenere l'annul­­lamento del fallimento, asserendo di aver versato fr. 35'880.30 a saldo delle rate scoperte delle esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Il 23 ottobre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l'art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'ap­­pello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                             2.  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'ap­­plicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l'art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all'art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                             3.  In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                           3.2  Nel caso specifico, con il reclamo RE 1 ha prodotto un messaggio elettronico del 9 settembre 2014, con cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di Bellinzona sollecita da parte sua “il pagamento delle rate arretrate relative ai vari piani di pagamento in corso”, postulando nel contempo il versamento di fr. 35'880.30 entro il 30 settembre 2014 al fine di “aggiornare tutte le dilazioni [giusta l'art. 123 LEF] al mese di settembre 2014”. Al reclamo è pure allegato un documento attestante l'avvenuto versamento – tramite ordine di pagamento – dell'importo sopramenzionato a favore dell'UEF di Bellinzona, eseguito proprio il 30 settembre. Tali atti, che attestano fatti verificatisi prima della decisione di prima istanza, sono ricevibili (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF) e certificano la ripresa dei pagamenti da parte dell'insorgente prima dell'apertura del fallimento, avvenuta il 21 ottobre 2014. La causa del fallimento giusta l'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non essendo (più) adempiuta, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata.

                             4.  La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, la cui sospensione dei pagamenti – non contestata e indiscutibile fino al 30 settembre 2014 – ha obbligato la procedente a richiedere il fallimento senza preventiva esecuzione, già con istanza dell'11 settembre (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   È annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 20 ottobre 2014 dal Preture aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

                            III.  Notificazione a:

–  –      –  Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).