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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2014 14.2014.191

6. November 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,429 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettino di consegna di olio di riscaldamento. Firma di una persona fisica allo stesso tempo titolare dell'esercizio pubblico dove è avvenuta la consegna e socio gerente di una terza società menzionata nell'indirizzo postale

Volltext

Incarto n. 14.2014.191

Lugano 6 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.98 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 22 luglio 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 1° ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 5), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1'332.80 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quale titolo di credito la “rimanenza fattura n° __________ del 20.12.2013 per fornitura olio da riscaldamento”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 luglio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Ticino. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni all'istanza.

                            C.  Statuendo con decisione 22 settembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 1° ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 settembre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino di consegna di olio di riscaldamento fornito dall'istante, controfirmato dalla parte convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l'importo (di fr. 1'332.80) posto in esecuzione, pari all'am­montare della fattura (di fr. 1'738.80) dedotto un acconto di fr. 406.–. Ha quindi accolto l'istanza e rigettato l'oppo­sizione in via provvisoria.

                           2.1  Nel reclamo RE 1 allega di aver subito un danno importante alla salute il 15 agosto 2013, che non gli ha più permesso di continuare la sua attività da indipendente, tanto che il 1° ottobre 2014 egli ha dato la gestione del suo ristorante __________ (__________) alla società R__________ Sagl. Il reclamante osserva come sia la prestazione fornita dall'istante sia lo stesso titolo di credito non siano intestati a suo nome bensì a quello della R__________ Sagl, la quale ne risponde quale gestore del ristorante __________, dove è avvenuta la fornitura di olio di riscaldamento, motivo per cui egli chiede l'annullamento della decisione impugnata.

                           2.2  Da parte sua, CO 1 fa notare che sia sul bollettino di consegna sia sulla fattura in questione alla voce cliente figura il nome di RE 1. Per l'escutente non cambia nulla il fatto che l'e­scusso abbia recentemente dato in gestione il ristorante a una terza società, perché la fornitura litigiosa risale al 2013.

                             3.  In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­­za del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             4.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                             5.  Nella fattispecie, sia il bollettino di consegna del 19 dicembre 2013, firmato da RE 1, che la fattura del 20 dicembre 2013 sono intestati a “RE 1, R__________ Sagl, __________”. Ora, si evince dal registro di commercio che l'indirizzo indicato su questi documenti è quello della sede della società, di cui RE 1 è il socio gerente (dal 28 agosto 2013). Potrebbe così sorgere il dubbio se il debitore sia RE 1 personalmente o la società, rappresentata dal suo gerente RE 1. Sennonché lo stesso reclamante allega che la fornitura litigiosa è avvenuta presso il ristorante __________, che a quel momento (il 19 dicembre 2013) – secondo la propria ammissione – amministrava personalmente, siccome egli indica di averne ceduto la gestione alla R__________ Sagl solo il successivo 1° ottobre 2014. Non vi sono dunque dubbi che RE 1 abbia firmato il bollettino di consegna a titolo personale e non a nome della società, ciò che trova conferma nel fatto che non figura sul bollettino accanto alla sua firma alcuna indicazione (timbro, qualifica come socio gerente, e così via) per cui il “cliente” sarebbe la società e non lui personalmente. La menzione del nome e dell'indirizzo della R__________ Sagl assume la funzione di semplice indirizzo di corrispondenza postale. In circostanze siffatte, il reclamo si rivela infondato e va così respinto.

                             6.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna conclusione al proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'332.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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