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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2015 14.2014.184

27. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,248 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza trattata in procedura ordinaria. Pronuncia di un tipo di rigetto diverso rispetto a quello richiesto. Sentenza che rigetta un’azione di accertamento dell’inesistenza di un credito quale titolo di rigetto definitivo

Volltext

Incarto n. 14.2014.184

Lugano 27 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 18 marzo 2014 da

CO 1  (rappr. da RA 1, __________)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 17 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 settembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________8 emesso il 5 aprile 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 564.90 oltre agli interessi del 7% dal 1° ottobre 2012, indicando quale titolo di credito il “conguaglio conteggio riscaldamento/spese accessorie 2010/2011” relativo al “contratto di locazione del 03.02.2004”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2014. All’udienza di “dibattimento” tenutasi il 23 maggio 2014, le parti si sono riconfermate nelle proprie domande, mentre il Pretore ha congiunto la causa di rigetto con quella inoltrata il 7 aprile 2014 da RE 1 nei confronti della CO 1 per ottenere l’accertamen­­to dell’inesistenza dei debiti fatti valere dall’escutente nell’esecu­­zio­ne n. __________2 (per fr. 1'581.65) e in quella qui in esame (n. __________8) e la cancellazione dei relativi precetti esecutivi (inc. SE.2014.22).

                            C.  Statuendo con decisione unica del 5 settembre 2014 sulle due cause, il Pretore ha respinto la petizione inoltrata da RE 1, mentre ha “evaso ai sensi dei considerandi” la “petizione” promossa dalla CO 1 e “di conseguenza” rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indenni­­tà di fr. 400.– a favore dell’istante. Egli ha d’altronde respinto le domande di gratuito patrocinio presentate da RE 1 in ambedue le cause.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta al “Tribunale d’appello” con un reclamo del 17 settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause al primo giudice, previa concessione del beneficio del gratuito patrocinio in entrambe le sedi. Il 3 ottobre 2014, RE 1 ha presentato un secondo reclamo contenente le stesse conclusioni del primo e una motivazione parzialmente identica. Questa Camera ha aperto un incarto in merito al primo reclamo, limitatamente alla causa inoltrata dalla CO 1, mentre il secondo reclamo è stato trattato dalla terza Camera civile per quanto riguarda l’azione promossa da RE 1 (inc. 16.2014.46). Nessuno dei due reclami è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Con la sua “istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione”, la CO 1 si è limitata a chiedere che l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________8 sia, appunto, “rigettata in via provvisoria”. Nondimeno il Pretore, tenuto conto del fatto che l’escutente ha allegato all’istanza l’autorizzazione ad agire rilasciata il 5 marzo 2014 dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, e accertato poi d’ufficio che tale autorizzazione riguarda il credito posto in esecuzione, ha deciso di trattare la causa secondo il rito della procedura semplificata, come risulta dalla citazione delle parti per l’udienza del 23 maggio 2014. Udienza in cui, come visto, egli ha congiunto la causa con la procedura di accertamento dell’inesistenza del credito promossa successivamente dall’escussa (inc. SE.2014.21), salvo poi limitare l’istruttoria alla seconda causa.

                           1.1  Nella sentenza impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istanza era stata formulata in modo inesatto, la CO 1 essendosi limitata a richiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, pur non essendo a beneficio di un riconoscimento del debito firmato dall’e­­scussa, invece di chiedere la condanna della convenuta al pagamento delle spese accessorie litigiose e il contestuale rigetto del­l’op­posizione in via definitiva. Quand’anche la domanda di giudizio non era poi stata corretta in corso di causa, il Pretore ha ciò nonostante rigettato l’opposizione in via definitiva, deducendo dalla resistenza dell’istante alla causa promossa dall’escussa il suo intento di ottenere quanto non aveva formalmente chiesto. Egli ha inoltre ritenuto la soluzione da lui adottata pure giustificata “in un’ot­tica di economia processuale”, giacché il rinvio dell’i­­stante a inoltrare una nuova azione tendente a ottenere la condanna dell’escussa al pagamento delle spese sarebbe risultato “un mero esercizio di stile” (sentenza impugnata, pag. 5). Il Pretore, tuttavia, non ha condannato l’escussa a pagare le spese accessorie ma si è accontentato di dichiarare la “petizione” “evasa ai sensi dei considerandi”.

                           1.2  Nel reclamo, RE 1 qualifica come “incomprensibile e del tutto immotivata” la decisione del Pretore di rigettare integralmente l’opposizione in via provvisoria (recte: definitiva), una semplice congiunzione di causa non potendo a suo parere cambiare radicalmente il tipo di procedura. Ritiene che la premura del Pretore nei confronti dell’istante nell’evitarle di dover presentare una nuova azione creditoria denoti parzialità e violi arbitrariamente la legge.

                           1.3  Ora, è indubbio che l’“istanza” tende solo al rigetto (provvisorio) dell’opposizione. Che l’istante abbia sbagliato procedura e/o con­clusioni è verosimile, ma ciò non ne muta la natura. Tutt’al più il Pretore avrebbe forse potuto, facendo uso della sua facoltà d’in­­terpello (art. 56 CPC), far precisare le conclusioni, ma egli ammette di non averlo fatto e comunque pare dubbio che vi fosse tenuto, dal momento che l’istante era rappresentata da una mandataria professionalmente qualificata nel senso dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Dopo la notifica dell’atto introduttivo d’istanza alla controparte, ad ogni modo, una correzione non era più ammissibile. L’istante avrebbe dovuto desistere e promuovere una nuova causa secondo la procedura prescritta dalla legge (cfr. art. 63 cpv. 2 CPC e Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 6-7 ad art. 63 CPC). Una successiva mutazione era in particolare esclusa (art. 227 cpv. 1 CPC) e comunque nel caso concreto non è avvenuta. Il genere di procedura applicabile è determinato dalla legge (art. 219 e 248 CPC), non dal giudice, se non nei limiti del suo potere d’interpretare le norme giuridiche topiche. Nel caso concreto non v’è però dubbio che la procedura applicabile era quella sommaria (art. 251 lett. a CPC).

                           1.4  Ne consegue che, a prescindere dalla procedura seguita dal primo giudice, la sentenza impugnata è da considerare emanata in materia di rigetto dell’opposizione, finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), sicché nei suoi confronti è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.5  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 settembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’8 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.6  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                           2.1  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Secondo la prassi dominante, il giudice esamina d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38-39 ad art. 84 LEF con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3). Tuttavia la pronuncia di un tipo di rigetto diverso rispetto a quello richiesto richiede che l’escusso sia stato preventivamente avvertito al riguardo (Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 5.1), così da consentirgli di difendersi con cognizione di causa, segnatamente perché il grado di prova delle eccezioni varia a dipendenza del genere di rigetto considerato (prova documentale ex art. 81 cpv. 1 o semplice verosimiglianza ex art. 82 cpv. 2 LEF).

                           2.2  La concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di una condanna ad una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 già citata, consid. 3). Il Tribunale federale ha però riconosciuto la qualità di titolo di rigetto definitivo alla decisione che respinge l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), sebbene sia di mero accertamento (DTF 134 III 660 consid. 5.4 e il rinvio alla DTF 127 III 233-234, consid. 3), tenendo conto della natura particolare dell’azione, che si distingue dall’azione (condannatoria) di accertamento del credito vantato dall’escutente (art. 79 LEF) solo per l’in­ver­sione del ruolo procedurale delle parti, mentre per il resto statuisce anch’es­sa con forza di cosa giudicata sull’(in)esistenza e l’(in)esigibilità del credito posto in esecuzione (v. anche Vock, op. cit. loc. cit.; contra: Staehelin, op. cit., n. 62 ad art. 83).

                           2.3  Nella fattispecie, è pacifico che l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. E il Pretore, in modo non del tutto coerente con i motivi addotti a giustificazione della sua decisione, non ha condannato RE 1 a pagare alla CO 1 le spese accessorie 2010/2011, ciò che, ad onore del vero, non avrebbe potuto fare stante il divieto di aggiudicare più di quanto domandato dalla parte istante (cosiddetta statuizione “ultra petitum”, v. art. 58 cpv. 1 CPC).

                           2.4  Il Pretore, in realtà, pare aver scorto un titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione nella propria decisione con cui ha nel contempo respinto l’azione dell’escussa intesa ad accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione.

                             a)  Ora, come visto (sopra consid. 2.2), il Tribunale federale conferisce tale qualità alla sentenza di reiezione dell’azione di disconoscimento di debito. E non s’in­travvedono motivi perché ciò non dovrebbe valere per analogia anche per l’azione di accertamento negativo, perlomeno nei casi in cui – come nella fattispecie – è indubbio che il debito in questione sia quello posto in esecuzione. Entrambe le cause hanno infatti la stessa tipologia – sono procedure ordinarie, che si distinguono solo per il foro, il termine per agire e la prova dell’inte­resse – e perseguono lo stesso obiettivo. Entrambe si differenziano dall’azione di accertamento del credito solo per il rovesciamento dell’onere della prova e giungono a una decisione che statuisce con regiudicata materiale sulla questione dell’esistenza e dell’esigibilità del credito vantato dal convenuto. Ambedue, dunque, vincolerebbero il giudice successivamente adito dal sedicente creditore per accertare l’e­­sistenza o l’esigibilità della stessa pretesa nel senso dell’art. 79 LEF. In queste circostanze, si può convenire con il Pretore sul fatto che obbligare comunque l’escutente a promuovere una nuova azione di condanna costituirebbe una formalità vuota di senso, almeno nei casi in cui l’escusso non allega che il debito si è estinto dopo l’emanazione della sentenza di disconoscimento o di accertamento negativo e che non è in grado di dimostrarlo con documenti (in conformità dell’art. 81 LEF). Nel caso specifico, ad ogni modo, il problema non si pone vista la contemporaneità della reiezione dell’azione dell’escussa e del rigetto dell’opposizio­­ne. Per contro, devono essere affrontate due altre questioni suscettibili d’inficiare la validità della sentenza impugnata.

                            b)  Anzitutto, è pacifico che il Pretore ha concesso un tipo di rigetto – definitivo – non richiesto dall’istante senza preventivamente dare l’occasio­­ne all’escussa di determinarsi sulla questione. Ciò comporta una violazione del suo diritto di essere sentita (v. sopra consid. 2.1 in fine) e di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3). Nella procedura di reclamo una sanatoria è quindi possibile qualora la contestazione verta solo su una questione di diritto, siccome l’autorità di ricorso può in tal caso decidere con potere di apprezzamento illimitato (sopra consid. 1.6; sentenze della CEF 14.2011.33 del 22 aprile 2011, consid. 6, e 14.2014.221 del 23 febbraio 2015, consid. 4.2). Ebbene nella fattispecie la reclamante si è limitata a sostenere l’illegalità della procedura adottata dal Pretore. Di natura giuridica, la questione può – e lo è stata – essere esaminata dalla Camera liberamente. I diritti di difesa di RE 1 sono quindi stati salvaguardati.

                             c)  A differenza del caso giudicato dal Tribunale federale nella sentenza menzionata sopra (DTF 134 III 660 consid. 5.4), nel caso specifico contro la decisione che respinge l’azione di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione è tuttora pendente il reclamo inoltrato da RE 1 alla terza Camera civile (sopra ad D). Poiché allo stesso rimedio non è stato concesso effetto sospensivo, tuttavia, la decisione è da considerare passata in giudicato (art. 325 CPC) e, per i motivi appena esposti, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizio­ne. Nell’esito la decisione impugnata merita così conferma.

                            d)  Quanto all’accennato rimprovero di parzialità mosso dalla reclamante al Pretore per essere egli venuto in soccorso della parte istante, benché assistita da rappresentante professionista, non si può negare che la procedura irrita con cui l’istanza della CO 1 è stata trattata mirasse anche a ovviare alle conseguenze della sua negligenza processuale. Avesse il Pretore, però, respinto d’acchito l’istanza di rigetto dell’opposizione siccome manifestamente infondata, la CO 1 non avrebbe verosimilmente mancato di presentare allo stesso giudice un’azione condannatoria entro la scadenza dell’autorizza­­zione ad agire (il 5 giugno 2014), che sarebbe poi stata congiunta con la causa inoltrata da RE 1, oppure avrebbe formulato in quella causa una conclusione riconvenzionale intesa alla condanna di lei a pagare le spese accessorie in questione. Ciò che nel risultato non sarebbe stato diverso dalla soluzione scelta dal primo giudice. Anche su questo punto il reclamo dev’essere respinto.

                             3.  Relativamente alle censure rivolte al rifiuto del gratuito patrocinio in prima sede, va ricordato che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda, all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applica­bilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (Tappy in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 14 con rif.). Nel caso di specie, la risposta a un’istanza di rigetto dell’opposi­­zione di poche righe volta all’incasso di poco più di fr. 500.– non giustificava, dal punto oggettivo, l’intervento di un avvocato, bastando una frase per evidenziare che l’istante non aveva prodotto alcun riconoscimento di debito. Dal profilo soggettivo, RE 1, che è già stata confrontata con altre procedure esecutive, sarebbe senz’altro stata capace di redigere la risposta, allo stesso modo in cui è riuscita ad allestire il reclamo in esame. Anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica, ancorché per un altro motivo.

                             4.  Per quanto attiene alla fissazione delle ripetibili, si evince dalla sentenza impugnata che il Pretore le ha in realtà determinate in funzione unicamente della causa promossa dalla reclamante – come le spese processuali, calcolate in base all’art. 8 cpv. 2 LTG e non all’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) – sicché al riguardo si può rinviare alla decisione ch’emanerà la terza Camera civile sul secondo reclamo presentato da RE 1.

                             5.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto del fatto che la reclamante aveva buoni motivi per dolersi della procedura adottata dal Pretore, tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, volta all’esenzione delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC), diventa così senza oggetto. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 564.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione a:

–   ; –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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