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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.02.2014 14.2014.18

18. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,295 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro fallimento. Esecuzione in esame saldata. Solvibilità resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2014.18

Lugano 18 febbraio 2014 B/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 31 ottobre 2013 da

RE 1

  contro  

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del

13 gennaio 2014 (inc. n. SO.2013.1211) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, a far tempo

     dal giorno 14 gennaio 2014 alle ore 09.00

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 22 gennaio 2014 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo stato saldato;

premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 23 gennaio 2014

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'162.10 oltre interessi e spese.

                            B.  La convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole e nemmeno le parti hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

                            C.  Con decisione del 13 gennaio 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 14 gennaio 2014 alle ore 09.00.

                            D.  Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 17 gennaio 2014 emessa da CO 1 relativa al pagamento di fr. 1'564.20 in relazione all’esecuzione n. __________ (doc. C). La reclamante sostiene inoltre di avere saldato due ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo due ricevute dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona relative al pagamento a saldo dell’esecuzione n. __________ rispettivamente n. __________ così come un estratto del predetto ufficio al 20 gennaio 2014, dal quale risulta che le due uniche procedure pendenti sono state pagate e che a carico della reclamante non vi sono attestati di carenza di beni (doc. D/E).

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)    Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 gennaio 2014 di CO 1 relativa al pagamento di fr. 1'564.20 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui essendo provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di Bellinzona al 20 gennaio 2014 si evince le altre due procedure esecutive pendenti nei confronti della convenuta sono state estinte e che a suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                  Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                             2.  Il reclamo è accolto.

                                  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                  Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.

                                  A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                              I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento del 14 gennaio 2014 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. n SO.2013.1211), nei confronti di AP 1, è annullata.

2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a

    carico di RE 1.

                            III.  Notificazione a:

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 -;  -  -  

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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