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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.2014 14.2014.178

7. Oktober 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,439 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro il fallimento. Calcolo del termine di reclamo in assenza di ritiro della decisione durante il termine di giacenza postale. Esecuzione pagata. Solvibilità resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2014.178

Lugano 7 ottobre 2014/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1791 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 aprile 2014 da:

CO 1 (rappresentata da RA 1,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 24 aprile 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 – titolare della ditta individuale “__________” iscritta a registro di commercio – per il mancato pagamento di fr. 890.25 oltre interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 25 giugno 2014 nessuno è comparso.

                            C.  Statuendo con decisione 27 agosto 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 28 agosto 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione come pure alcune ulteriori procedure. L’11 settembre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

                            E.  Il 16 settembre 2014, RE 1 ha prodotto a questa Camera un estratto aggiornato della sua situazione esecutiva.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

                           1.2  Secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Essa si considera avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Orbene, nel caso concreto risulta dall’estratto “Tracciamento degli invii” che l’avviso di ritiro della raccomandata a RE 1 è giunto il 28 agosto 2014. L’invio è rimasto però in giacenza presso la Posta di Lugano per sette giorni, ossia fino al 4 settembre, per poi essere rinviato il giorno seguente alla Pretura con l’indicazione “non ritirato”. Dovendosi aspettare il qui reclamante la notifica della decisione impugnata – siccome era stato regolarmente citato all’udienza di discussione del 25 giugno 2014, alla quale non era comparso – il termine di ricorso di dieci giorni ha quindi iniziato a decorrere il 5 settembre 2014 ed è scaduto lunedì 15 settembre. Pertanto, il reclamo inoltrato il 10 settembre 2014 è tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                           2.1  Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           2.2  Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 9 settembre 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'302.85 a saldo dell’intero ammontare dell’esecu­zione promossa dall’istante (doc. D), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                           2.3  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal primo estratto esecutivo (al 10 settembre 2014, doc. E) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti sei esecuzioni per un importo totale di fr. 14'091.20.

                                  Determinante è che nel frattempo egli ha pagato un acconto di fr. 5’000.– su una e ne ha saldata un’altra, sicché l’11 settembre 2014 lo scoperto totale era sceso a fr. 8'743.05 (come risulta dallo scritto integrativo del 16 settembre 2014, doc. H). D’altronde, egli ha estinto in tutto dieci esecuzioni nel 2014. Ne discende che il debitore sta pagando i crediti posti in esecuzione contro di lui. Per di più, a suo carico non risultano essere stati emessi attestati di carenza di beni. Ciò induce a ritenere che egli dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni e che la sua situazione finanziaria sta migliorando. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   È annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 agosto 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

                            III.  Notificazione a:

–  ,; –, __________; –  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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