Incarto n. 14.2014.175
Lugano 6 ottobre 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 4 agosto 2014 da
CO 1 (c/o RA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'500.– oltre interessi del 7% dal 30 giugno 2014, indicando quali titoli di credito “Affitto dicembre 2013, gennaio 2014, febbraio 2014”, e di fr. 100.– (“Tassa di diffida”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 agosto 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 agosto 2014, postulando preventivamente la citazione delle parti a un tentativo di conciliazione e nel merito la reiezione dell’istanza in caso di mancata conciliazione.
C. Statuendo con decisione 27 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previo completamento dell’istruttoria. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 settembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 personalmente per posta A il 27 agosto (doc 1/B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto (recte: rigettato) l’opposizione in via provvisoria limitandosi quale motivazione a rinviare agli atti prodotti dall’istante (precetto esecutivo e contratto di locazione) e all’art. 80 LEF (recte: 82 LEF), senza alludere in alcun modo all’esito dell’assegnazione all’escussa, l’11 agosto 2014, di un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
3. Nel reclamo RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio previo completamento dell’istruttoria, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita. Rimprovera infatti al Giudice di pace di aver statuito prima di ricevere le sue osservazioni all’istanza, trasmesse nel termine impartito.
4. In virtù degli art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC, se l’istanza non risulta inammissibile o infondata il giudice del rigetto deve dare l’occasione all’escusso di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Affinché il diritto di essere sentito del debitore sia effettivo, il giudice, qualora abbia scelto la modalità scritta, non può statuire prima della scadenza del termine impartito a tale scopo, tenuto conto del tempo supplementare (almeno due giorni) per la trasmissione postale delle osservazioni. E se le stesse pervengono al giudice e sono tempestive, egli le dovrà comunicare all’istante (a meno che decida di respingere integralmente l’istanza senza indugio), posticipando il giudizio del tempo necessario alla presentazione di un’eventuale replica inoltrata spontaneamente o entro il termine che il giudice sceglierà di assegnare all’istante. Ogni atto successivo delle parti, se tempestivo, andrà a sua volta comunicato alla controparte e il giudizio sospeso nel frattempo. Onde evitare una dilatazione eccessiva dei tempi, il giudice potrà opportunamente convocare le parti a un’udienza, al termine della quale l’istruttoria verrà chiusa. Sarebbe del resto conforme allo spirito stesso dell’istituto della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale rispetto a quella scritta, perlomeno per le cause che oppongono due persone private.
5. Nella fattispecie il Giudice di pace ha statuito, il 27 agosto 2014, 15 giorni dopo l’invio del decreto 11 agosto di assegnazione all’escussa del termine di 10 giorni per presentare le sue osservazioni all’istanza, dimenticando che il termine di giacenza postale è di 7 giorni (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ora, il decreto in questione è stato ritirato da RE 1 solo lunedì 18 agosto (tracciamento dell’invio n. __________, doc. 1/C accluso al reclamo), sicché il termine impartito dal primo giudice è scaduto il 28 agosto, donde la tempestività delle osservazioni all’istanza inviate quello stesso 28 agosto e pervenute al giudice l’indomani. Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4).
6. La necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio, previo completamento dell’istruttoria nel senso del considerando 4.
2. Non si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).