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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.01.2015 14.2014.167

15. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,948 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di durata indeterminata. Asserita mancata notifica dell’istanza. Spese per un precedente precetto esecutivo e altri costi non riconosciuti

Volltext

Incarto n. 14.2014.167

Lugano 15 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 137/C/14/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 giugno 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1)  

giudicando sul reclamo dell’11 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'300.– più interessi del 5% dal 1° luglio 2012 (indicando quale titolo di credito l’incarto “del giudice di pace di Zugo alla Commissione nei litigi affittuari a Zugo; contratto affitto; raccomandata ultimo richiamo e precetto di Zugo”), di fr. 50.– (“costi amministrativi”), di fr. 73.– (“costi per PE a Zugo”) e di fr. 100.– (“nuovi costi”).

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 giugno 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

                            C.  Statuendo con decisione 29 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 205.– e un’indennità di fr. 90.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 12 agosto 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 al più presto il 30 luglio 2014, ossia durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto martedì 12 agosto 2014. Presentato il penultimo giorno del termine, il reclamo è quindi tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Con la decisione impugnata, il Giudice di pace, ritenuto che il termine impartito alla convenuta per presentare eventuali osservazioni era trascorso infruttuoso e che l’istante aveva prodotto “la documentazione necessaria a stabilire la fondatezza della richiesta”, ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizio­­ne interposta dalla RE 1.

                             3.  Nel reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato l’istanza, sulla quale non ha quindi potuto prendere posizione, siccome a suo dire ne è venuta a conoscenza solo a ricezione della lettera speditale dal Giudice di pace dopo l’emana­­zione della sentenza, il 4 agosto 2014 (doc. A accluso al reclamo), in risposta alla richiesta di trasmissione dell’istanza e degli allegati formulata dal suo patrocinatore il 1° agosto (doc. B). La reclamante, inoltre, lamenta il fatto di non avere ricevuto detti allegati, già ritornati all’istante con la sentenza, ciò che costituisce a suo parere una grave violazione dei suoi diritti procedurali. Contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, la reclamante chiede di annullare la sentenza impugnata e di mantenere l’opposizione da lei interposta.

                             4.  Per quanto riguarda la censura di violazione del diritto di essere sentito, dagli atti – in particolare quelli trasmessi alla reclamante il 4 agosto 2014 – risulta che il 17 giugno 2014 il Giudice di pace ha regolarmente notificato l’istanza alla RE 1 presso la sede della I__________ SA in __________, assegnandole un termine con scadenza al 16 luglio 2014 per presentare le proprie osservazioni (doc. A2 annesso al reclamo). L’invio raccomandato è stato ritirato il 18 giugno 2014 (v. tracciamento dell’invio n. __________, cfr. doc. A1). Ora, il recapito in questione è quello figurante sul precetto esecutivo e corrisponde all’indirizzo della sede della RE 1 menzionato nel registro di commercio. Non sussiste quindi alcun dubbio che l’assegnazione del termine per le osservazioni all’istanza – come del resto la stessa sentenza impugnata, che la reclamante ammette di avere ricevuto – è regolarmente giunta a quest’ulti­­ma, tanto ch’essa stessa indica nel reclamo (a pag. 1) la I__________ SA quale indirizzo di notifica. La censura della RE 1 è quindi infondata. D’altronde, non avendo essa presentato tempestive osservazioni, eventuali sue allegazioni in sede di reclamo sarebbero nuove e di conseguenza irricevibili, sicché la mancata trasmissione degli allegati prodotti con l’istanza non si rivela di rilievo nella fattispecie, anche perché l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione deve comunque essere verificata d’ufficio, anche in sede di reclamo (sotto, consid. 6).

                             5.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

                           6.2  Nella fattispecie, il contratto di locazione di uno studio a partire dal 1° novembre 2011, sottoscritto fra la CO 1 e la RE 1 nel mese di settembre 2011 per una durata indeterminata (con un termine di disdetta di almeno sei mesi) e per una pigione di fr. 550.– mensili, costituisce di per sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sei mensilità (di complessivi fr. 3'300.–) richieste dalla procedente, oltre agli interessi del 5% (art. 104 CO) dal 1° luglio 2012. Per contro l’i­­stante non ha prodotto alcun titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione per le ulteriori somme di fr. 50.– (“costi amministrativi”), di fr. 73.– (“costi per PE a Zugo”) e di fr. 100.– (“nuovi costi”). In particolare, il precetto esecutivo 3 settembre 2012 dell’uf­­ficio di esecuzione di Zugo accluso all’istanza non è assimilabile a un tale titolo, perché non contiene un riconoscimento delle spese firmato dall’escussa. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente a questi tre ultimi importi.

                             7.  La tassa di giudizio, stabilita in ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non rappresentata professionalmente in giudizio, essa è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (v. Tappy, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b). Non motivata, la richiesta formulata dall’istante in prima sede va quindi respinta. Non si pone invece problema di ripetibili in questa sede, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'523.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1.  L’istanza è parzialmente accolta nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'300.– più interessi del 5% dal 1° luglio 2012.

2.  La tassa di giustizia di fr. 205.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico per fr. 15.– e a carico della RE 1 per fr. 190.–. Non si assegnano ripetibili.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico a concorrenza di fr. 280.– e a carico della controparte per i rimanenti fr. 20.–.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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