Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2014 14.2014.128

26. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·670 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione emessa senza motivazione scritta. Reclamo trasmesso al primo giudice quale richiesta di motivazione scritta

Volltext

Incarto n. 14.2014.128

Lugano 26 giugno 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 12 maggio 2014 da:

CO 1 (rappr. dal RA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul “reclamo” del 14 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 giugno 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. 6), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'285.– oltre interessi del 5% dall’11 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito: “Unter­haltsvertrag 18.11.91 (Rechtskraft ab 31.3.92), Unterhaltsbeiträge __________ Mai 11-September”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 maggio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace, che con decisione 12 giugno 2014 ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                            C.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo per spese e ripetibili” del 14 giugno 2014.

Considerando

in diritto:              1.  Ancorché il Giudice di pace non si sia riferito esplicitamente alla facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 1 CPC di notificare le sue decisioni senza motivazione scritta né abbia ricordato alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), sta di fatto che la decisione impugnata non è motivata, è fondata sul modello “ 17 – Proc. sommaria – Decisione non motivata rigetto definitivo” (dicitura in fondo alla pagina) e non menziona i rimedi giuridici. È quindi da considerare una decisione senza motivazione scritta nel senso dell’art. 239 CPC.

                             2.  Ora, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una parte, come nella fattispecie, introduce erroneamente un reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta nel senso dell’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167 del 27 ottobre 2011, con rimandi). Di conseguenza, l’atto 14 giugno 2014 di RE 1 è irricevibile come reclamo, ma va trasmesso al Giudice di pace quale richiesta di motivazione.

                             3.  Viste le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese processuali. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'285.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.   Lo scritto 14 giugno 2014 di RE 1 è trasmesso al Giudice di pace delle Isole perché lo tratti quale formale richiesta di motivazione scritta della decisione __________ del 12 giugno 2014.

                             3.  Non si riscuotono spese processuali.

                             4.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2014.128 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2014 14.2014.128 — Swissrulings