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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2014 14.2014.121

22. Juli 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·458 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

Volltext

Incarto n. 14.2014.121

Lugano 22 luglio 2014/jm  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:

CO 1, CO 2,  

contro

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;

preso atto che con scritto 11 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo stato annullato;

ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;

ricordato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

osservato che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’am­montare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

appurato che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;

rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                             2.  Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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