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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.06.2014 14.2014.120

11. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·900 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta

Volltext

Incarto n. 14.2014.120

Lugano 11 giugno 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.47 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con  istanza 27 marzo 2014 da:

CO 1 (rappr. dal RA 1)  

contro

RE 1  

giudicando sul “reclamo” del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2014 dal giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'294.–, indicando quale titolo di credito un “ordine di restituzione” del 20 settembre 2013 concernente prestazioni indebitamente percepite dal novembre 2012 al giugno 2013.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudicatura di pace del circolo della Navegna. Con decisione emessa il 16 maggio 2014 senza motivazione scritta il giudice di pace supplente ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                            C.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera (CEF) con un “reclamo” del 26 maggio 2014, in cui si è limitata a rinviare alla motivazione presentata in prima sede con le sue osservazioni del 13 aprile 2014.

Considerando

in diritto:              1.  Facendo uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella fattispecie il giudice di Pace supplente ha notificato la sua decisione senza motivazione scritta, ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata).

                             2.  Nel caso specifico, la convenuta non risulta aver chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge, ma ha da subito presentato reclamo, entro il termine di 10 giorni indicatovi. Ora, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – in particolare ove si sia fondato, come nel caso in esame (dispositivo n. 4), su un’errata indicazione dei rimedi giuridici nella decisione impugnata – prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta nel senso dell’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167 del 27 ottobre 2011, con rimandi). Di conseguenza, l’atto 26 maggio 2014 di RE 1 è irricevibile come reclamo ma va ritrasmesso al giudice di pace supplente quale richiesta di motivazione.

                             3.  Onde evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il giudice di pace supplente è invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella fattispecie). Tale indicazione deve figurare solo nella decisione motivata, d’altronde non nel dispositivo ma in calce alla decisione (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale). Si ricorda inoltre che il termine d’impugnazione delle sentenze di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo dev’essere indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami. A futura memoria, infine, si chiede alla Giudicatura di pace di considerare d’ufficio i ricorsi diretti contro decisioni emanate senza motivazione scritta quale richiesta di motivazione scritta.

                             4.  Viste le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese processuali. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'294.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile. Lo scritto 26 maggio 2014 di RE 1 è ritrasmesso al giudice di pace supplente del circolo della Navegna perché lo tratti quale formale richiesta di motivazione scritta della decisione SO.2014.47 del 16 maggio 2014.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del sostegno sociale, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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