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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.06.2014 14.2014.119

12. Juni 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·571 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione dopo l’emanazione della sentenza. Stralcio della procedura di reclamo avviata dall’escusso

Volltext

Incarto n. 14.2014.119

Lugano 12 giugno 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 122 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del circolo di Balerna promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:

CO 1 CO 2 (entrambi rappr. dallo RA 2,)  

contro

CE 1 (1930-2013), già in Stabio (rappr. da RA 1,)  

giudicando sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato da Comunione ereditaria fu Francesca Trochen contro la decisione emessa il 6 maggio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che statuendo con decisione del 6 maggio 2014, il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla comunione ereditaria CE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio a domanda di CO 1 e CO 1 per l’incasso di fr. 1673.– oltre accessori;

                                  che il 22 maggio 2014 la convenuta ha interposto reclamo contro la predetta decisione segnalando in particolare che la parte istante aveva ritirato l’esecuzione l’8 maggio, assumendosi “la responsabilità per la copertura delle spese legali e di pubblicazione”;

                                  che con l’estinzione dell’esecuzione, avvenuta effettivamente il 9 maggio 2014, la causa di rigetto dell’opposizione è diventata senza oggetto, non potendo l’esecuzione ad ogni modo essere continuata;

                                  che anche la questione delle spese di prima sede risulta superata, avendone gli istanti – a detta della stessa reclamante – assunto la responsabilità;

                                  che se il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

                                  che le spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) – andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                  che per economia di giudizio, e tenuto conto che la reclamante ha dichiarato di ritirare l’impugnazione qualora non fosse esente da tassa di giustizia (scritto del 10 giugno 2014), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;

                                  che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'673.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Notificazione a:

–  RA 1, __________, __________; –  RA 2, __________, __________;

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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