Incarto n. 14.2014.100
Lugano 17 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna, promossa con istanza 10 luglio 2013 da:
RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. 2), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'670.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2013, indicando quale titolo di credito: “contratto di locazione del 20.11.2006 modificato con sentenza del 22.08.2011 e lettera del 13.03.2013.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 luglio 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 settembre 2013. Replicando il 28 ottobre 2013 l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 14 febbraio 2014.
C. Statuendo senza motivazione scritta con decisione del 12 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 250.– a favore della parte convenuta.
D. Il 15 marzo 2014, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace la motivazione (scritta) della decisione del 12 marzo 2014, che è stata emessa il 30 aprile 2014.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2014 per ottenere, in via principale, il riconoscimento in Svizzera dell’ordinanza 14 settembre 2010 del Tribunale di Aix-en-Provence e, sulla base di tale decisione, il rigetto dell’opposizione in via definitiva o, subordinatamente, in via provvisoria. In via subordinata, egli ha concluso per il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Egli ha inoltre postulato il gratuito patrocinio “qualora fosse ancora necessario” e l’assistenza giudiziaria. Alla controparte il reclamo non è stato intimato per osservazioni. Con scritto del 12 maggio 2014 il reclamante ha comunicato di non essere in grado di versare l’anticipo richiesto di fr. 350.– con un solo bonifico, chiedendo di poter versare tale importo in rate da fr. 20.– l’una.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 con motivazione scritta al più presto il 2 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Presentati per la prima volta con il reclamo, il verbale dell’udienza indetta il 10 febbraio 2011 dal Pretore di Locarno-Città (doc. 3) come pure gli scritti 13, 14 marzo 2013 (doc. 6) e 18 ottobre 2010 (doc. 7) sono documenti nuovi e pertanto irricevibili. In ogni caso essi, come si vedrà in seguito, non sono rilevanti ai fini del presente giudizio (sotto consid. 6.2). Pure la conclusione tendente, in via subordinata, alla concessione del rigetto provvisorio è nuova. Secondo la prassi dominante, tuttavia, il giudice esamina d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38-39 ad art. 84 LEF con numerosi riferimenti). A dispetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC, ciò vale pure in sede di reclamo, i principi di celerità e di economia di procedura ostando a un rinvio al primo giudice perché esamini se all’istante può essere concesso il tipo di rigetto proposto per la prima volta con il reclamo.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di RE 1 dopo aver ritenuto sufficienti i mezzi di prova prodotti da CO 1 (in merito all’estinzione della pretesa di locazione vantata dall’escutente), in particolare gli avvisi di accredito di tutti i pagamenti del 2013 girati all’avv. PA 1 la quale, conformemente a quanto stabilito in occasione dell’udienza del 27 febbraio 2008 della Pretura di Locarno-Città, ha provveduto a corrispondere alla banca gli interessi ipotecari e l’ammortamento relativo all’immobile edificato sulla particella n. __________ RFD di __________, versando la rimanenza alla ex-moglie dell’istante.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato. Richiamando la transazione contenuta nel verbale del 27 febbraio 2008, egli sostiene che la stessa, a seguito dello stralcio della causa avvenuto durante l’udienza del 10 febbraio 2011, ha perso ogni valore giuridico. La decisione 14 settembre 2010 del Tribunale di Aix-en-Provence (“Ordonnance de non conciliation”, doc. 5) ha d’altronde, a suo dire, tolto alla Pretura di Locarno-Città la competenza giurisdizionale in merito al divorzio pendente tra le parti e annullato le relative misure cautelari decise in Svizzera, ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare riconoscendo la decisione francese e rendendola esecutiva in Svizzera. RE 1 rimprovera infine al primo giudice di non aver motivato né sostanziato la decisione impugnata, violando così il suo diritto di essere sentito. In conclusione il reclamante chiede che l’opposizione di CO 1 venga respinta in via definitiva o, subordinatamente, provvisoria, e la sentenza francese del 14 settembre 2010 riconosciuta in Svizzera.
4. Va anzitutto subito sgombrato il campo dall’ultima censura, con cui il reclamante lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito. Come da lui richiesto, il Giudice di pace gli ha comunicato la motivazione scritta della decisione il 30 aprile 2014. Ancorché in modo sintetico, il primo giudice ha indicato la ragione della reiezione dell’istanza – il pagamento della pigione posta in esecuzione – e ha respinto con una breve motivazione l’eccezione dell’istante secondo cui le modalità del pagamento pattuite all’udienza del 27 febbraio 2008 sarebbero decadute con l’emanazione dell’ordinanza 14 settembre 2010 del Tribunale di Aix-en-Provence. RE 1 disponeva quindi di tutti gli elementi per inoltrare reclamo e del resto non ha mancato di prevalersene, manifestando cosi di aver perfettamente capito i motivi su cui poggia la sentenza impugnata.
5. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie il procedente, in prima istanza, ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione indicando quale titolo l’ordinanza emessa il 14 settembre 2010 dal Tribunale di Aix-en-Provence (doc. 5 accluso all’istanza, prodotto dall’istante in originale il 30 luglio 2013), con la quale sono state stabilite le misure necessarie per regolare la situazione famigliare in attesa del giudizio definitivo sul divorzio dell’istante. Come già sostenuto in prima sede (osservazioni di replica del 28 ottobre 2013), il reclamante ribadisce che la decisione francese ha annullato, sostituendola, la decisione 27 febbraio 2008 del Pretore di Locarno-Città che prende atto della transazione raggiunta da RE 1 e dalla moglie, in base alla quale “(…) il canone di locazione dovuto dal locatario dr. CO 1 (…) verrà versato su un conto fiduciario presso l’avv. V__________, il quale si occuperà di corrispondere alla banca gli interessi ipotecari e l’ammortamento relativo all’immobile part. n. __________ RFD di __________. La differenza verrà versata alla moglie __________” (doc. 8 accluso all’istanza, pag. 2, dispositivo n. 4). Del resto, soggiunge il ricorrente, la decisione 27 febbraio 2008 è stata ulteriormente invalidata dallo stralcio della causa, avvenuto il 10 febbraio 2011. In queste circostanze, egli conclude, l’escusso non ha pagato il canone di locazione al creditore bensì a una persona non autorizzata a riceverlo, sicché egli rimane debitore nei suoi confronti dell’importo posto in esecuzione.
5.2 Ora, l’opposizione non può essere rigettata in via definitiva sulla scorta dell’“ordonnance de non conciliation” emessa il 14 settembre 2010 dal Tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence (doc. 2). Neppure menzionata nel precetto esecutivo, la stessa non concerne infatti il convenuto CO 1, che nemmeno è parte della procedura dinnanzi al tribunale francese, e ad ogni modo non statuisce alcun obbligo nei suoi confronti, il giudice francese limitandosi a dare atto dell’esistenza della decisione 27 febbraio 2008 del Pretore di Locarno-Città (erroneamente indicata con la data dell’8 febbraio 2008) e a riportarne in francese il riassunto del dispositivo n. 4. Dalla sua stessa motivazione, d’altronde, si evince che (anche) per il reclamante il titolo di rigetto (provvisorio) è in realtà il contratto di locazione, l’invocazione della decisione francese mirando solo a paralizzare l’eccezione di pagamento sollevata dall’escusso. Correttamente, la questione va quindi esaminata sotto il profilo del rigetto provvisorio (v. sotto, consid. 6).
5.3 Pure a torto il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non aver riconosciuto e reso esecutiva in Svizzera l’ordinanza del Tribunale di Aix-en-Provence: egli l’avrebbe infatti dovuto fare, in via pregiudiziale, solo se la decisione fosse stata un titolo di rigetto definitivo, ciò che non è. Intesa come domanda di riconoscimento e di exequatur in via principale, invece, la richiesta è inammissibile, la competenza al riguardo spettando esclusivamente al Pretore o al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG).
6. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio, un riconoscimento di debito per il canone scaduto (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82).
6.1 Il reclamante fonda la sua domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione sul contratto di locazione del 20 novembre 2006, “modificato con sentenza del 22 agosto 2011” (cfr. inc. no. __________ della Pretura di Locarno-Città). Questi due documenti non sono indicati tra gli allegati (punto 7) dell’istanza di rigetto, ma sono menzionati, oltre che sul precetto esecutivo (doc. 9), al punto 6 della stessa (alla voce "Motivazione") e figurano nell’incarto che il Giudice di pace ha trasmesso a questa Camera. In via di principio, il contratto di locazione, originariamente sottoscritto tra CO 1 in veste di conduttore e la figlia __________ quale locatrice, a cui è subentrato il marito e qui reclamante in seguito alla concessione di un diritto d’usufrutto sull’immobile locato (cfr. sentenza del Pretore di Locarno-Città del 22 agosto 2011, consid. 3), costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pigione di fr. 4'670.– mensili stabilita nella decisione del 22 agosto 2011, pari all’importo posto in esecuzione.
6.2 L’escusso, in prima sede, ha eccepito di aver sempre pagato il canone di locazione dovuto, secondo le modalità stabilite nella decisione 27 febbraio 2008 del Pretore di Locarno-Città. Il Giudice di pace ha ritenuto l’eccezione fondata sulla base dei giustificativi prodotti dall’escusso. Il reclamante ribadisce però, come visto, che tale decisione sarebbe stata sostituita dall’ordinanza 14 settembre 2010 del Tribunale d’Aix-en-Provence e sarebbe comunque decaduta con lo stralcio della causa avvenuto il 10 febbraio 2011, sicché l’escusso rimarrebbe debitore nei suoi confronti dell’importo posto in esecuzione.
a) All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi.
b) Nel caso specifico risulta dagli atti (v. avviso di accredito 3 giugno 2013 accluso alla duplica del 14 febbraio 2013) che l’escusso ha pagato la pigione posta in esecuzione (relativa al maggio del 2013, vista la data di decorrenza degli interessi menzionata sul precetto esecutivo) in conformità con le modalità pattuite dai coniugi all’udienza del 27 febbraio 2008 (doc. 8), ovvero con un bonifico di fr. 4'670.– sul conto dell’avv. PA 1, che all’inizio del 2013 è subentrata all’avv. V__________ quale patrocinatrice dell’ex-moglie (cfr. doc. 2 accluso alle osservazioni al reclamo del 13 settembre 2013). In questa sede RE 1 non contesta più l’esistenza di tale bonifico. L’unica questione è dunque di sapere se, come egli sostiene, la transazione del 27 febbraio 2008 non fosse più valida nel 2013, di modo che il bonifico non avrebbe liberato l’escusso, in quanto eseguito a favore di una persona non abilitata a riceverlo.
c) Orbene, contrariamente a quanto egli asserisce, nulla nell’ordinanza 14 settembre 2010 lascia supporre che il giudice francese abbia inteso annullare la regolamentazione esistente né sostituirla, tanto meno ove si pensi ch’egli si è limitato a disciplinare le questioni riguardanti i figli (esercizio dell’autorità parentale, residenza e contributi alimentari). Il contributo di € 300.– mensili a pagina 5 si riferisce quindi solo al mantenimento dei figli e non a quello della moglie, che dal capitolo relativo ai coniugi (“en ce qui concerne les époux”) risulta implicitamente continuare ad essere disciplinato dalla transazione raggiunta all’udienza tenutasi il 27 febbraio 2008 davanti al Pretore di Locarno-Città. La censura è dunque infondata. Per abbondanza, non si può d’altronde non ricordare al reclamante che già il Pretore di Locarno-Città, in una precedente causa di rigetto dell’opposizione (sentenza del 12 luglio 2011, inc. no. __________, pag. 6, che si trova nell’incarto del Giudice di pace senza che sia chiaro come vi è giunta), ha spiegato i motivi per i quali l’ordinanza francese non ha modificato né annullato in alcun modo l’assetto stabilito dalle parti il 27 febbraio 2008.
d) Quanto all’allegazione secondo cui la causa in cui è stata pattuita la transazione è stata stralciata il 10 febbraio 2011, facendola decadere, la stessa risulta nuova e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo è fondata su un documento (n. 3) a sua volta inammissibile (sopra consid. 1.3). A prescindere da ciò, la decisione di stralcio comunque non dispone l’annullamento della nota transazione né il ritiro dell’istanza da parte dell’ex-moglie comporta, in assenza di esplicita dichiarazione contraria di lei, la rinuncia a tale accordo, il quale continua pertanto a spiegare i suoi effetti almeno fino alla conclusione della procedura di divorzio, fatta salva un’eventuale modifica o revoca consensuale o decisa dal giudice del divorzio (cfr. art. 276 cpv. 2 CC; DTF 129 III 60 segg.). A tale conclusione era già giunto il Pretore di Locarno nella soprammenzionata (ad c) decisione del 12 luglio 2011 (consid. 8 e 9). Il reclamo risulterebbe quindi infondato pure su questo punto, ciò che ne determina in definitiva l’integrale reiezione.
7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria andava infatti respinta, già perché il reclamo era d’acchito chiaramente privo di probabilità di successo (cfr. art. 117 lett. b art. CPC). Sennonché, per esigenza di celerità, la Camera si è astenuta dall’esigere l’anticipazione degli oneri processuali. Ora, le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (cfr. la nota ordinanza francese) inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo delle spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio, come già lo stesso reclamante aveva intuito, essa non era necessaria, siccome egli è riuscito a redigere da sé il reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'670.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si prelevano oneri processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).