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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2014 14.2014.1

8. Januar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·650 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Presupposti per annullare la dichiarazione di fallimento non adempiuti

Volltext

Incarto n. 14.2014.1

Lugano 8 gennaio 2014 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 10 ottobre 2013 da

RE 1  

contro  

CO 1  

istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’11 dicembre 2013 (inc. SO.2013.4202) ha così deciso:

 “1.  È pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a far tempo da giovedì

       12 dicembre 2013 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

del 23 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;

premesso che a controparte il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'220.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di discussione del 13 novembre 2013 la convenuta ha  asserito di non contestare il credito in oggetto e di essere intenzionata a farvi fronte entro 90 giorni.

C.    Con decisione dell’11 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.       

                            D.  Con il reclamo la convenuta sostiene che l’importo totale indicato sull’estratto delle sue esecuzione sarebbe errato e che, una volta corretto l’estratto, intende saldare gli importi sospesi.

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1)    il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)    l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3)    il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                             2.  Con il reclamo RE 1 non ha provato per mezzo di documenti di avere nel frattempo estinto integralmente il suo debito nei confronti dell’istante, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato l’importo ancora dovuto presso questa autorità a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno ha quest’ultimo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non risultando ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il suo fallimento non può essere annullato.

A proposito dell’estratto delle esecuzioni della reclamante, il cui importo totale non sarebbe corretto, va osservato che è compito dell’escussa comunicare all’Ufficio esecuzione l’eventuale pagamento di esecuzioni effettuato direttamente ai creditori.                                                  

3.Il reclamo va pertanto respinto.

Non essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va solamente confermato.

La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è confermato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della massa fallimentare.

                             3.  Notificazione a:

-,; -;

 - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;  - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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