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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.2013 14.2013.91

29. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·933 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo. Decisione di tassazione. Domanda di condono non sospenede l'obbligo di pagamento

Volltext

Incarto n. 14.2013.91

Lugano 29 maggio 2013 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 8 marzo 2013 di 

RE 1  

                                  contro la decisione emanata il 27 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 9) promossa nei suoi confronti con istanza del 4 gennaio 2013 dallo

CO 1 rappresentato dall’RA 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (e non entro 30 giorni come erroneamente indicato dal Giudice di pace) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG) e non, come di nuovo erroneamente indicato dallo stesso Giudice di pace, alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello;

                                  che inoltrato in data 8 marzo 2013 contro una decisione emanata il 27 febbraio 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento  manifestamente errato dei fatti;

                                  che nel caso in esame la reclamante dissente dal giudizio  impugnato, asserendo - con riferimento agli incarti n. 6, 7, 8 e 9 del 27 febbraio 2013 - di avere provveduto entro il termine assegnato a inoltrare le proprie osservazioni all’istanza (come attestato dalla ricevuta postale annessa al reclamo), con la quale lo Stato del Canton Ticino ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione che essa aveva interposto al precetto esecutivo n. __________ del 25.9/1.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato per l’incasso di fr. 1'830.oltre interessi e spese a titolo di imposta cantonale 2009;

                                  che, assevera la reclamante, il 2 febbraio 2013 essa aveva spedito (per raccomandata) alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna uno scritto, con il quale rendeva attento il giudice di avere “inoltrato domanda di condono nel mese di aprile 2011 tramite raccomandata RA 1, di avere telefonato e scritto sia a quest’ufficio sia al Comune di Chiasso “in quanto nessuno si faceva vivo”, puntualizzando che dalle telefonate con entrambe queste autorità risulta che “il Comune di Chiasso, più volte richiamato dallo stesso ufficio, non ha mai provveduto a inviare la decisione richiesta”;

                                  che va però rilevato che tale scritto è stato inviato con riferimento al parallelo incarto n. 8 (in cui figura negli atti del procedimento) e non anche in relazione alle procedure di rigetto dell’opposizione per debiti fiscali di cui agli incarti n. 6, 7 e 9 ;

                                  che già per questa sola considerazione il reclamo andrebbe respinto in quanto fondato su un atto di procedura che non concerne la decisione impugnata, rimasta per il resto incontestata;

                                  che ci si potrebbe nondimeno chiedere se quanto esposto nelle osservazioni 2 febbraio 2013 avesse attinenza anche con gli incarti n. 6, 7 e 9, come implicitamente preteso dall’insorgente;          

                                  che anche in caso di risposta positiva al quesito, la sostanza delle cose non muterebbe;

                                  che con l’impugnata decisione il Giudice di pace del circolo di Balerna, accogliendo l’istanza 4 gennaio 2013 dello Stato del Canton Ticino, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta  dall’escussa al menzionato precetto esecutivo, rilevando che la documentazione esibita dall’escutente - segnatamente la decisione  di tassazione 16 dicembre 2010 per l’imposta cantonale 2009 a carico della convenuta, debitamemente attestata come passata in giudicato (doc. C), accompagnata dall’estratto conto e conteggio del 2 dicembre 2012 (doc. B) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, trattandosi di un atto parificabile a sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF;

                                  che la reclamante sorvola però tale considerazione, limitandosi a ricordare di avere chiesto il condono delle imposte oggetto degli incarti n. 6, 7, 8 e 9 della Giudicatura di pace del circolo di Balerna;

                                  che per tacere del fatto che essa non ha allegato un solo documento attestante tale circostanza, giova rilevare che, comunque sia, la domanda di condono del debito fiscale non sospende l’obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell’autorità competente (art. 246 cpv. 4 LT);

                                  che la reclamante non pretende di essere stata esentata dall’obbligo di pagare quanto dovuto nelle more della decisione sulla sua richiesta di condono;

                                 che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cv. 1 CPC);

                                  che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde  eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Non si prelevano spese.

                             3.  Notificazione a:

-

-

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'830.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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