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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.05.2013 14.2013.74

31. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·920 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

La finzione di notifica di un invio raccomandato non è opponibile a colui che ha presentato opposizione al precetto esecutivo. Il principio della buona fede esclude però che sia differito a piacimento il termine di reclamo contro una decisione di cui si viene comunque a conoscenza

Volltext

Incarto n. 14.2013.74

Lugano 31 maggio 2013 FP/sl/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 25 aprile 2013 da 

  RE 1,

contro la decisione emanata il 18 gennaio 2013 dal Pretore __________ (SO.2012.5649), nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del 18 dicembre 2012 da 

  CO 1,

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione  della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che inoltrato il 25 aprile 2013 contro una decisione notificata mediante invio postale raccomandato del 18 gennaio 2013, il quale è però ritornato alla Pretura il 29 gennaio successivo in quanto non ritirato dalla destinataria entro i termini di giacenza, il reclamo parrebbe irrimediabilmente tardivo, non giovando alla reclamante sostenere di non avere ricevuto nessuna comunicazione, nessuna convocazione in relazione all’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dalla procedente; 

                                         che, infatti, secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è da considerarsi avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,  sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione, come parrebbe essere stato qui il caso, data l’opposizione sollevata al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti dalla creditrice (la stessa considerazione vale per il mancato ritiro della raccomandata contenente la citazione per l’udienza di contradditoro);

                                         che, nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto dell’opposizione fondata su una decisione dello stesso creditore (cassa malati, Billag), l’escusso che ha interposto opposizione non deve aspettarsi necessariamente la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale, ora stabilita dal menzionato art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non gli è opponibile (DTF 130 III 400 seg., consid. 1.2.3; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, consid. 3.1; STF 5A_552/2011 del 10 ottobre 2011, consid. 2.1);

                                         che recentemente il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228 consid. 3.1), comprese quelle emanate, come nella fattispecie, dai giudici civili (CEF 11 settembre 2012, inc. 14.2012.122 con riferimento a CEF 7 agosto 2012, inc. 14.2012.121);

                                         che, nel caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto dell’opposizione e, quindi, della sentenza di rigetto, all’infuori della notifica del precetto esecutivo che, come ricordato sopra, non è secondo il Tribunale federale atta a giustificare il richiamo alla presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

                                         che, tuttavia, è fuori dubbio che la reclamante è venuta a conoscenza della decisione impugnata per altre vie, come del resto da lei stessa ammesso nel gravame, prova ne è che ne chiede l’annullamento mediante il presente reclamo, indicandone il numero di riferimento (SO.2012.5649);

                                         che il termine per reclamare iniziava perciò a decorrere dal momento in cui la essa ha potuto prendere conoscenza della sentenza di rigetto dell’opposizione, il principio della buona fede ostando a un differimento a piacimento di tale termine soltanto perché la conoscenza dell’atto impugnato è avvenuta all’infuori delle normali vie di notifica previste dall’art.138 CPC (cfr. mutatis mutandis sentenza del 17 giugno 2011 5A_570/2010 consid.3.3.3);

                                         che l’insorgente pretende di essere venuta a conoscenza della decisione impugnata “da pochi giorni”, senza però fornire ulteriori ragguagli al proposito, segnatamente senza illustrare quando e in quali circostanze essa ha potuto prendere atto della sentenza a lei sfavorevole;

                                         che, del resto, appare più verosimile che essa sia stata messa al corrente della reiezione dell’opposizione al precetto esecutivo già nel corso del mese di febbraio/marzo 2013, ove si consideri che il 18 febbraio 2013 la procedente si era attivata presso la Pretura __________ per far attestare il passaggio in giudicato della relativa decisione, il che faceva presumere la sua intenzione di procedere senza indugio nei confronti  dell’escussa per l’incasso del relativo credito;

                                         che in questo modo la reclamante non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso verosimile di avere inoltrato il reclamo nel termine di dieci giorni decorrente dal momento in cui è venuta a conoscenza della decisione di rigetto dell’opposizione datata 18 gennaio 2013, ossia pronunciata ben tre mesi prima;

                                         che ne discende perciò l’inammissibiltà del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-   ; -  .  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'809.75, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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