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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2013 14.2013.59

5. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·5,412 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Tempestività dell'opposizione a sequestro. Eccezione di prescrizione di una pretesa di risarcimento per fornitura di piastrelle difettose dall'Italia. La Convenzione di Vienna (1980) non distingue difetti da aliud. Per l'azione di garanzia vale il termine di un anno giusta il diritto italiano

Volltext

Incarto n. 14.2013.59

Lugano 5 agosto 2013 SL/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 1° ottobre 2012 (inc. SO.2012.4237) da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

il sequestro 26 luglio 2012 (inc. SO.2012.3241) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da

RE 1 (patrocinata dall' PA 1)  

in cui il Pretore __________, con decisione 3 aprile 2013, ha accolto l'opposizione e conseguentemente annullato il sequestro, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico di RE 1;

reclamante la società RE 1 con allegato 15 aprile 2013 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e confermare il sequestro, protestate spese, tasse e ripetibili, nonché, in via principale, la concessione dell'effetto sospensivo o, in via subordinata, la pronuncia di un ordine di prestazione di una garanzia di fr. 42'346.– oltre interessi del 5% dal 2 novembre 2007;

preso atto delle osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 21 maggio 2013 della società opponente che ne propone la reiezione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richiamata la decisione presidenziale del 16 aprile 2013 che ha dichiarato irricevibile la contestuale domanda di conferimento dell'effetto sospensivo;

letti ed esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 25 luglio 2012 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “il credito stabilito con decisione 5 ottobre 2009 del Tribunale di __________, di Euro 13'943.93 oltre interessi e Euro 2'000.– oltre spese, a favore di CO 1”, presso “RE 1 c/o __________”, a tutela di un credito di fr. 42'346.– oltre interessi al 5% dal 2 novembre 2007.  

                                  B.   La società sequestrante si pretende titolare verso CO 1 di pretese per risarcimento danni da essa patiti nel contesto di una fornitura di piastrelle da parte della società italiana, da impiegare quale rivestimento di una vasca piscina presso un'abitazione privata in Svizzera ma rivelatesi inadatte a tale scopo. Il 19 aprile 2012 aveva dato avvio davanti alla Pretura __________, alla procedura di conciliazione sfociata nell'autorizzazione ad agire 13 giugno 2012, cui era seguita il 25 luglio 2012 la relativa petizione che quantificava la sua richiesta di giudizio in fr. 42'346.– oltre interessi del 5% (spese di posa e smantellamento delle piastrelle) ed Euro 5'878.58 oltre interessi del 5% (costo della piastrelle). L'interessata ha individuato la causa del sequestro nel legame sufficiente con la Svizzera giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, visto che competente a decidere sul risarcimento era appunto il tribunale svizzero, luogo dove l'evento dannoso si era verificato. Oggetto di sequestro era poi un credito di fr. 19'988.40 della società debitrice verso la società sequestrante in forza di una sentenza italiana riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera.

                                  C.   Il 26 luglio 2012, il Pretore __________ ha ordinato il sequestro, così come richiesto.

                                  D.   Il 1° ottobre 2012, CO 1 ha interposto opposizione al sequestro, contestando la verosimile esistenza del credito, della causa e dei beni da sequestrare. La società opponente ha respinto ogni addebito per risarcimento danni ed eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, come altresì sostenuto nella sua risposta 13 settembre 2012 relativa alla causa di merito. Le piastrelle erano state consegnate “franco fabbrica” al trasportatore in Italia della società sequestrante a maggio/giugno 2006. E l'azione di garanzia per difetti giusta il diritto italiano (art. 1495 comma 3 CCit, per il rinvio dell'art. 118 LDIP alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee –come peraltro nel diritto svizzero (art. 210 vCO)– prevedeva un termine di prescrizione di un anno dalla consegna dell'oggetto venduto, che all'inoltro dell'istanza di conciliazione era oramai decorso. Non vi era poi legame sufficiente con la Svizzera poiché la competenza a decidere spettava ai tribunali italiani (art. 2 cpv. 1 CLug [foro al domicilio del debitore] e art. 5 cpv. 1 CLug [foro alternativo del luogo di esecuzione]) e non tornava applicabile il diritto svizzero. Infine, la compensazione di un credito in risarcimento danni con un proprio debito ledeva l'art. 81 LEF.

                                         All'udienza di discussione dell'11 marzo 2013 la società opponente ha ribadito le sue richieste. Dal canto suo la società sequestrante ha anzitutto contestato la tempestività dell'opposizione. L'interessata ha quindi rilevato che l'entità del danno causato dalle piastrelle era documentato da una perizia, e che la relativa pretesa sottostava alla prescrizione decennale –non annuale– dell'art. 2946 CCit in quanto, trattandosi di merce diversa da quella pattuita, la consegna di piastrelle costituiva un “aliud pro alio”. La Svizzera valeva quale luogo di conclusione del contratto di compravendita, di esecuzione effettiva della prestazione (art. 5 cpv. 1 lett. b CLug), dove si era verificato il danno e dove la società sequestrante aveva la sede. Di qui, la competenza dei tribunali svizzeri e il legame sufficiente secondo l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Infine, titolare del credito sequestrato era la società opponente e il relativo importo era stato depositato all'ufficio esecuzioni.

                                         La società opponente ha contestato la pretesa intempestività dell'opposizione, ed ha altresì avversato l'applicazione della prescrizione decennale visto che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CVIM) trattava l'“aliud” alla stregua di un difetto. L'interessata ha inoltre chiesto il versamento di una garanzia secondo l'art. 273 LEF per un importo pari agli interessi di mora maturati sul credito sequestrato dal giorno del suo deposito presso l'UE. La società sequestrante ha ribadito i suoi argomenti.

                                  E.   Con decisione 3 aprile 2013 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Il primo giudice ha ritenuto che la società opponente era stata informata del provvedimento in data 19 settembre 2012, di modo che il termine di dieci giorni per proporre opposizione era venuto a scadere il 1° ottobre 2012. Mancando la prova del contrario, l'atto risultava quindi tempestivo. Sulla base della perizia e dei documenti prodotti, i danni riconducibili alle piastrelle e la loro quantificazione erano da considerare verosimili. Per contro, non era verosimile la tesi dell'“aliud pro alio”, ovvero che il lotto di piastrelle fornito fosse di tipo diverso da quello pattuito. Da non escludere poi che i danni fossero da ricondurre a modalità di posa errate. Ciò detto, non trattandosi di consegna di un prodotto diverso, la richiesta di risarcimento danni ricadeva nel termine di prescrizione di un anno giusta l'art. 1495 comma 3 CCit. Di modo che l'opposizione era fondata e rendeva priva d'oggetto la domanda di garanzia giusta l'art. 273 LEF.

                                  F.   Con il presente reclamo 15 aprile 2013 la società sequestrante chiede di respingere l'opposizione e confermare il sequestro. A suo dire, le piastrelle fornite dalla società opponente non erano adatte a fungere da rivestimento per una vasca piscina e, pertanto, costituivano un “aliud pro alio”. Conseguentemente, la pretesa di risarcimento danni –già oggetto di una causa di merito– sottostava ai principi di prescrizione validi secondo il diritto e la prassi italiani, che facevano rientrare nel concetto di “aliud pro alio” non solo la consegna di un oggetto diverso da quello pattuito, bensì anche quella di un oggetto privo delle caratteristiche necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Come tale valeva quindi il termine di prescrizione decennale e non quello più breve di un anno secondo l'art. 1495 CCit. La sede in Svizzera della società sequestrante, luogo di conclusione del contratto, di esecuzione della prestazione e di realizzazione del danno, rendeva poi verosimile il legame sufficiente giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e il denaro sequestrato era della società opponente. Infine e ad ogni modo, l'opposizione non era stata tempestiva in quanto il sequestro era già stato formalmente notificato il 27 luglio 2012.

                                  G.   Della risposta al reclamo formulata dalla società opponente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro –sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)– che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare       –sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti– se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore –e contestate da controparte– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

                                   2.   Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC).

                                         Proposto lunedì 15 aprile 2013 avverso la sentenza datata 3 aprile 2013 notificata lo stesso giorno e recapitata alla società sequestrante l'indomani, il reclamo ossequia il termine di dieci giorni (art. 142 e 143 CPC, per il rinvio dell'art. 31 LEF) ed è così ammissibile. L'impugnazione, notificata il 7 maggio 2013, è giunta alla società opponente il giorno dopo, di modo che anche la risposta al reclamo spedita il 21 maggio 2013, ossia il giorno dopo il lunedì di Pentecoste, risulta tempestiva (art. 142 e 143 CPC, per rinvio dell'art. 31 LEF).

                                   3.   Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8 settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

                                   4.   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

                                         –  che vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                         ­–   che dall'esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l'impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                   5.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                         Ora, giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

                                         In concreto, la società reclamante ribadisce la verosimile esistenza di un credito a suo favore (reclamo, pag. 5 segg. n. 4) esigibile e non prescritto, oltre a quella della causa del sequestro individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (reclamo, pag. 7 n. 4) e a quella di beni appartenenti alla società debitrice (reclamo, pag. 8 n. 4). Anche in questa sede, l'interessata contesta poi la tempestività dell'opposizione presentata dalla controparte (reclamo, pag. 8 n. 5), dolendosi del mancato ossequio dell'art. 278 cpv. 1 LEF.

                                         Sulla tempestività dell'opposizione

                                   6.   Il termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 LEF decorre dalla notifica del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2 LEF), che non va intesa quale “notifica” ai sensi degli art. 64 segg. LEF (prescritta in linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di fallimento) ma come “comunicazione” ai sensi dell'art. 34 LEF, norma che prescrive l'invio per lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv. 2 LEF e art. 34 LEF), fermo restando nondimeno l'applicazione analogica di certe norme valide in caso di notifica (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in: BlSchK [75°] 2011 pag. 177 segg.; CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8). Trattandosi di un debitore domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF, la notifica avviene per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta- per posta (dettagli reperibili in: Jaques, op. cit., pag. 189 seg. e 191; CEF 31 marzo 2011 inc. 14.2011.12 consid. 8).

                                   7.   Il Pretore ha considerato che la società opponente aveva saputo del sequestro il 19 settembre 2012 contestualmente alla lettera con cui il 18 settembre 2012 (doc. 1) il patrocinatore della società sequestrante l'aveva informata di non poter dar seguito al pagamento del debito a suo carico in quanto la pretesa era oggetto di sequestro. E, per il primo giudice, nulla indicava che ne avesse preso conoscenza prima di allora. Il termine di dieci giorni per l'opposizione, scaduto sabato 29 settembre 2012 ma protrattosi a lunedì 1° ottobre 2012, era quindi ossequiato (decisione impugnata, pag. 5 consid. 4). La società reclamante contesta questa sua conclusione, evidenziando di avere “prodotto al Giudice di prima istanza i seguenti mezzi di prova, i quali dimostrano che l'opposizione è intempestiva” e rinviando, in tal senso, ai doc. J, N e al richiamo dell'incarto del sequestro dall'Ufficio di esecuzione __________ che aveva richiesto in sede di udienza “al fine di determinare se nell'incarto vi fossero tracce [d]ella pretesa notifica del sequestro, prova che però il Giudice non ha amministrato”, per poi concludere che “a fronte di quanto precede e delle prove agli atti e di quelle richieste e non amministrate, si ritiene che la non tempestività dell'opposizione sia stata dimostrata dalla sequestrante” (reclamo, pag. 9 n. 5).   

                                   8.   Ora, l'art. 59 cpv. 1 CPC consente al giudice di entrare nel merito dell'azione o dell'istanza solo se sono dati i presupposti processuali –l'elenco di cui al cpv. 2 non è esaustivo (Gehri, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 2 ad art. 59)– che egli deve esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). Fra questi rientra anche l'ossequio del termine di dieci giorni per proporre opposizione giusta l'art. 278 cpv. 1 LEF (Zingg, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 165 ad art. 59; Artho Von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi, Zurigo 2001, pag. 59). In assenza di un presupposto processuale, il giudice emanerà una decisione di non entrata in materia (Gehri, op .cit., n. 3 ad art. 59 e n. 2 e 11 ad art. 60). Come tale l'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare i fatti e dall'addurre prove a sostegno del preteso difetto o della pretesa esistenza dei presupposti processuali (Gehri, op. cit., n. 10 ad art. 60), e prescinde dal tipo di procedura e dal grado di giudizio in cui ci si trova (Zingg, op. cit., n. 19 e n. 34 ad art. 60). Trattandosi di procedura sommaria poi, oltre ai documenti sono ammissibili anche gli altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. c CPC).

                                   9.   Ora, la mancata tempestività dell'opposizione al sequestro è stata pacificamente eccepita dalla società reclamante in primo grado, questione su cui il Pretore ha ritenuto di pronunciarsi senza esprimersi sulla richiesta di richiamo d'incarto dal competente ufficio di esecuzione. E, in questa sede, l'interessata ripropone la medesima censura (sopra, consid. 7). Dal canto suo, e a sua volta, davanti a questa Camera la società opponente richiama esplicitamente l'incarto “dall'UEF __________ relativo al sequestro n. __________”, evidenziando che “gli atti presenti nel relativo incarto dell'UEF confermano questo fatto, poiché nulla è riportato riguardo a una notifica del sequestro a CO 1 precedente il 19 settembre 2012” (risposta al reclamo, pag. 8 ad 5). In queste condizioni, nulla osta a che questa Camera provveda di moto proprio alle opportune verifiche presso il suddetto ufficio senza ulteriore notifica alle parti.

                                10.   In concreto dagli accertamenti esperiti da questa Camera emerge che il decreto di sequestro n. __________ è stato consegnato dalla Pretura all'Ufficio di esecuzione in data 27 luglio 2012 (cfr. anche la nota nell'incarto della Pretura n. SO.2012.3241). Lo stesso giorno, in esecuzione di quel provvedimento, l'ufficio ha quindi provveduto a sequestrare il “credito vantato nei confronti della RE 1, __________, stabilito con decisione [5].10.2009 del Tribunale __________, di Euro 13'943.93 oltre interessi e Euro 2'000.– oltre spese, a favore di CO 1, __________, il tutto sino a concorrenza dell'importo posto in esecuzione” (cfr. verbale di sequestro, sul retro del relativo decreto, nell'inc. 14.2013.59). Dall'incarto risulta poi che decreto e verbale di sequestro sono stati trasmessi alla società opponente –su richiesta via fax del medesimo giorno (cfr. richiesta e relativa conferma d'invio, nell'inc. 14.2013.59)– il 20 settembre 2012, e che l'ufficio avrebbe provveduto ad una loro formale spedizione il 21 settembre 2012 (cfr. attestazione tramite timbro su decreto e verbale di sequestro, nell'inc. 14.2013.59). Nulla di più. A fronte di ciò, dovendo incombere semmai all'ufficio l'onere di provare l'avvenuta formale notifica di un atto, non sussistono elementi oggettivi per mettere in discussione l'affermazione della società opponente che la fa risalire al 19 settembre 2012, e confermare quindi la tempestività dell'opposizione spedita il 1° ottobre 2012 e giunta alla Pretura __________ l'indomani (cfr. timbro esibito n. __________ apposto sulla prima pagina dell'opposizione, nell'inc. SO.2012.4237).

                                         È segnatamente vano il tentativo della società reclamante di pretendere che la notifica del decreto e del verbale di sequestro sia già avvenuta il 27 luglio 2012 (reclamo, pag. 9 n. 5). In effetti, quella relativa al modulo di “notificazione del sequestro di un credito (art. 99 e 275 LEF)” (doc. J: l'indicazione in alto a destra “Sequestro no. __________” dovendo essere ricondotta a un errore di scrittura e intesa quale “Sequestro no. __________”) non corrisponde al formale avviso giusta l'art. 276 cpv. 2 LEF del provvedimento alla società sequestrata, da cui decorre il termine di dieci giorni per l'opposizione (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1221 n. 65 e 70). Del resto nulla indica che l'opponente abbia avuto conoscenza di tale modulo, che era indirizzato alla sequestrante nella sua qualità di terza debitrice. Peraltro, dalla notifica di quel modulo non si può nemmeno desumere che la stessa sia avvenuta contemporaneamente a quella del decreto e del verbale di sequestro (Meier-Dieterle, op. cit., pag. 1221 nota 86), giacché la reclamante non dimostra e nemmeno allega di aver ricevuto tali atti, nella sua qualità di sequestrante, già nel luglio 2012. Ne consegue che, al riguardo, il reclamo è infondato e va respinto.

                                         Sull'esistenza del credito

                                11.   Il Pretore ha ritenuto verosimili, in forza della perizia di parte e dei documenti agli atti, i danni riconducibili alla fornitura di piastrelle da parte della società opponente e la loro quantificazione (decisione impugnata, pag. 5 nel mezzo consid. 5). Preso atto che per entrambe le parti era applicabile il diritto italiano, egli ha evidenziato che nulla indicava che le piastrelle fornite differissero da quelle indicate nel manuale tecnico di cui al doc. I/C o che le parti si fossero accordate sulla consegna di uno specifico tipo di piastrella, e nemmeno vi era modo di stabilire se i danni erano dovuti al genere di piastrella o a errori di posa. Non era quindi possibile considerare la controversa fornitura di piastrelle quale consegna di un “aliud pro alio”, cui sarebbe tornato applicabile il termine di prescrizione decennale dell'art. 2946 CCit (decisione impugnata, pag. 5 in basso consid. 5). Trattandosi di difetti e non di un prodotto diverso, la pretesa era sottoposta a quello annuale di cui all'art. 1495 comma 3 CCit, e quindi nel caso specifico era ormai prescritta (decisione impugnata, pag. 6 consid. 5).

                                         La società reclamante obietta che, nell'ambito della causa di merito per il risarcimento del preteso danno pendente davanti alla Pretura __________, la questione relativa alla prescrizione è parimenti oggetto di controversia (reclamo, pag. 5 in basso n. 4). L'interessata contesta l'applicazione dell'art. 1495 CCit –e quindi del termine di prescrizione di un anno– e ribadisce che l'istituto dell'“aliud pro alio”, quale andava qualificata la fornitura di piastrelle da lei acquistata, nel diritto italiano sottostà al termine di prescrizione ordinario di dieci anni (reclamo, pag. 6 seg. n. 4).

                                12.   Il Pretore ha esaminato la fattispecie in base al diritto italiano. Ciò detto, l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede la società sequestrante con sede legale a __________ in Svizzera nel ruolo di acquirente di una partita di piastrelle, e la società opponente con sede legale a __________ in Italia in quello di venditrice, è pacifica. In assenza di pattuizioni, la compravendita di cose mobili corporee è retta (per rinvio dell'art. 118 cpv. 1 LDIP) dalla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili (Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) –cui accenna la società opponente (risposta al reclamo, pag. 4 ad 4)– di cui sia la Svizzera (dal 27 ottobre 1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. E l'art. 3 cpv. 1 di questa normativa fa riferimento alla legge interna del paese in cui il venditore ha dimora abituale allorquando assume l'ordinazione, ovvero in concreto quella italiana.

                                         L'Italia (dal 1° gennaio 1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono parimenti parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS 0.221.211.1) –altresì menzionata dalla società opponente (risposta al reclamo, pag. 5 ad 4)– applicabile fra l'altro anche in caso di vendita di merce destinata ad essere poi stabilmente collegata ad esempio ad un bene immobile come parte integrante dello stesso (art. 3 CVIM; Brunner, UN-Kaufrecht-CSIG, Berna 2004, n. 4 e 6 ad art. 3; Ferrari, La vendita internazionale, Padova 1997, pag. 123), eventualità che nella fattispecie è realizzata giacché la controversia riguarda la fornitura di piastrelle da parte della società opponente che si sono rivelate non idonee all'uso a cui erano destinate in quanto –a detta della società reclamante– diversamente dalle garanzie ricevute non potevano servire da rivestimento per una piscina (reclamo, pag. 5 n. 4). In questo contesto, la Convenzione dell'Aia resta quindi determinante –eccezion fatta per l'art. 6 CVIM– nelle questioni che non sono regolate dalla Convenzione di Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op. cit., n. 11 ad “Einleitung”; Amstutz/Peter Vogt/Wang, in: BSK, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 118; Keller/Kren Kostkiewicz, in: ZK zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 24 ad art. 118).

                                13.   Per la società reclamante le piastrelle fornite difettavano di una caratteristica per essa necessaria, con la conseguenza che il suo interesse al loro acquisto era venuto meno. Pertanto bisognava considerare realizzata la fattispecie dell'“aliud pro alio” cui, secondo il diritto italiano, tornava applicabile il termine di prescrizione ordinario di dieci anni (reclamo, pag. 6 seg. n. 4). Se non che la Convenzione di Vienna non distingue affatto tra difetti di un oggetto venduto e l'istituto dell'“aliud pro alio”. L'art. 35 CVIM assimila in effetti in un unico concetto i vizi di conformità che attengono alla quantità, alla qualità, al tipo ed all'imballaggio della merce così fornita, fra cui rientrano appunto anche le casistiche dell'“aliud” e dell'“aliud pro alio” (Brunner, op. cit., n. 21 ad art. 4 e n. 2 seg. ad art. 35; Ferrari, op. cit., pag. 196 segg.).

                                         Vero è che la questione della prescrizione esula dal campo di applicazione della Convenzione di Vienna (Brunner, op. cit., n. 18 segg. ad art. 4; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, n. 1650 ). Ed è anche vero che Svizzera e Italia non sono nemmeno parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merce del 14 luglio 1974 e relativo Protocollo di modifica dell'11 aprile 1980, che fissa un unico termine di prescrizione di quattro anni (Brunner, op. cit., nota 187 ad art. 4 con rinvii; Schwenzer, in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed., Monaco 2004, n. 28 ad art. 39 e nota 85). L'eccezione di prescrizione va quindi risolta secondo le norme applicabili in base al diritto internazionale privato (Tercier/ Favre, op. cit., n. 1651) e quindi del diritto interno italiano (sopra, consid. 12). Nondimeno –come si vedrà qui di seguito– l'applicazione delle norme nazionali sulla prescrizione deve tenere conto della regolamentazione della Convenzione di Vienna.

                                14.   L'art. 2946 CCit stabilisce un termine di prescrizione ordinario dei diritti di dieci anni, ma questo solo se la legge non dispone diversamente. D'altra parte, con riferimento alla garanzia per vizi della cosa venduta, l'art. 1495 CCit prevede invece che la relativa azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna (comma 3). Ora, come si è appena visto, nel contesto del campo di applicazione della Convenzione di Vienna ci si diparte da un'idea di “non conformità” della merce che include anche fattispecie quali quella di un “aliud” (sopra, consid. 13), principio che non può essere sovvertito da quelli che sono gli orientamenti in materia di vendita sviluppati dal diritto interno (Brunner, op. cit., n. 21 ad art. 4). Questo significa che, a fronte di una vendita a carattere internazionale, la consegna di un “aliud” non costituisce un criterio determinante per scostarsi dal termine di prescrizione specifico che il diritto interno applica ai contratti di compravendita, a prescindere dai motivi per i quali la medesima normativa assoggetti fattispecie nazionali analoghe ad un eventuale termine di prescrizione ordinario (Brunner, loc.  cit.), come è segnatamente il caso per il diritto italiano (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, n. II/5 ad art. 1490). Se ne deve così dedurre che, a un giudizio di verosimiglianza, nella misura in cui qualifica di “aliud” le piastrelle che le ha fornito la società opponente e su questa circostanza fonda la sua pretesa, la società sequestrante si avvale a torto dell'applicazione del termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 CCit.

                                         Invero, non si può misconoscere che anche il termine di prescrizione di un anno previsto per promuovere l'azione di garanzia secondo l'art. 1495 CCit mal si concilia con il termine di denuncia di due anni di cui dispone il compratore giusta l'art. 39 cpv. 2 CVIM per notificare al venditore la mancata conformità della merce acquistata (Schwenzer, op. cit., n. 29 ad art. 39). Dovendosi ritenere che –come già detto– il diritto nazionale interno non può ostacolare o vanificare l'attuazione di quelli che sono i principi fissati dal diritto convenzionale internazionale, ne consegue che in questo tipo di contesti anche il termine annuale di cui all'art. 1495 CCit non si applica indistintamente tale e quale (cfr. sentenza 27 gennaio 2009 del Tribunale di Bolzano, consid. 2, reperibile in: www.unilex.info/case.cfm?id= 1671). In quest'ottica, trattandosi di commercio internazionale, la prassi si è segnatamente pronunciata nel senso di adeguare eventuali termini di prescrizioni troppo brevi previsti dai diritti interni nazionali uniformandoli –quantomeno– al termine di denuncia disposto dall'art. 39 cpv. 2 CVIM, rispettivamente nel senso di far decorrere quel breve termine di prescrizione solo ad avvenuta denuncia della non conformità della merce (cfr. la problematica in rapporto al diritto interno svizzero e segnatamente al termine di prescrizione di un anno dell'art. 210 vCO nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012 [modificato da un termine di due rispettivamente cinque anni con effetto dal 1° gennaio 2013: art. 210 cpv. 1 e 2 CO] in: Schwenzer, op. cit., n. 29 ad art. 39; Brunner, op. cit. n. 25 ad art. 4).  

                                         Ciò detto, sempre a un giudizio di verosimiglianza, in concreto la pretesa della società sequestrante sarebbe a ben vedere prescritta anche nell'ipotesi a lei più favorevole, ovvero prolungando il termine di denuncia di due anni ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CVIM del termine di prescrizione stabilito dall'art. 1495 CCit. Nel caso specifico in effetti la consegna della merce è intervenuta a maggio/giugno 2006 (sopra, consid. D), cui hanno fatto seguito le lettere di denuncia dei pretesi difetti in data 19 luglio 2006 (doc. I/M) e di nuovo l'11 gennaio 2007 (doc. I/E) da parte della società sequestrante, mentre la presa di posizione con cui la società opponente escludeva ogni sua responsabilità per difetti dovuti al materiale da lei fornito è del 26 ottobre 2006 (doc. I/O). E, visto che la stessa reclamante riconduce all'istanza di conciliazione del 19 aprile 2012 il suo primo tentativo di far valere in giudizio le proprie rivendicazioni di risarcimento danni addebitate alla società opponente (istanza di sequestro, pag. 3 n. 5 con rinvio al doc. G), a quel momento anche un'eventuale termine di tre anni era ormai già decorso. Nel complesso pertanto la conclusione del Pretore merita conferma con conseguente reiezione del reclamo. L'esito del presente giudizio rende superflua ogni disamina riferita alla verosimile esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF) e di beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), presupposti che –pur non essendo stati esaminati dal Pretore– la società sequestrante reputa adempiuti e che la società opponente invece contesta.               

                                         Sulle spese giudiziarie

                                15.   In questa sede le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere un'indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) in base al Regolamento sulle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della società reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 42'346.–.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 59 e 60, 95 cpv. 2 e 3 CPC, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF;  

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.  

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 400.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– PA 1; – PA 2.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 42'346.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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