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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2013 14.2013.58

2. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,009 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare, costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

Volltext

Incarto n. 14.2013.58

Lugano 2 maggio 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 15 aprile 2103 di

 RE 1   

contro la decisione emanata il 10 aprile 2103 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 0057-2013s) promossa nei suoi confronti con istanza 1° marzo 2013 dalla  

CO 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ del 18/19.10.2012 dell’Ufficio esecuzione fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 385.- oltre alle spese esecutive, indicando quale casuale del credito: “Ordine di restituzione del 19 febbraio 2009 quale assegno integrativo indebitamente percepito e regolarmente cresciuto in giudicato. Dilazione di pagamento del 23 giugno 2010 non rispettata. Debitore solidale con Z__________, __________”;

                                  che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 1° marzo 2013 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di __________;

                                  che l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione del 19 febbraio 2009, passata in giudicato, con la quale essa ha fatto obbligo alla convenuta di restituire la somma di fr. 1'585.- che quest’ultima avrebbe percepito a titolo di assegno integrativo dal 1.12.2007 al 31.12.2007 (fr. 505.-) e dal 1.1.2008 al 29.2.2008 (fr. 1'080.-) senza valida causa (doc. B);

                                  che l’istante procede per l’incasso del saldo di fr. 385.-, corrispondente alla differenza tra l’importo di fr. 1'585.- e gli accrediti per complessivi fr. 1'200.- (doc. N);

                                  che chiamata ad esprimersi (art. 253 CPC), la convenuta è rimasta silente;

                                  che con decisione del 10 aprile 2013 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza, respingendo in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo, ritenendo la documentazione esibita dall’istante, segnatamene la decisione 19 febbraio 2009 con l’attestazione di passaggio in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

                                  che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 15 aprile 2013, asserendo di trovarsi da anni in pessime condizioni  economiche e di avere più volte spiegato all’autorità i motivi che l’hanno portata involontariamente a non comunicare tempestivamente l’unica occupazione del suo ex-convivente __________ Z__________, e puntualizzando che sua intenzione è di far “riflettere un attimino sul mio caso;

                                  che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,

                                  che contro le sentenza di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n .3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che inoltrato il 15 aprile 2013 a fronte di una decisione notificata alle parti il 10 aprile 2013, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nelle competenze della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. a n. 1 LOG);

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                  che la reclamante non si avvale di nessuno dei due titoli menzionati né, comunque sia, avrebbe potuto spingersi sino a tanto;

                                  che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;

                                  che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                  che tale è il caso per la decisione sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata;

                                  che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                  che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi essa per contro - peraltro per la prima volta in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di ottenere comprensione facendo leva sulle sue pretese pessime condizioni economiche e sulle ragioni che l’avrebbero spinta al comportamento sfociato nella decisione sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda;

                                  che argomenti del genere sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto abbia avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che nella fattispecie può ben dirsi il caso;

                                  che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente (art. 68, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                  che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante - che ha del resto preteso di non potere comunque fare fronte alla richiesta di anticipo delle spese processuali relative al reclamo (v. suo scritto scritto del 20/29 aprile 2013) - non è patrocinata, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1.Il reclamo è inammissibile.

                             2.  Non si prelevano spese .

                             3.  Notificazione a:

-    ; -   ;  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 385.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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