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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.05.2013 14.2013.51

14. Mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,622 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di affitto di un alpe. Assunzione di debito. Difetti iniziali nell’ente locato

Volltext

Incarto n. 14.2013.51

Lugano 14 maggio 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 29 marzo 2013 di

RE 1 patrocinato dall’avv.  RA 1    contro la decisione emanata il 18 marzo 2013 dal Giudice di pace supplente del circolo di Malvaglia nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. SO n. 02-13) promossa con istanza dell’11 gennaio 2013 nei confronti di   CO 1 patrocinata dallo Studio legale PA 1   

esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. 1_____ del 17/19 dicembre 2012. dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'950.-- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Mancato pagamento affitto Alpe _______ e prolungo alpeggio, come da contratto del 17.11.2010”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza dell’11 gennaio 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia;

                                         che l’istante ha fondato la sua domanda su un contratto concluso il 6 maggio 2009 inizialmente con F____ _____ per l’affitto e capitolato d’onere dell’Alpe _______ per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno per un affitto di fr. 3'550.-- con inizio al 1° giugno 2009 e scadenza il 31 ottobre 2014 (doc. 2), poi ripreso alle stesse condizioni il 1° rispettivamente il 17 novembre 2010 da CO 1 (doc. 5), che quello stesso giorno ha pure sottoscritto un contratto di prolungamento del periodo di alpeggio, in cui è stata concordata una tassa supplementare di fr. 20.-- al giorno, pari a fr. 600.-- al mese (doc. 8);

                                         che il RE 1 procede per l’incasso di fr. 3'950.-- per il mancato pagamento dell’affitto per il periodo concordato rispettivamente per il prolungamento dell’alpeggio relativo all’anno 2012;

                                         che con osservazioni del 19 febbraio 2013 la convenuta ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte dell’istante per difetti dell’ente locato che le avrebbero causato un danno di circa fr. 10'000.--, chiedendo in via principale la reiezione dell’istanza in seguito a compensazione e in via riconvenzionale il pagamento da parte del procedente di un risarcimento per il danno patito pari alla differenza ammontante a fr. 6'050.-- oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2013;

                                         che con integrazione del 25 febbraio 2013 alle sue osservazioni la convenuta ha aumentato la sua domanda riconvenzionale a fr. 16'788.--, producendo ulteriori documenti (doc. da F a N);

                                         che con decisione del 18 marzo 2013 il Giudice supplente del circolo di Malvaglia ha respinto l’istanza, ritenendo che il contratto di affitto in esame, ripreso dalla convenuta il 17 novembre 2010, costituiva, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’affitto dell’anno 2012 ammontante a fr. 3'550.--, mentre il contratto di prolungamento del periodo di alpeggio sottoscritto dalle parti pure il 17 novembre 2010 non poteva essere ritenuto valido riconoscimento di debito, in quanto fissava unicamente la remunerazione giornaliera rispettivamente mensile, mentre i documenti prodotti non permettevano di stabilire se vi era stato o meno un prolungamento del periodo di alpeggio nel 2012;

                                         che, in prima sede, l’istanza è stata tuttavia integralmente respinta, l’eccezione di compensazione essendo stata ritenuta resa verosimile sulla base di documenti, mentre la domanda riconvenzionale è stata dichiarata irricevibile in quanto presentata irritualmente in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, nella quale le uniche eccezioni proponibili dovevano riferirsi alla sola esistenza del credito posto in esecuzione;

                                         che contro la sentenza il reclamante insorge con reclamo del 29 marzo 2013, sostenendo che avendo il primo giudice correttamente considerato il contratto d’affitto del 6 maggio 2009, ripreso dalla convenuta, valido riconoscimento di debito per l’affitto di fr. 3'550.-- per l’anno 2012, l’istanza, limitatamente a tale importo, avrebbe dovuto essere accolta;

                                         che, prosegue il reclamante, l’eccezione di compensazione non è stata correttamente accolta, in quanto irricevibile nell’ambito di una procedura sommaria, in cui possono essere considerate solo eccezioni riferibili alla sussistenza del credito;

                                         che con osservazioni del 22 aprile 2013 la convenuta chiede la reiezione del reclamo, rilevando di avere prodotto documenti sufficienti a rendere verosimile l’inadempimento contrattuale dell’istante, il quale, nonostante le sue numerose segnalazioni, non ha mai provveduto a sistemare adeguatamente l’alpe, per cui la sua pretesa di risarcimento pari a fr. 16'788.-- nei confronti del procedente è fondata e deve essere posta in compensazione con l’affitto di fr. 3'550.-- richiesto;

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);                            

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che nel caso di contratto esterno con il creditore di assunzione del debito ai sensi dell’art. 176 cpv. 1 CO, l’assuntore diviene debitore nei confronti del creditore, così che la dichiarazione di assunzione esterna sottoscritta dall’assuntore autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 55 ad art. 82);

                                         che l’assunzione del contratto di affitto del 1° rispettivamente del 17 novembre 2010 conclusa con l’istante e sottoscritta dalla convenuta costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF di quest’ultima nei confronti del reclamante per l’affitto ivi concordato di fr. 3'550.-- per l’anno 2012;

che, secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che informino il riconoscimento di debito;

                                         che incombe quindi all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 1.1.1. con rinvii);

                                         che, secondo la giurisprudenza, le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo per lo meno verosimile nel senso che a confronto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/kull/kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.);

                                         che nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallgmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea campagna, condivisa dal Tribunale federale (cfr. STF 13 ottobre 1986, apparsa in: Rep 1987 pag. 150 s. consid. 3), secondo la quale l’eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (CEF 16 ottobre 2003 [14.03.15], consid. 4.2 e 4.4; Rep 1986 pag. 112-113; REp 1995, n. 75, consid. 2; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82);

che la convenuta, con le sue osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, ha sostenuto che il RE 1, locatore dell’Alpe Pietrarossa, ha gravemente trascurato i suoi obblighi contrattuali, consegnandole l’ente affittato in uno stato inidoneo all’uso, non essendo stati ultimati per il 1° giugno 2012 i lavori previsti, per cui sono subentrati numerosi problemi con la gestione dell’alpe che hanno influenzato direttamente la produzione di formaggio e che le hanno causato un importante danno economico;

che la convenuta ha prodotto due lettere raccomandate inviate il 30 maggio 2012 rispettivamente il 10 giugno 2012 al RE 1, in cui ha elencato i lavori non ancora terminati ed esposto gli ulteriori problemi relativi all’ente affittato (doc. B e C), così come uno scritto inviato per e-mail alla Sezione dell’agricoltura, di cui ha chiesto il sostegno (doc. D) e la disdetta formulata il 27 ottobre 2012 del contratto d’affitto (doc. E);

che con i predetti documenti - senza tener conto degli ulteriori  presentati dalla convenuta con l’integrazione del 25 febbraio che non potevano essere considerati essendo stati prodotti oltre il termine fissato per le osservazioni -, l’escussa ha sostanziato in modo sufficientemente verosimile le proprie allegazioni in merito ai difetti, tempestivamente segnalati, riscontrati nell’ente locato, per cui il primo giudice ha correttamente accolto l’eccezione d’inadempimento contrattuale sollevata dalla convenuta e di conseguenza respinto l’istanza;   

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 300.-- per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

-     

-    

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'550.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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