Incarto n. 14.2013.46
Lugano 14 maggio 2013 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b OG) per statuire sul reclamo 25 febbraio 2013 di
RE 1
contro la decisione emanata il 14 febbraio 2013 dal Giudice di pace supplente del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 23.2012) promossa nei suoi confronti dallo
Stato del Canton Ticino rappresentato dall’Ufficio Esazione e Condoni, Bellinzona
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. 6____ del 28.9./5.10.2011 lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 150.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il decreto di multa del 29 maggio 2009 n. 41482 del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino con istanza del 9 gennaio 2012;
che l’istante ha fondato la propria domanda sulla risoluzione del 29 febbraio 2009 – munita dell’attestazione di avvenuta notifica e di passaggio in giudicato - con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha inflitto al convenuto una multa disciplinare di fr. 150.- (n. 4_______), per non avere consegnato la dichiarazione fiscale relativa all’imposta cantonale e all’imposta federale diretta per l’anno 2007;
che con osservazioni del 24 febbraio 2012 il convenuto si è opposto all’istanza, ricordando che il procedente si era già attivato a suo tempo per l’incasso dell’importo in rassegna, facendo notificare il precetto esecutivo n. 6_____ (al quale egli aveva interposto opposizione), cui è seguita l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione datata 11 maggio 2010, alla quale egli si era opposto, contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo, non avendo mai ricevuto il decreto di multa posto a fondamento dell’istanza;
che con decisione del 28 dicembre 2010, ha proseguito il convenuto, il Giudice di pace del circolo Ticino ha nondimeno accolto l’istanza, ritenendo il decreto di multa valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in quanto regolarmente intimato e cresciuto in giudicato;
che, tuttavia, ha puntualizzato l’escusso, contro tale sentenza egli è insorto con ricorso per cassazione civile, che la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello ha accolto con sentenza del 10 maggio 2011, annullando pertanto l’impugnato giudizio con conseguente reiezione dell’istanza;
che l’assenza di un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, sempre secondo il convenuto, si è però ripetuta anche nella successiva procedura esecutiva avviata dall’escutente, il quale si è limitato per finire a riprodurre la copia della documentazione esibita in occasione della precedente istanza di rigetto dell’opposizione, segnatamente il decreto di multa emanato due anni prima ed oggetto di invio raccomandato senza neppure menzionare il mittente, per tacere del fatto che il temine perentorio di 30 giorni decorrente dal 29 maggio 2009 per impugnarlo era ormai irrimediabilmente scaduto;
che con decisione (motivata) del 14 febbraio 2013 (recte: del 2 agosto 2012, data corrispondente alla decisione notificata alle parti nei suoi soli dispositivi), il Giudice di pace supplente del circolo del Ticino ha accolto l’istanza, ritenendo la risoluzione di multa disciplinare n. 41482/007 del 29 febbraio 2009 valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in quanto validamente rinotificata al convenuto in data 1° aprile 2011;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 25 febbraio 2013, riconfermandosi nelle eccezioni sollevate davanti al primo giudice;
che chiamata a esprimersi, con scritto del 19 aprile 2013 la parte istante si è confermata nella propria domanda;
considerando
in diritto:
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che inoltrato il 25 febbraio 2013 contro una decisione recapitata il 21 febbraio 2013, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 10, n. 45 e 46);
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla risoluzione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una multa disciplinare di fr. 150.- per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale (imposta cantonale e imposta federale diretta) per l’anno 2007;
che, contrariamente a quanto addotto nel reclamo, tale decisione risulta essere stata validamente notificata/recapitata al convenuto il 1° aprile 2011, a seguito della sua rinotificazione per invio raccomandato del 24 marzo 2011, come preteso dal procedente (v. anche la nota manoscritta sul relativo accertamento di recapito ILAR agli atti);
che, del resto, l’insorgente non pretende che l’attestazione di ricevuta del 1° aprile 2011 contrassegnata dalla sua firma, si riferisce a un atto diverso da quello indicato dall’istante, ovvero non contesta che nel relativo plico non vi fosse la risoluzione di multa alla base della presente procedura esecutiva;
che, ciò posto, in assenza di un ricorso sia contro la risoluzione di multa, sia contro la procedura di rinotifica della medesima adottata dall’autorità fiscale - il cui termine di impugnazione di trenta giorni (dispositivo n. 4) ha evidentemente iniziato a decorrere dal 2 aprile 2011, ossia dal giorno successivo alla sua notificazione al convenuto la sanzione pecuniaria è passata in giudicato, di modo che essa poteva essere considerata dal Giudice di pace supplente valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 LEF;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.120.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).