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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.2013 14.2013.42

10. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,446 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Esecuzione in oggetto estinta. Solvibilitâ resa verosimile. Annullamento del fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2013.42

Lugano 10 aprile 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 14 dicembre 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza del 7 marzo 2013 (SO. 2012.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 8 marzo 2013 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

decisione impugnata da RE 1 che con reclamo del 14 marzo 2013 ne

postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

ricordato che con decreto presidenziale del 15 marzo 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'119.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di discussione del 20 febbraio 2013 il convenuto non è comparso.

                                  C.   Con decisione del 7 marzo 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 8 marzo 2013 alle ore 10.00.

D.  Con il reclamo AP 1 asserisce di aver nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 14 marzo 2013 relativa al versamento di fr. 2'409.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D). Il reclamante rileva poi di avere pagato tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, escluse alcune contro le quali ha interposto opposizione, così come tutti i debiti per i quali a suo carico sono stati emessi attestati di carenza di beni e di avere versato all’Ufficio esecuzione un importo complessivo di circa fr. 30'000.--, presentando 28 ricevute del citato ufficio di esecuzione così come un estratto delle sue procedure esecutive all’8 marzo 2013 e uno aggiornato al 14 marzo 2013 (doc. C, D e E).

Considerando

in diritto:

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  a)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag. 172).

                                  b)   Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 2'409.10 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1529739, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano all’8 marzo 2013 emerge che nei confronti del reclamante erano pendenti 45 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 32'155.35 e che a suo carico risultavano 6 attestati di carenza di beni. Dall’estratto del suddetto ufficio aggiornato al 14 marzo 2013 si evince che nei confronti del convenuto le procedure esecutive si sono ridotte a 29. Di queste 2 risultano essere perente, 11 pagate, mentre in 16 procedure è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura i relativi presunti debiti non sono ancora stati accertati. Dal predetto estratto emerge poi che a carico del reclamante non vi sono più attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che il convenuto sia stato in grado di pagare oltre all’esecuzione in esame numerose ulteriori procedure e gli attestati di carenza di beni e che pendenti sono solo le esecuzioni, i cui debiti sono contestati, porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando. A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   2.   Il reclamo è accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 174 cpv. 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento dell’8 marzo 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________ (inc. SO.2012.__________), nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2.      La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

     carico di AP 1.

                                  III.   Notificazione a:

-  - __________ - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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