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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.04.2013 14.2013.36

5. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,162 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di lavoro quale riconoscimento di debito per pretese salariali. Spetta al debitore rendere verosimile l'eccezione di avvenuto pagamento. Divieto di nova in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2013.36

Lugano 5 aprile 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 20 dicembre 2012 da

 CO 1   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 5/7 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 4'317.--;

sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest con sentenza del 18 febbraio 2013 (inc. __________) ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

     L’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria.

 2. La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 230.-- è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante fr. 150.-- di indennità.

 3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

1° marzo 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni del 18 marzo 2013 di controparte;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con precetto esecutivo n. __________ del 5/7 dicembre 2012 CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 4'317.--, indicando quale titolo di credito: “Parte salario settembre e ottobre 2012; quota parte tredicesima e quattordicesima.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace limitatamente a fr. 3'817.--.

                            B.  L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato il 31 maggio 2012 con RE 1, con cui quest’ultima si è impegnata a versarle un salario annuo lordo di fr. 49'000.--comprendente l’8.33% di tredicesima mensilità e l’8.33% di quattordicesima mensilità, rispettivamente un salario mensile di fr. 3'500.-- lordi, da pagarsi alla fine di ciascun mese solare (doc. 3). La procedente ha poi prodotto una lettera del 31 agosto 2012, con cui la datrice di lavoro le ha disdetto il contratto per l’8 ottobre 2012 (doc. 4), diversi estratti conto postali (doc. 5) e due conteggi del 7 rispettivamente uno più aggiornato del 20 dicembre 2012 (doc. 6), indicanti quanto segue:

Salario lordo

Giugno                   3'500.00

Luglio                     3'500.00

Agosto                   3'500.00

Settembre              3'500.00

Ottobre                     875.00

Tredicesima           1'239.58

Quattordicesima     1'239.58

Totale                  17'354.16

                                  Sui citati conteggi l’istante ha pure indicato le deduzioni per i salari sopra menzionati, ossia per AVS/AI/IPG/AD il 6.25%, per l’assicurazione infortuni l’1.54%, per l’assicurazione malattia lo 0.436% e la deduzione per la LPP per i mesi da luglio a ottobre. Ritenuto un ultimo versamento di fr. 500.--, avvenuto il 14 dicembre 2012, risultante dagli estratti del suo conto postale (doc. 5), la procedente ha ridotto l’importo richiesto da fr. 4'317.-- a fr. 3'817.-- (doc. 6).

                            C.  Entro il termine fissato la convenuta non ha presentato osservazioni.

                            D.  Con decisione del 18 febbraio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza, ritenendo il contratto di lavoro prodotto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo preteso dall’istante.

E.     Con il reclamo RE 1 sostiene che l’istante non ha sostanziato l’ammontare dell’importo posto in esecuzione, non avendo prodotto alcun conteggio, ma solo una tabella da lei allestita, per cui non è dato sapere quale è il salario per il mese di settembre e di ottobre 2012 rispettivamente a quanto ammonta la quota parte di tredicesima e di quattordicesima. Secondo la reclamante non è inoltre possibile evincere a quanto ammonta l’importo complessivo degli stipendi versati, non essendo stato prodotto l’estratto conto postale del mese di giugno 2012. Avendo poi l’escutente lavorato per un solo mese nel primo semestre e 3 mesi nel secondo, non ha diritto a fr. 1'137.61 per la tredicesima rispettivamente per la quattordicesima mensilità, per cui l’incompleta documentazione prodotta da controparte non permette di determinare facilmente l’importo preteso secondo riscontri oggettivi. La reclamante sostiene poi che l’istante ha violato due disposizioni contrattuali relative ai diritti sulle invenzioni e sul design e al divieto di concorrenza stipulato tra le parti.

F.     Delle osservazioni del 18 marzo 2013 di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                             3.  In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                          3.1.  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                          3.2.  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

                          3.3.  Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso il rigetto dell’opposizione quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario – ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente – e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82 LEF).

                          3.4.  Con il reclamo la convenuta rileva come agli atti non risulti alcun conteggio o busta paga, per cui, avendo l’istante unicamente prodotto quale doc. 6 una tabella apparentemente da lei allestita, non è dato sapere a quanto ammontava il suo salario netto, quale parte di salario per i mesi di settembre e ottobre non è stata versata, né a quanto ammonta la quota parte di tredicesima e quattordicesima, per cui la documentazione prodotta, secondo la reclamante, non può costituire valido riconoscimento di debito.

                             a)  Orbene, come ricordato sopra (consid. 3.2), è compito del giudice del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Nel presente caso l’istante ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto dalla convenuta, da cui si evince che il salario mensile ammontava a fr. 3'500.-- lordi, da pagarsi alla fine di ciascun mese solare (clausola 2.2). Secondo le clausola 2.2 e 2.3 del contratto la quattordicesima mensilità doveva essere versata nel mese di luglio, mentre la tredicesima mensilità doveva essere pagata nel mese di dicembre. In ambedue i casi, le parti hanno stabilito che se alle predette date il dipendente non avesse lavorato per RE 1 per un periodo di un anno, le mensilità supplementari sarebbero state calcolate “pro rata”.

                            b)  Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, da queste clausole si evince che, essendo il rapporto di lavoro tra le parti stato sciolto per l’8 ottobre 2012, la tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere pagate pro rata temporis per quattro mesi da giugno a settembre oltre che per una settimana del mese di ottobre 2012. Dall’esame del conteggio più aggiornato del 20 dicembre 2012, prodotto dall’istante, si deduce facilmente che quest’ultima, oltre che al salario per il periodo lavorativo durato da giugno all’8 ottobre 2012 (4 x fr. 3'500.– + ¼ fr. 3'500.–), ha tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima mensilità per 4 mesi e una settimana (4,25/12 x fr. 3'500.–), che ha effettuato le deduzioni per AVS/AI/IPG/AD, per l’assicurazione infortuni e l’assicura­zio­ne malattia dai salari dei mesi da giugno a settembre e per una settimana di ottobre 2012 così come dagli importi pro rata temporis della tredicesima e quattordicesima mensilità, e che ha dedotto la LPP solo per i salari dei mesi da giugno a settembre oltre che per una settimana del mese di ottobre 2012, per giungere all’importo netto di complessivi fr. 15'226.21. Da questo importo la procedente ha sottratto i versamenti effettuati dalla reclamante, indicati in fr. 11'409.23, per i quali ha prodotto alcuni estratti del suo conto postale (doc. 5), per giungere all’importo preteso di fr. 3'817.--. Il conteggio dell’escutente risulta conforme al contratto. La reclamante non contesta le deduzioni dei contributi sociali operate dall’escutente. Ebbene non spettava a quest’ultima dimostrare l’importo del suo salario netto bensì alla stessa reclamante rendere almeno verosimile che gli importi ch’essa è legalmente tenuta a trattenere superassero quanto calcolato dalla lavoratrice, poiché allegare che il lavoratore ha il diritto di ricevere solo il salario netto equivale ad eccepire, nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad consid. 4), il pagamento (in tal senso: Staehelin, op. cit., n. 43 a cui rinvia il n. 126 ad art. 82) o almeno l’estinzione per compensazione della parte del salario lordo corrispondente ai contributi sociali.

                             4.  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

                          4.1.  La reclamante sostiene che non è possibile determinare l’importo complessivo degli stipendi versati, non avendo l’escutente prodotto l’estratto conto postale del mese di giugno 2012. Misconosce però che, in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF, incombeva semmai a lei, reclamante, l’onere di rendere verosimile di aver pagato più di quanto indicato nel conteggio prodotto dalla lavoratrice.

                          4.2.  Con il reclamo la convenuta lamenta anche la violazione da parte dell’istante di clausole contrattuali relative al divieto di riutilizzare e rivendere software da lei sviluppato (clausola 4.3) e di concorrenza (clausola 5.1). Sennonché, queste allegazioni, in quanto fatte valere per la prima volta davanti a questa Camera, in applicazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC sono a priori inammissibili.

                          4.3.  Ne consegue che il contratto di lavoro in esame costituisce, come correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 3'817.--.

5.Il reclamo va quindi respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l’istante nulla avendo richiesto né giustificato al riguardo.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 350.--, già

                                  anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

- ; - .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello

Il presidente                                                                La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'817.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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