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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2013 14.2013.28

18. April 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,726 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Potere decisionale di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF

Volltext

Incarto n. 14.2013.28

Lugano 18 aprile 2013 FP/b/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 24 dicembre 2012 da

RE 1 rappresentata da CO 1

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 13 novembre 2012 per il pagamento di fr. 1'318.15 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Balerna con decisione del 29 gennaio

2013 (inc. SO.2012.283);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo dell’11 febbraio 2013;

preso atto che con osservazioni del 12 aprile 2013 la parte istante ha chiesto la reiezione

del reclamo;

esaminati gli atti, 

ritenuto

in fatto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ del 7/13.11.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'318.15 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito “STRADA, l’assicurazione di veicoli a motore – N. del contratto __________, Fattura del 16.05.2012”;

                                  che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24 dicembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna;

                                  che con ordinanza del 28 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Balerna – richiamati gli art. 253 e 256 CPC – ha assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti;

                                  che, riferendosi alla causa in rassegna, con scritto del 3 gennaio 2013 il convenuto ha comunicato al Giudice di pace di essere stato interrogato in data 19 dicembre 2012 dal Procuratore pubblico __________ “in merito ad una vicenda inerente alcuni veicoli assicurati dall’istante, depositando contenuti e documenti per il tramite del mio legale __________ che ci legge in copia”;

                                  che, nel contempo, egli ha eccepito che la procedente, nella sua qualità di assicuratrice-istante, “non ha effettuato la vendita in maniera corretta, contravvenendo a quanto stabilito dalla LCA”, non avendolo essa debitamente informato e identificato, ritenuto che egli “non ha mai incontrato nessun assicuratore della CO 1, né la signora __________ R__________, né il signor __________ C__________, né altri, né per  il veicolo in questione di cui all’incarto, né per altri”;

                                  che, ha dipoi puntualizzato il convenuto, la pratica a suo nome di cui all’incarto, riporta un indirizzo errato, dato che egli abita al n. __________ di Corso __________, __________ e non al n. __________ stampato su tutti i documenti esibiti dall’istante;

                                  che, ciò posto, il convenuto ha chiesto di essere sgravato dal  precetto esecutivo, con conseguente “addebito alle terze parti  coinvolte e realmente responsabili dell’accaduto”;

                                  che con ordinanza del 7 gennaio 2013 il Giudice di pace – richiamato l’art. 225 CPC – ha assegnato alla parte istante un termine di 10 giorni per inoltrare la replica alle osservazioni di controparte;

                                  che avvalendosi di tale facoltà, con scritto 14 gennaio 2013 la procedente ha contestato le avversarie affermazioni, richiamando la presa di posizione della persona di riferimento che ha stipulato la relativa polizza assicurativa (il signor __________ C__________, nella quale  questi ha sostenuto di avere personalmente conosciuto il convenuto  presso i propri uffici, di avere - prima di assicurare il veicolo con la polizza n. 21112 930 - concluso nel suo ufficio a C__________ altre due polizze veicoli in seguito annullate “per mancato pagamento” e di avere, per quanto riguarda la proposta assicurativa in questione, spedito la medesima al mittente, che l’ha ritornata debitamente firmata;

                                  che con ordinanza del 16 gennaio 2013 il Giudice di pace, preso atto delle osservazioni della convenuta e della parte istante (ivi annesse) e richiamati gli art. 234 e 253 CPC, ha citato le parti a comparire all’udienza indetta per martedì 5 febbraio 2013, ore 14:00;

                                  che con scritto del 18 gennaio 2013 la parte istante ha comunicato  alla Giudicatura di pace l’impossibilità a presenziare alla prevista  udienza di contraddittorio;

                                  che nel contempo essa si è confermata nella propria domanda, chiedendo al Giudice di pace di statuire in base agli atti;

                                  che con decisione del 29 febbraio 2013 – preceduta da uno scambio di opinioni via e-mail con la rappresentante della parte istante sulla questione se conviene o meno in un caso del genere prescindere dalla tenuta della prospettata udienza – il primo giudice ha accolto l’istanza, considerando i mezzi di prova prodotti dalla procedente (proposta di assicurazione firmata dal convenuto in data 5 [recte: 4] dicembre 2011, riconoscimento di debito e valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF e rilevando dipoi che “se il convenuto riteneva che l’assicuratore non effettuava la vendita in maniera corretta, contravvenendo a quanto stabilito dalla LCA, non avrebbe dovuto firmare la proposta di assicurazione”;

                                  che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo dell’11 febbraio 2013, asserendo anzitutto di non avere avuto modo di essere ascoltato davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna, avendo questi unilateralmente annullato l’udienza indetta per il 5 febbraio 2013, riconfermandosi per il resto nelle eccezioni sollevate con le osservazioni all’istanza del 3 gennaio 2013 ed esponendo ulteriori ragioni che si oppongono, a suo modo di vedere, all’accoglimento dell’istanza;

                                  che con osservazioni del 12 aprile 2013 la procedente ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado;

considerando

in diritto:

                                  che contro le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio  giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                  che inoltrato in data 11 febbraio 2013 contro una decisione notificata il 29 febbraio 2013 e recapitata il 1° febbraio successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere in data 11 febbraio 2013 – è tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto ammissibile;

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che, come visto, l’insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito (garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), rimproverando al primo giudice di avere unilateralmente annullato l’udienza indetta per il giorno di martedì 5 febbraio 2013, ore 14:00, di modo che egli non ha potuto esporre le proprie ragioni a tutela della sua posizione;

                                  che la doglianza si rivela fondata;

                                  che con la sentenza impugnata (del 29 gennaio 2013) il Giudice di pace non solo ha rinunciato a tenere l’udienza del 5 febbraio 2013 fissata nella sua ordinanza del 16 gennaio 2013 senza darne avviso al convenuto e senza motivare la sua iniziativa, ma ha deciso in tal senso facendo semplicemente propria la richiesta 18 gennaio 2013 della parte istante di statuire in base agli atti prodotti (in quanto  impossibilitata a partecipare alla prevista udienza) al termine di uno scambio di corrispondenza via e-mail con la rappresentante della parte istante - fuori da ogni regola  di procedura - avente per tema la procedura da seguire in un caso del genere;

                                  che in questo modo il Giudice di pace ha di fatto discusso e concordato le modalità del procedimento con la sola parte istante, privando il convenuto del diritto di esprimersi sia in relazione alla questione legata all’opportunità o meno di prescindere dall’udienza e alla facoltà del giudice di statuire, se del caso, sulla base degli atti in suo possesso, sia in relazione agli argomenti addotti dalla procedente con la replica del 14 gennaio 2013 (con i relativi annessi, tra cui la proposta di assicurazione costituente il preteso titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che stando al fascicolo processuale trasmesso a questa Camera non risulta nemmeno essere stato allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione), ovvero con l’atto che ha spinto lo stesso giudice a indire l’udienza del 5 febbraio 2013, sulla cui tenuta il convenuto poteva a questo punto contare ai fini della salvaguardia dei suoi diritti di parte;

                                  che facendosi dettare dalla parte istante i tempi e le modalità del processo, il Giudice di pace – in altri termini – ha con ogni evidenza privato il convenuto del diritto di esporre le proprie ragioni in occasione dell’udienza appositamente indetta a questo scopo (cfr. anche l’e-mail del Giudice di pace del 21 gennaio 2013, ore 11.25), ma poi unilateralmente annullata, senza del resto nemmeno garantire allo stesso convenuto un’alternativa per quanto riguarda il suo diritto essere sentito, assegnandogli per lo meno un termine per una duplica scritta;

                                  che, in accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va pertanto annullata già per questo solo motivo, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace, affinché provveda a citare di nuovo le parti all’udienza prevista in un primo momento per il 5 febbraio 2013 e successivamente annullata su richiesta della parte istante oppure ad assegnare all’escusso un termine per duplicare, e a statuire quindi di nuovo sull’istanza;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della parte istante, che ha chiesto la reiezione del reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace del circolo di Balerna per le incombenze di cui ai considerandi.

                             2.  La tassa di giustizia le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico della CO 1.

                             3.  Notificazione a:

-; -.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'506.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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