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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.01.2014 14.2013.224

28. Januar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,238 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro la decisione di fallimento. Requisito della solvibilità non adempiuto

Volltext

Incarto n. 14.2013.224

Lugano 28 gennaio 2014 B/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 4 ottobre 2013 da

RE 1  

contro  

CO 1  

istanza sulla quale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza

dell’11 dicembre 2013 (inc. n. SO.2013.1122) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo

     dal giorno di  giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 09.00.

 2./3./4./5./6. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

13 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;

preso atto che con disposizione ordinatoria del 23 dicembre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'605.75 oltre interessi così come diritti d’incasso e spese amministrative di fr. 1'146.--.

                            B.  La convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole e nemmeno hanno le parti chiesto di essere convocate a un’udienza.

                            C.  Con decisione dell’11 dicembre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 09.00.

                            D.  Con il reclamo la convenuta asserisce di avere versato all’istante, il 13 dicembre 2013, l’importo di fr. 1'955.25, che le era stato comunicato telefonicamente dall’istante stessa, producendo una ricevuta relativa al pagamento del citato importo e affermando di voler presentare un’attestazione della CO 1 di conferma dell’avvenuto pagamento a saldo del suo debito. La reclamante asserisce poi di volere procedere, con l’accordo dei creditori, al pagamento rateale di tutte le posizioni ancora scoperte e di potere, se del caso, produrre copia di questi accordi e delle ricevute degli acconti già versati.  

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)    Nel caso in esame, la reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante il 13 dicembre 2013, e ha prodotto una ricevuta postale relativa al versamento di fr. 1'955.25. La questione a sapere se con questo pagamento la convenuta abbia estinto il suo debito integralmente, compresi gli interessi e le spese, come previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, può rimanere aperta, ritenuto che il requisito della solvibilità, come si vedrà di seguito, non risulta  adempiuto. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 21 gennaio 2014 si evince infatti che nei confronti della convenuta sono pendenti 11 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 42'808.60, compresa quella in oggetto. Determinante è che dal predetto estratto emerge che durante il mese di novembre 2013 per quattro procedure, promosse dalla Confederazione Svizzera per il mancato pagamento di tasse, è stato eseguito il pignoramento, mentre in un’altra esecuzione, per il mancato pagamento di oneri sociali, è stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre, il 15 gennaio 2014, in un’ulteriore procedura promossa dalla Confederazione Svizzera, sempre per il mancato pagamento di tasse, è stato emesso l’avviso di pignoramento. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta sostanzialmente migliorando e che la carenza di liquidità non le permette nemmeno di pagare oneri sociali e imposte. A proposito del possibile inoltro di copie degli accordi con i creditori rispettivamente degli acconti già pagati, prospettato dalla convenuta,  va osservato che qualsivoglia documento va prodotto entro il termine di reclamo, ciò che non è stato fatto. Nel caso di specie si può pertanto affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

                             2.  Il reclamo va pertanto respinto.

                                  Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                  La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                  giovedì 30 gennaio 2014 alle ore 10.00.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                  carico di RE 1

3.  Notificazione:

     - RE 1,;

                                  - CO 1,;

                                  - Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

                                  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

                                  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.                            

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                  La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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