Incarto n. 14.2013.214
Lugano FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 5 dicembre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 25 novembre 2013 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO. 196/2013) promossa nei suoi confronti con istanza del 24 ottobre 2013 da
CO 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 25 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo delle __________, in accoglimento dell’istanza presentata il 24 ottobre 2013 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio di esecuzione di fallimenti di __________, notificatogli per il pagamento di fr. 4’300.- oltre interessi e spese a titolo di affitto dell’appartamento e del negozio negozio in Via __________, __________ (__________);
che contro tale decisione RE 1 è insorto con reclamo del 5 dicembre 2013, lamentando vari difetti all’ente locato;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che contro la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato il 5 dicembre 2013 contro una decisione emanata il 25 novembre 2013 e notificata/recapitata il 27 novembre successivo, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che già per questo motivo l’ammissibilità del reclamo appare dubbia;
che la questione non ha da essere vagliata oltre, il gravame essendo - comunque sia - votato all’insuccesso;
che, il reclamante - a giusta ragione - non mette in discussione che la documentazione esibita dal procedente (segnatamente il contratto di locazione del 27 marzo 2013; doc. B) costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per quanto riguarda l’obbligo di versare al locatore la pigione ivi pattuita ed oggetto della procedura di cui al precetto esecutivo in rassegna;
che il reclamante si ritiene nondimeno svincolato dai suoi obblighi (art. 82 cpv. 2 LEF) a causa di pretesi difetti dell’ente locato, che avrebbero dovuto comportare la riduzione dell’affitto e il ripristino della situazione;
che egli non si è però avvalso di tali argomenti davanti al primo giudice, avendo lasciato decorrere infruttuosamente il termine assegnatogli dal Giudice di pace con ordinanza del 6 novembre 2013 (art. 253 CPC) per presentare osservazioni all’istanza;
che l’insorgente non può ora porvi rimedio, dato che – secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC - nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che, in definitiva, il reclamo sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'300.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).