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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.2013 14.2013.21

7. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,482 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Nova. Pagamento del debito dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa sufficientemente verosimile. Pronuncia del fallimento in secondo grado per l'effetto sospensivo parziale concesso al reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2013.21

Lugano 7 febbraio 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza del 19 novembre 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

con sentenza del 7 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da lunedì

     7 gennaio 2013 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

24 gennaio 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale del 25 gennaio 2013 al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'416.-- oltre accessori e spese.

B.     All’udienza di discussione nessuno è comparso.

C.     Con decisione del 7 gennaio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D.     Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta postale del 16 gennaio 2013 relativa al pagamento a favore dell’istante di fr. 1'813.95 (doc. C). Il reclamante ha prodotto poi un estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 21 gennaio 2013 (doc. E), rilevando che numerose delle esecuzioni ivi iscritte non sono state ritirate, nonostante che alcune siano state liquidate, rispettivamente che per altre è stato concordato un piano di rientro, per cui sarà sua premura verificare nel dettaglio l’effettiva situazione ed intervenire presso i creditori affinché provvedano al ritiro delle esecuzioni. Il convenuto asserisce poi che dall’estratto degli attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013 (doc. F) si evince che gli stessi sono stati emessi tra gli anni 2004 e 2007 e che due, emessi a favore della Cassa di compensazione per un importo complessivo di fr. 49'251.20, risalgono al periodo in cui era membro del Consiglio di amministrazione della fallita __________ SA, alla quale non aveva partecipato finanziariamente. In ogni caso intende provvedere a sistemare pure queste posizioni entro breve termine.    

Considerando

in diritto:

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  a)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)     Nel presente caso, il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 16 gennaio 2013 relativa al pagamento di fr. 1'813.95 a favore dell’istante, per cui avendo dimostrato di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UEF di Mendrisio al 21 gennaio 2013 si evince che nei confronti del reclamante sono pendenti 49 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 85'130.72. Ritenute solo le esecuzioni più recenti, dal predetto estratto emerge che nel corso del 2012 nei confronti del convenuto sono state promosse 14 procedure e che per due di esse è già stato emesso l’avviso di pignoramento, per una è stato chiesto il proseguimento dell’esecuzione, mentre per tre procedure non è stata interposta opposizione. Orbene, determinante è che si tratta, per la maggior parte, di esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, rispettivamente dallo Stato del Cantone Ticino, rispettivamente dal Comune di __________ per oneri sociali e tasse per importi relativamente modesti, ai quali il reclamante non ha fatto fronte. Dal predetto estratto, rispettivamente dalla lista degli attestati di carenza di beni al 17 gennaio 2013, si evince poi che nei confronti del convenuto dal 30 novembre 2004 al 4 luglio 2007 sono stati emessi 17 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 66'551.85. In merito ai due atti emessi a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS risalenti, secondo le asserzioni del reclamante, al periodo in cui figurava nel Consiglio di amministrazione di una società fallita, si osserva che l’emissione dei citati atti è, verosimilmente, dovuta alla sua responsabilità di natura sussidiaria ai sensi dell’art. 52 LAVS quale organo della società. Va poi osservato, per quel che riguarda l’intenzione del convenuto di saldare i suoi debiti entro breve termine, che la solvibilità va resa verosimile entro il termine di ricorso.   

                                         Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria dell’escusso non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare nemmeno importi modesti per tasse e oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.    

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                         venerdì 8 febbraio 2013 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                         carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

                                         - RE 1, __________;

                                         - CO 1, __________;

                                         - Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

                                        Mendrisio.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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