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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2013 14.2013.208

5. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·548 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Reclamo inammissibile per mancata motivazione

Volltext

Incarto n. 14.2013.208

Lugano 5 dicembre 2013 FP/sl/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 15 novembre 2013 da

RE 1  

contro la decisione emanata il 5 novembre 2013 dal Giudice di pace __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 511/2012) promossa con istanza del 24 settembre 2012 nei confronti di    

CO 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);

                                         che inoltrato il 15 novembre 2013 contro una decisione emanata il 5 novembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è  tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che l’insorgente non solo non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ma non spende una sola riga per spiegare perché egli si propone di opporsi alla decisione con la quale il Giudice di pace __________ ha respinto l’istanza ritenendo che le “fatture” agli atti non possono essere considerate né titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in quanto sprovviste dell’indicazione dei rimedi di diritto per impugnarle, né titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF in quanto non riconosciute dall’escussa;

                                         che con il suo reclamo l’istante si limita infatti solo a manifestare      l’intenzione di impugnare il giudizio di primo grado, senza però in seguito illustrarne le ragioni, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo, da presentare per scritto all’autorità giudiziaria superiore, deve essere anche motivato; 

                                         che di fatto proposto come mera dichiarazione di ricorso, il reclamo  sfugge a disamina e va, pertanto, dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.– sono posti a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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