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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2013 14.2013.204

16. Dezember 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·842 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione. Multe penali. Irricevibilità delle censure relative alla procedura penale

Volltext

Incarto n. 14.2013.204

Lugano 16 dicembre 2013 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12 novembre 2013 da

 RE 1   

contro la decisione emanata il 4 novembre 2013 dal Giudice di pace del Circolo di Breno nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 34/2013) promossa nei suoi confronti dal  

CO 1 rappresentato dalla RA 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

                                         che inoltrato il 12 novembre 2013 contro una decisione emanata il 4 novembre 2013 e notificata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del reclamo appare già per questo motivo dubbia;

                                         che la questione non ha da essere vagliata oltre, il rimedio essendo comunque sia votato all’insuccesso;

                                         che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che sia il decreto penale (Strafbefehl) emanato il 13 settembre 2012 dall’Untersuchungsamt Uznach (Canton _______) e sfociato, tra l’altro, nella condanna del qui reclamante a versare l’importo complessivo di fr. 780.- a titolo di multa e spese procedurali (doc. 1), sia la decisione 8 novembre 2012 (“Verfügung gemäss Art. 355 Abs. 2 StPO”) dello stesso Untersuchungsamt Uznach (doc. 2) e sfociato nello stralcio dell’opposizione del condannato al menzionato decreto penale e nella sua condanna al pagamento di una tassa di fr. 100.- (decisioni entrambe passate in giudicato), costituiscono senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza del resto come tale non contestata;

                                         che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni, ma si propone per contro di opporsi alla decisione impugnata allegando meri motivi di merito, ossia contestando le decisioni prese nei suoi confronti dall’autorità penale in quanto parte lesa e, in particolare, dolendosi del fatto che il giudice di pace non abbia assunto la testimone da lui segnalata nelle osservazioni all’istanza, persona a conoscenza del fatti alla base del relativo  procedimento penale previo (v. anche scritto 6 dicembre 2013);

                                         che, tuttavia, obiezioni del genere sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a verificare se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF nel ritenere soddisfatti i presupposti per rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in rassegna, notificato per l’incasso della multa, delle tasse di giustizia e delle spese di cui ai menzionati decreti penali passati in giudicato;

                                         che al quesito non si può che rispondere affermativamente, non competendo al giudice del rigetto sindacare sul ben fondato del titolo di rigetto di cui all’art. 80 LEF;

                                        che, dato quanto precede, ne discende l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-    ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 880.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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