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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2013 14.2013.2

15. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,603 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione in base a una decisione civile svizzera passata in giudicato. Il giudice del rigetto si attiene ad un dispositivo chiaro e completo. Negata l'eccezione di mancata identità della debitrice e di nullità della decisione

Volltext

Incarto n. 14.2013.2

Lugano 15 febbraio 2013 FP/b/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 25 ottobre da

CO 1  

contro  

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1,

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, notificato in data 8 ottobre 2012 per il pagamento di fr. 4'900.- oltre alle spese esecutive;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Acquarossa con decisione del 27 dicembre 2012 (inc. __________);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 7 gennaio 2013;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 1/8.10.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 4'900.- oltre alle spese esecutive, indicando quale causale del credito “Prestazioni lavorative non retribuite. Per sentenza definitiva del giudice di Agno del 18/04/2012”. Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

                                  B.   L’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo di Agno che, in accoglimento della petizione dallo stesso presentata in procedura  semplificata il 9 marzo 2012, ha condannato la parte convenuta (non comparsa all’udienza benché citata per lettera raccomandata) – indicata in ingresso della sentenza come “RE 1, B__________ Sagl, __________ – al pagamento di fr. 4'900.- (doc. B). Il giudice di pace ha considerato che “la richiesta dell’attore si rifà al mancato pagamento dello stipendio dal 01.06.2011 quale gerente/cameriere presso il B__________” segnatamente “che lo stipendio richiesto è relazionato alla conferma d’assunzione sottoscritta dalle parti al 28.03.2011.”

                                  C.   Chiamata a esprimersi, con osservazioni del 14 novembre 2012 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo che la pretesa salariale rivendicata dal procedente era riferita a un rapporto contrattuale con la società B__________ Sagl, che faceva  capo al defunto marito __________ e contro la quale è stato pronunciato il fallimento (recte: contro la quale è stato pronunciato lo scioglimento e ordinata la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento poiché risultata priva di gerenza e dell’organo di revisione) con decisione emanata il 1° gennaio 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (doc. 2). Premesso di non essere stata socia né organo della società e di non avere avuto nemmeno diritto di firma, la convenuta ha obiettato che la sua estraneità alla fattispecie oggetto della causa avviata dalla controparte è desumibile dalla conferma di assunzione del 28 marzo 2011, nella quale come parti figurano l’istante e la sola B__________ Sagl (doc. 6), dalla formulazione delle dimissioni dell’istante del 1° giugno 2011 (doc. 5) e dal fatto che la procedura  giudiziaria è stata avviata dall’istante “presso la Giudicatura di pace del circolo di Agno, foro della società, e non della convenuta”. Che del resto, ha puntualizzato la stessa convenuta, tale circostanza è stata finanche correttamente recepita dal Giudice di pace del circolo di Agno nella sua decisione del 24 aprile 2012, non avendo egli mai omesso l’indicazione della presunta debitrice effettiva. Il fatto di avere poi menzionato nella stessa decisione anche il suo nominativo, sempre stando alla convenuta, non cambia nulla all’interpretazione che deve essere data con riferimento alla parte che convenuta. La mancata comparsa della (presunta) vera debitrice, ha dipoi preteso la convenuta, non sanerebbe l’errore commesso dal giudice di pace – qualora avesse diversamente inteso condannarla – non essendogli in ogni modo consentito di designarla come debitrice quando a tutti gli effetti non lo era. Sia come sia, ha concluso la convenuta, l’istanza va disattesa, non sussistendo identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il debitore indicato nella decisione 10 gennaio 2012, rispettivamente il debitore effettivo.

                                  D.   Alle osservazioni della convenuta, l’istante ha replicato il 30 novembre 2012, sostenendo di avere inviato ben due raccomandate alla B__________ Sagl per l’ottenimento delle sue pretese salariali, ma senza successo, la società in questione avendo “volutamente” omesso di ritirale. Da qui l’azione inoltrata presso la Giudicatura di pace del circolo di Agno, con coinvolgimento di RE 1, che egli ha ritenuto personalmente responsabile delle azioni che hanno comportato il mancato pagamento di quanto richiesto, dato che essa figurava di fatto come “gestore” a tutti gli effetti sia del bar, sia dell’eredità lasciata dal defunto marito __________, circostanza peraltro nota allo stesso giudice di pace. Non vi è perciò stato nessun sbaglio da parte di quest’ultimo, che coscientemente ha quindi stabilito che la persona convenuta era proprio RE 1 e non la B__________ Sagl (di fatto priva di rappresentanza), ritenuta responsabile di una situazione da lei medesima creata. Alla replica l’istante ha annesso l’istanza inoltrata in data 11 novembre 2011 alla Giudicatura di pace del circolo di Agno, con la quale – premesso che se da un punto di vista formale suo datore di lavoro era la B__________ Sagl, da un punto di vista fattuale e a tutti gli effetti lo era invece RE 1 – ha chiesto la condanna di entrambi i soggetti al pagamento in via solidale della somma di fr. 4'900.- a titolo di salario rimasto impagato (doc. G).

                                  E.   Con duplica del 12 dicembre 2012 la convenuta si è confermata nelle proprie osservazioni del 1° novembre 2012, reiterando nel sostenere che la sola debitrice della pretesa salariale in rassegna era la B__________ Sagl.

                                  F.   Con decisione del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza, ritenendo che la decisione  emanata il 24 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo di Agno – notificata alle parti e rimasta inimpugnata e pertanto parificabile a una sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF – costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in questione e rilevando che i motivi addotti dalla convenuta nei rispettivi suoi allegati non possono essere tenuti in considerazione, “in quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità o meno dell’opposizione.”

                                  G.   Contro tale sentenza, la convenuta è insorta con reclamo del 7 gennaio 2013 riproponendo sostanzialmente le medesime eccezioni sollevate davanti al primo giudice, ossia eccependo l’assenza di identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo con il debitore indicato nel presunto titolo di rigetto, e quindi la propria carenza di legittimazione passiva di fronte alla pretesa salariale oggetto della decisione del Giudice di pace del circolo di Agno. Secondo la reclamante, la decisione di condanna sarebbe in ogni modo nulla nella misura in cui fosse effettivamente diretta nei suoi confronti, risultando evidente l’errore commesso nel considerarla debitrice di una prestazione che andava invece fatta valere nei confronti di un altro soggetto, ovvero della (allora) B__________ Sagl.

                                  H.   Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

considerando

in diritto.

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l’altro- le decisioni di prima istanza in tema - per quanto qui di interesse - di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 gennaio 2013 avverso la decisione 27 dicembre 2012 del giudice di pace notificata lo stesso giorno e recapitata l’indomani, il gravame è tempestivo (cfr. la fotocopia del davanti della busta annessa al reclamo) e quindi, da questo lato, ammissibile.

                                   2.   Giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una decisione civile svizzera è esecutiva se (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) è passata in giudicato e se il giudice non ne ha sospeso l’esecuzione (art. 325 cpv. 2 e 331 lett. a CPC) oppure se (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) pur non essendo passata in giudicato è stata dichiarata eseguibile anticipatamente (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a edizione, Basilea 2012, n. 7 ad art. 80). Una decisione non è comunque esecutiva prima di essere stata notificata (Staehelin, op. cit. n. 7b ad art. 80). Il giudice del rigetto deve poi accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti della LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit. n. 9 ad art. 80 e 50 ad art. 84).

                                   4.   La decisione 24 aprile 2012 (doc. B), con la quale il Giudice di pace del circolo di Agno – in accoglimento della petizione presentata in data 9 marzo 2012 dal qui istante – ha condannato la parte convenuta (indicata in ingresso come “RE 1, B__________ Sagl, __________”) a pagare alla parte attrice fr. 4'900.- costituisce in sé senz’altro un titolo di rigetto definitivo per l’incasso forzato dell’importo oggetto del relativo dispositivo condannatorio. Tale sentenza è infatti stata notificata alle parti e, segnatamente, alla convenuta (RE 1) indicata come tale nella relativa decisione di condanna; la quale (convenuta) non solo non è comparsa all’udienza indetta dal Giudice di pace del circolo di Agno per il 18 aprile 2012, benché citata per raccomandata (v. decisione 24 aprile 2012 e doc. B annesso al reclamo), e non solo si è rifiutata di ritirare la raccomandata contenente la stessa decisione, ritenendosi estranea ai fatti (v. doc. C annesso al reclamo), ma non ha nemmeno impugnato la sentenza una volta che ne ha preso conoscenza, benché risultasse che lo stesso giudice di pace l’avesse ritenuta la (sola) parte convenuta in relazione alla causa promossa dal qui istante e quindi, per forza di cosa, la destinataria della condanna al pagamento del credito vantato dalla controparte.

                                   5.   La reclamante si propone invero di sovvertire la situazione, asserendo che le pretese oggetto della contesa dinnanzi al Giudice di pace del circolo di Agno si riferivano in tutta evidenza a un rapporto contrattuale con l’allora società B__________ Sagl (doc. 5 e 6 ) e non con lei personalmente, ove si consideri anche che la petizione era stata inoltrata al foro della sede della società e non a quello del suo domicilio. La sentenza sulla quale il procedente ha fondato l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione andava perciò intesa come rivolta esclusivamente alla società, senza alcun riferimento alla sua persona; di modo che, sempre secondo la reclamante, non vi è identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo con il debitore indicato nel titolo di rigetto dell’opposizione.

                                   6.   Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che non compete al giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito (DTF 124 III 5011 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria poco chiara o incompleta spetta al giudice di merito l’onere di portare la necessaria chiarezza e dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011 5A_ 487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/206 consid. 3.1), che nondimeno il giudice del rigetto non è  strettamente tenuto ad attenersi al solo dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione posta in esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; 22 febbraio 2006 5P.324/205, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206) e che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione può essere respinta solo se a fronte di quei motivi permangono dubbi ed incertezze (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 206).

                                   7.   Nella fattispecie, non vi è alcun valido motivo per far proprio l’esposto della reclamante, il quale andava semmai sottoposto al giudice del merito in occasione dell’udienza di contradditorio al riguardo appositamente indetta, rispettivamente alla Camera civile dei reclami, impugnando la relativa decisione, rispettivamente – se del caso – allo stesso giudice del merito facendo capo al rimedio dell’interpretazione e rettifica ex art. 334 CPC. Contrariamente alla sua opinione, la decisione condannatoria emessa il 24 aprile 2012 dal giudice di pace è sufficientemente chiara. Questi era infatti chiamato a statuire su un’azione creditoria, con la quale l’attore si proponeva con ogni evidenza di coinvolgere in prima persona la qui reclamante, da lui ritenuta la vera debitrice del salario che non gli era ancora stato versato in quanto direttrice a tutti gli effetti per conto proprio – e non della società – a seguito della morte del di lei marito. Da qui la richiesta di condanna di RE 1 e della B__________ Sagl al versamento in via solidale della somma di fr. 4'900.- derivante dal contratto di lavoro per i mesi di giugno 2011 e i primi 11 giorni del mese di luglio successivo (act. G). Orbene, come risulta dalla sentenza 24 aprile 2012, ad essere stata condannata è stata per finire RE 1, ritenuta a torto o a ragione la vera convenuta, tanto che il termine per presentare le osservazioni è stato impartito a lei personalmente (doc. F).

                                   8.   In merito alla tesi della reclamante, secondo cui il giudizio di condanna sarebbe viziato da nullità in quanto il Giudice di pace del circolo di Agno sarebbe incorso in un grave errore nel ritenerla debitrice di una somma che invece non poteva che concernere la sola B__________ Sagl, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza una decisione è nulla – e quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto quando è affetta da un difetto particolarmente grave, il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile e l’ammissione della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 e segg.; cfr. pure CEF 29 luglio 2005, inc. 14.2005.26, consid. 3; CEF 22 febbraio 2007, inc. 15.2006.119, consid. 3; CEF 4 agosto 2006, inc. 15.2006.65, consid. 6.3 con riferimenti). Nella fattispecie, non risulta per nulla evidente che la decisione del Giudice di pace del circolo di Agno sia errata e comunque l’asserito errore riguarda una questione di merito, per cui la nullità dell’atto può entrare in considerazione solo in modo del tutto eccezionale (DTF 129 I 364, consid. 2.1), ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale, completamente sprovvisto di base legale o d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p. 197-198), ipotesi che nel caso concreto non entrano in linea di conto. Non vi è pertanto spazio per considerare nulla la sentenza del 24 aprile 2012 invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                   9.   Il reclamo va di conseguenza respinto.

                                         Gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 OTEF e 106 cpv. 1 CPC).

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'900.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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