Incarto n. 14.2013.195
Lugano 19 novembre 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 17 luglio 2013 da
RE 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 24 ottobre 2013 (SO.2013.2985) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì
25 ottobre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
4 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale dell’8 novembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 280.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con sentenza del 24 ottobre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 25 ottobre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 355.75 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante così come un’ulteriore ricevuta relativa al pagamento di un’altra procedura pendente nei suoi confronti (doc. A e B).
Considerando
in diritto:
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 355.75 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui essendo provato che il convenuto ha saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 19 novembre 2013 si evince che delle quattro procedure esecutive pendenti nei confronti del convenuto, oltre a quella in oggetto, ne sono state estinte due ulteriori, che un’altra è perenta e che a carico del convenuto non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che il reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico del reclamante.
A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento del 25 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.2985), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione a:
-;
-;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).