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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.02.2013 14.2013.19

19. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,192 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Fallimento confermato in assenza dell'estinzione del debito o deposito presso un'autorità giudiziaria, rispettivamente di ritiro della domanda di fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2013.19

Lugano 19 febbraio 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 20 settembre 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 10 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 11 gennaio 2013 alle ore 10.00.

  2./3./4.   Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 21 gennaio 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato all’istante;

preso atto che con decreto presidenziale del 24 gennaio 2013 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'245.05 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.    All’udienza di discussione del 5 dicembre 2012 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo di essere intenzionata a pagare i suoi debiti entro breve termine.

C.    Con decisione del 10 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’11 gennaio 2013 alle ore 10.00. 

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di volere far fronte a tutti i suoi debiti.

Considerando

in diritto:

                                   1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)     L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b)     Nel presente caso, la reclamante ha unicamente espresso la sua volontà di far fronte ai suoi debiti, senza tuttavia dimostrare di avere estinto il debito oggetto dell’esecuzione in esame (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Ne consegue che non risultando adempiuto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

In via abbondanziale si osserva che neppure il requisito della solvibilità risulta ossequiato. Dall’estratto dell’UE di Lugano al 18 febbraio 2013 si evince infatti che nei confronti della reclamante sono pendenti 9 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 38'568.10. Determinante è che nel corso del 2012 nei confronti della convenuta, oltre che nella procedura in oggetto, sono state emesse 3 ulteriori comminatorie di fallimento e che in due altre procedure sono stati emessi attestati di carenza di beni, il che porta a ritenere che la reclamante non è in grado di far fronte ai suoi impegni. Va poi rilevato, per quel che riguarda l’intenzione dell’escussa di saldare i suoi debiti entro breve, che la solvibilità - così come i predetti presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF - va resa verosimile entro il termine di ricorso.  

                                         Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare i suoi debiti. Nel caso di specie si può affermare che la sua incapacità di pagamento  appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che nemmeno il presupposto della solvibilità può essere considerato reso verosimile.

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

                                         giovedì 21 febbraio 2013 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

                                         carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

                                         - RE 1, __________;

                                         - CO 1, __________;

                                         - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.             

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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