Incarto n. 14.2013.182
Lugano 25 novembre 2013 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18 ottobre 2013 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro la decisione emanata il 9 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.338) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 maggio 2013 dallo
CO 1 rappresentato dall’RA 1
premesso che con decisione presidenziale del 29 ottobre 2013 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 10/15.5.2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 (indicando quale condebitore solidale __________) per l’importo di fr. 650'000.- oltre interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013, più spese esecutive, indicando quale causale del credito “Esecuzione preceduta da sequestri no. __________ e __________. Richiesta di garanzia del 17 aprile 2013”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21 maggio 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Locarno-Città;
che l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013 della Divisione delle contribuzioni, facente obbligo a RE 1, responsabile solidale ex art. 12 LT con il marito __________, di versare fr. 650'000.- più interessi al 2.5% dal 18 aprile 2013 “ai fini dell’imposta cantonale e delle spese per l’anno fiscale (…) 2009 e della quota parte della multa (per la quale non c’è responsabilità solidale)“ (doc. B);
che con osservazioni del 14 giugno 2013 la convenuta ha eccepito in primo luogo l’irricevibilità dell’istanza, asserendo che la richiesta di prestazione di garanzia non è ancora passata in giudicato, avendola essa tempestivamente impugnata dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello con ricorso del 17 maggio 2013 (doc. 1);
che essa ha dipoi obiettato che, nella misura in cui vi fosse identità tra il credito posto in esecuzione e quello per il quale è stata promossa l’esecuzione nei confronti del marito (inc__________), non sarebbe possibile promuovere un’ulteriore esecuzione, essendovene già una pendente per lo stesso credito e questo in virtù del principio, acquisito in materia di esecuzione e fallimenti, secondo cui non è ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, ininfluente il fatto che le rispettive esecuzioni siano state precedute da sequestri, di modo che l’avversata esecuzione rappresenterebbe un’inammissibile pluralità di esecuzioni;
che con replica del 26 luglio 2013 la parte istante si è confermata nella propria domanda, rilevando che - per quanto riguarda la pretesa inesecutività del titolo di rigetto menzionato nel precetto esecutivo - l’inoltro del ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione del 17 aprile 2013 (richiesta di prestazione di garanzia) non ha effetto sospensivo (art. 248 cpv. 4 LT) e che per quanto riguarda l’altra eccezione - i coniugi Bisi sono stati escussi contemporaneamente per lo stesso credito in virtù della loro responsabilità solidale prevista in ambito fiscale (art. 12 cpv. 1 LT), motivo per cui non si può parlare di violazione del divieto della pluralità di esecuzioni;
che con duplica del 30 agosto 2013 - in cui sono stati indicati anche i paralleli inc. SO.2013.339 e SO.2013.340 - la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista per quanto riguarda l’argomento riferito al divieto delle pluralità delle esecuzioni, e ha anche contestato la proporzionalità della garanzia;
che essa non ha invece riproposto l’argomentazione, secondo cui la richiesta di prestazione di garanzia alla base della procedura esecutiva non sarebbe definitiva;
che con decisione del 9 ottobre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l‘istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia esibita dal procedente (doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (art. 248 cpv. 1 LT), ritenuto che il ricorso contro la medesima non ne sospende l’esecutività (art. 248 cpv. 4 LT);
che, secondo il primo giudice, nessuna valida eccezione liberatoria è stata sollevata dall’escussa ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF;
che, a suo giudizio, l’asserita disattenzione del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito sostenuta dalla convenuta è inconferente, trattandosi di esecuzioni legittimamente promosse nei confronti di due condebitori solidali in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 LT, solidarietà pure menzionata nel precetto esecutivo (doc. A), ritenuto del resto che nessuna delle due esecuzioni è ancora sfociata in una domanda di prosecuzione;
che per quanto riguarda la pretesa sproporzione dell’ammontare della garanzia sollevata dalla stessa escussa, ha proseguito il primo giudice, l’argomento non è di competenza del giudice del rigetto, ma della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello;
che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 18 ottobre 2013, rilevando anzitutto di avere inoltrato richiesta di effetto sospensivo nell’ambito della procedura ricorsuale pendente davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la menzionata richiesta di prestazione di garanzia (inc. n. 80.2013.123, di cui ne chiede l’acquisizione), procedura nel frattempo sospesa;
che, nel merito, essa lamenta – comunque sia - una violazione dell’art. 80 LEF nella misura in cui il Pretore aggiunto non ha individuato nella fattispecie gli estremi dell’inammissibile promozione di più esecuzioni per lo stesso credito, costituito in entrambe le procedure, di cui agli incarti SO.2013.338 e SO.2013.345, dalla richiesta di prestazione di garanzia per lo stesso credito, ossia per l’imposta cantonale 2009;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando:
in diritto.
che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 9 ottobre 2013 e notificata/recapitata in data 11 ottobre 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la richiesta di prestazione di garanzia datata 17 aprile 2013, sfociata nella presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;
che l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che il se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati - come nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;
che, sempre secondo tale norma, la richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva si sensi dell’art. 80 LEF;
che trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale pronunciando il rigetto definitivo al precetto esecutivo - preceduto da sequestro - sulla base di tale norma;
che, infatti, l’art. 80 cv. 2 n. 2 LEF - nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011 contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I - staehelin, 2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, art. 79 LEF; v. tra l’altro sentenza CEF del 14.6.2013 inc. n. 14.2012.84);
che il ricorso inoltrato dalla convenuta il 17 maggio 2013 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la richiesta di prestazione di garanzia del 17 aprile 2013, come giustamente sottolineato dal Pretore aggiunto, è ininfluente, non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e non risultando che l’insorgente l’abbia ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso (v. ricorso, richiesta di giudizio n. 1);
che la reclamante non può nemmeno pretendere di ovviare alla mancata esibizione di una siffatta prova richiamando l’incarto n. 80.2013.123 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che, del resto, avesse ottenuto la sospensione della procedura, come asserito nel reclamo, l’insorgente non avrebbe avuto difficoltà nell’esibire la relativa decisione, accompagnata dal consenso dell’autorità fiscale a tenere pure in sospeso la decisione sul presente reclamo in attesa dell’evasione del ricorso contro la richiesta di prestazione della garanzia;
che per quanto riguarda dipoi la pretesa disattenzione del principio secondo cui non sono ammissibili più esecuzioni per lo stesso credito, alla reclamante va semplicemente ricordato l’art .12 cvp. 1 primo periodo LT, secondo cui i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;
che, nella fattispecie, la richiesta di prestazione di garanzia - rivolta ad entrambi i coniugi - è da mettere in relazione al diritto dell’autorità fiscale di non incorrere nel rischio di vedersi frustrata nella riscossione dell’imposta cantonale del 2009 della quale rispondono entrambi i contribuenti, per l’appunto, ex art. 12 cpv. 1 LT;
che fosse pertinente l’argomento della reclamante, debitori solidali ex art. 144 cpv. 1 CO non potrebbero mai essere escussi contemporaneamente per il medesimo credito, il che comporterebbe l’inapplicabilità dell’art. 70 cpv. 1 LEF riferito proprio ai casi in cui si procede contemporaneamente per lo stesso debito, con necessità di notificare a ciascun debitore il relativo precetto esecutivo;
che uno scenario del genere è evidentemente impensabile;
che la decisione impugnata - alle cui pertinenti considerazioni si può per il resto rinviare - resiste pertanto alla critica;
che, ciò posto, ne discende la reiezione del reclamo, proposto con evidenti intenti dilatori;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 650'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).