Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.133

28. August 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·795 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Reclamo inammissibile per carenza di motivazione

Volltext

Incarto n. 14.2013.133

Lugano 28 agosto 2013 FP/ec/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48 LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18 luglio 2013 da

 RE 1   

contro la decisione emanata il 9 luglio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.5231) promossa nei suoi confronti con istanza del 26 novembre 2012 da  

CO 1  rappresentata da RA 1   

preso atto che con scritto del 15 agosto 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a presentare osservazioni al reclamo, chiedendone comunque la reiezione;

esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);

                                         che inoltrato il 18 luglio 2013 contro una decisione intimata/recapitata in data 11 luglio 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nella misura in cui l’insorgente si propone di motivare il reclamo richiamando il memoriale presentato in occasione dell’udienza di contradditorio del 18 aprile 2013, il rimedio sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile; 

                                         che, infatti, per soddisfare le esigenze di motivazione poste a un rimedio del genere, non basta rinviare semplicemente ad altri atti di causa, ma occorre invece spiegare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, perché si sarebbe attuato uno dei titoli di reclamo sopra menzionati (freiburgerhaus/afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 2a ed., art. 321 n. 15);

                                         che il reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misuura in cui l’insorgente asserisce che la società leasing ha sempre omesso di esbire la prova che documentasse “cosa ne sia stato dell’auto (venduta o-re leasing)”;

                                         che il reclamante non spiega peché un obiezione del genere osterebbe al riconoscimento di debito – come tale non contestato – sul quale la procedente ha fondato l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti;

                                         che al reclamante non giova dipoi rimproverare alla controparte di non essersi presentata all’udienza di contradditorio, impedendole in questo modo di discutere la fattispecie e di trovare un eventuale accordo;

                                         che l’assenza di una delle parti all’udienza non è motivo di impedimento alla  pronuncia della decisione sull’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base degli atti, segnatamente dell’istanza, del verbale di udienza e della documentazione agli atti, come peraltro ben segnalato dal primo giudice nell’ordinanza del 30 novembre 2012, con la quale ha citato le parti a camparire nell’aula delle udienze, mercoledì 18 aprile  2012 (recte: 2013), per procedere al contradditorio (art. 234 cpv. 1 CPC);

                                         che, infine, al reclamante non è nemmeno di sussidio dolersi del fatto che il contratto di leasing non faccia alcun riferimento al valore dell’auto al momento delle rescissione del contratto, come pure del fatto che il Pretore abbia disatteso tale argomento ritenendo che la stesso esuli dal potere cognitivo del giudice del rigetto dell’opposizione;

                                         che, infatti, anche in questo caso l’insorgente non spiega perché l’argomentazione osterebbe all’impugnata decisione presa, in ogni modo, con cognizione di causa e alle cui pertinenti considerazioni si può pertanto per il resto rinviare; 

                                         che nella limitata misura in cui è amissibile, il reclamo va pertanto disatteso;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                               1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.         

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-     -     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'079.95.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

14.2013.133 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2013 14.2013.133 — Swissrulings